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Vecchio 05-07-11, 18:52   #1 (permalink)
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Cedolare e aumenti istat

Secondo voi, per un 4+4 che inizia ora, optando per la cedolare, ci si può poi pentire verso il 7° anno....mi spiego meglio, supponiamo che l'inflazione aumenti molto..chessò: 3% 4% 6% 3% 5% 7% mi ritroverei verso il 7° anno con un aumento istat non applicato del 30% ed oltre...potrei al 7° anno non avvalermi, prendermi il mio 30% e poi all'8° ripartire con la cedolare?
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Vecchio 05-07-11, 19:28   #2 (permalink)
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Per le annualità coperte dall'opzione l'Istat è escluso (altrimenti si usufruisce dell'aliquota agevolata recuperando al contempo l'Istat)
Diverso è il caso dell'aggiornamento non richiesto in precedenza e successiva opzione: qui dovrebbe essere concesso perchè mancava la copertura dell'opzione (che avrebbe quindi una sorta di valenza retroattiva)
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Vecchio 05-07-11, 21:37   #3 (permalink)
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Il recupero dell'ISTAT dopo la revoca della cedolare rimane ancora da chiarire. Se un proprietario revoca l'opzione dopo aver applicato la cedolare dopo due anni, come applica l'aggiornamento ISTAT nel terzo anno? Se il canone è ad esempio 100 euro e l'inflazione è il 2% annuo. Il primo e il secondo anno incasserà 100 euro. Il terzo anno si limita ad applicare l'aggiornamento di 2 euro, o ne chiede 4,04 (in pratica recuperando anche il 2% del secondo anno, che era rimasto congelato in virtù della cedolare). La questione non è solo fiscale e, trattandosi di questione di diritto civile, servirebbe comunque una conferma ufficiale da parte delle Entrate.
Buscopan non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-07-11, 09:35   #4 (permalink)
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Originalmente inviato da Buscopan Visualizza messaggio
Il recupero dell'ISTAT dopo la revoca della cedolare rimane ancora da chiarire. Se un proprietario revoca l'opzione dopo aver applicato la cedolare dopo due anni, come applica l'aggiornamento ISTAT nel terzo anno? Se il canone è ad esempio 100 euro e l'inflazione è il 2% annuo. Il primo e il secondo anno incasserà 100 euro. Il terzo anno si limita ad applicare l'aggiornamento di 2 euro, o ne chiede 4,04 (in pratica recuperando anche il 2% del secondo anno, che era rimasto congelato in virtù della cedolare). La questione non è solo fiscale e, trattandosi di questione di diritto civile, servirebbe comunque una conferma ufficiale da parte delle Entrate.
L'intervento del legislatore ha una qualità tecnica davvero modesta.

L'interpretazione rigorosa del provvedimento dovrebbe far propendere per l'impossibilità di recuperare l'Istat per le annualità coperte dal regime fiscale della cedolare secca.
Ad esempio:
Un aspetto importante dell’opzione è la rinuncia alla facoltà di aggiornamento del canone. Il punto 1.5 del provvedimento del 7 aprile 2011, stabilisce che il locatore è obbligato, a comunicare al conduttore, preventivamente con lettera raccomandata, la rinuncia, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone anche se prevista nel contratto, inclusa la variazione dall’ISTAT.
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro, comportando questo il versamento dell’imposta stessa. I dubbi sono se è possibile aggiornare il canone e da quando si deve calcolare l’aggiornamento. Si ritiene che l’aggiornamento possa essere effettuato, dato che il divieto vige solo “per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione” e non per quello senza scelta del regime agevolato. L’aggiornamento del canone, compresa la variazione ISTAT, decorre dall’annualità in cui è revocata l’opzione. Il canone, sul quale calcolare la variazione, è quello risultante dal contratto non attualizzato per effetto del periodo in cui vigeva l’opzione per la cedolare secca.

Ma a questo punto non mi sorprenderebbero indicazioni in senso opposto dell'ADE
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Vecchio 06-07-11, 16:16   #5 (permalink)
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La solita circolare (26/E) dice:

Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto
e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda
annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del
canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale
il locatore si è avvalso di tale regime
. Pertanto, il locatore non può richiedere gli
aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità
.


Cioè, quando si rinuncia all'aggiornamento scegliendo la cedolare vi si rinuncia definitivamente. Uscendo dalla cedolare, si ricomincia ad aggiornare, ma solo da quel momento in poi.
Almeno, così sembra in base a quanto c'è scritto, e francamente mi pare anche la cosa logicamente più sensata.
kasparek non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-07-11, 18:26   #6 (permalink)
Io vi IMUnizzerò
 
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Originalmente inviato da kasparek Visualizza messaggio
La solita circolare (26/E) dice:

Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto
e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda
annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del
canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale
il locatore si è avvalso di tale regime
. Pertanto, il locatore non può richiedere gli
aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità
.


Cioè, quando si rinuncia all'aggiornamento scegliendo la cedolare vi si rinuncia definitivamente. Uscendo dalla cedolare, si ricomincia ad aggiornare, ma solo da quel momento in poi.
Almeno, così sembra in base a quanto c'è scritto, e francamente mi pare anche la cosa logicamente più sensata.



Per i moderatori: ma non sarebbe meglio fondere questo thread con l'altro?
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