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Vecchio 11-03-11, 20:33   #1 (permalink)
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Vendita di un immobile di un invalido per procura

Buongiorno a tutti, ho bisogno di un consiglio per un caso che mi sta a cuore.
Ve lo espongo brevemente cercando di essere il più chiara possibile.
A. è una signora benestante, senza né figli né marito, affetta da demenza senile, ed è accudita dal fratello B. che amministra il suo patrimonio e provvede alle spese senza mai renderne conto all’altra sorella C..
Ora, A. si è aggravata e il B. ha annunciato a C. di voler vendere l’appartamento dove A. risiede per far fronte ad ulteriori spese future, dichiarando che i soldi sono quasi finiti.
Da qualche tempo la sorella C. ha il sospetto che parte del denaro di proprietà di A. sia già stato versato sul conto personale di B. , dato che pochi anni fa, A., ancora nel pieno delle sue facoltà mentali, aveva venduto un immobile e, considerato lo stile di vita condotto negli ultimi anni, è improbabile che la somma che A. aveva da parte sia già stata interamente spesa.
Ora, nella dolorosa ipotesi che A. dovesse decedere, dato che non esiste un testamento, C. e B., sarebbero gli unici eredi dei beni di A..
Come può C. tutelare il proprio diritto a ereditare se B. vendesse l’appartamento in malafede, ad esempio spostando nuovamente il denaro sul suo conto e sottraendolo in tal modo ad un’eventuale futura quota ereditaria?
Quale è la procedura in questi casi? B. può vendere l’appartamento, ad esempio per procura, senza l’intervento del tribunale dato che A., pur non essendo né inabilitata né interdetta, non può certamente essere in grado di comprendere gli eventuali atti che le saranno fatti firmare?
Grazie in anticipo.
snoopetto non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11-03-11, 21:14   #2 (permalink)
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Ritengo che il tuo quesito sia più adatto alla sezione "officine giuridiche", che puoi trovare nel menù. Comunque qualche bravo avvocato forse interverrà anche qui.
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Vecchio 11-03-11, 22:06   #3 (permalink)
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L'avatar di reganam
 
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I fratelli non rientrano nella categoria dei legittimari, costituita dai discendenti,dal coniuge e dagli ascendenti, e questi ultimi solo quando non vi siano discendenti. Dunque il fratello del de cuius non ha diritto ad alcuna quota di legittima.
Se la propietaria non è stata dichiarata interdetta può disporre liberamente.
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Vecchio 11-03-11, 22:51   #4 (permalink)
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Innanzitutto scusatemi se ho sbagliato sezione del forum, ma sono poco pratica!
Quindi se ho ben capito il fratello può validamente ottenere dalla sorella invalida una procura per vendere l’appartamento, però, scusate l’ignoranza, in questo caso non deve almeno intervenire un notaio che accerti che la proprietaria è capace di intendere e volere e autentichi la firma?
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Vecchio 11-03-11, 23:09   #5 (permalink)
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Ci vogliono gli esami clinici e la sentenza con la pronuncia di interdizione.
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Vecchio 12-03-11, 09:50   #6 (permalink)
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C deve far presente le sue conclusioni a B di persona e tramite legale, per una cosa del genere la compravendita può essere annullata anche dopo anni, con danno per tutti, B se in mala fede rischia il penale. Le persone che hanno questi problemi saltuari o costanti devono essere tutelati dai parenti, se nn c'è accordo, la figura del giudice tutelare è creata appositamente, i parenti tramite legale devono attivarlo o tramite i servizi sociali ma i tempi purtroppo sono più lunghi.
Ciao chiedi pure se hai dubbi!
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Vecchio 12-03-11, 11:40   #7 (permalink)
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Grazie mille per l’aiuto!
Quindi, in pratica se A. firma la procura a B., B. può vendere la casa senza interpellare C., ma C. può impugnare l’atto, giusto?
Però C. può chiedere l'annullamento della vendita anche all’apertura dell’eventuale successione (prescrizione permettendo), oppure deve necessariamente agire immediatamente?
Ancora una domanda, se B. fa firmare A. senza che A. si renda conta di quello che sta facendo, la condotta di B. può essere considerata penalmente “circonvenzione di incapace”?
Grazie ancora!
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Vecchio 12-03-11, 14:08   #8 (permalink)
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Originalmente inviato da snoopetto Visualizza messaggio
Grazie mille per l’aiuto!
Quindi, in pratica se A. firma la procura a B., B. può vendere la casa senza interpellare C., ma C. può impugnare l’atto, giusto?
Però C. può chiedere l'annullamento della vendita anche all’apertura dell’eventuale successione (prescrizione permettendo), oppure deve necessariamente agire immediatamente?
Ancora una domanda, se B. fa firmare A. senza che A. si renda conta di quello che sta facendo, la condotta di B. può essere considerata penalmente “circonvenzione di incapace”?
Grazie ancora!
meglio agire subito per nn perdere poi 2 3 anni di processi, ti dico subito proprio perchè se A ha problemi e i medici anche nn specialistici lo evidenziano subito, B non potrà mai dire che due giorni prima l'invalido era perfettamente lucido! sono problematiche giornaliere e ci sono sempre controversie triste ma è così
Andrew71 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-03-11, 16:50   #9 (permalink)
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Data registrazione: Mar 2011
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Ok, allora consiglierò a C. di agire così!
Ciao, ancora grazie per l’aiuto!
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Vecchio 12-03-11, 17:50   #10 (permalink)
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serve necessariamente l'intervento del tribunale
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