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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2010
Messaggi: 78
Popolarità: 8523617 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prima casa, posso ri-spostare la residenza nel comune vero?
Chiedo solo una piccola conferma.
Comprato con agevolazioni prima casa. Portata la residenza nell'appartamento. Sono trascorsi un paio d'anni. Posso spostare nuovamente la residenza presso altro appartamento ma all'interno dello stesso comune senza decadere dalle agevolazioni prima casa, vero? |
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#2 (permalink) | |
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Citazione:
Però l'ici sulla tua prima casa dovrai pagarla. |
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#4 (permalink) | |
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Citazione:
Ma per le agevolazioni prima casa non ci sono problemi. |
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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2007
Messaggi: 373
Popolarità: 8314618 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Scusate l'intromissione,ma se uno acquista nel comune A utilizzando le agevolazioni prima casa e trasferisce regolarmente la residenza,per quanto tempo è obbligatorio mantenere la residenza lì e non spostarla in un altro Comune per non perdere il diritto alle agevolazioni?
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#6 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
![]() Quanto al mutuo dal momento che non è più abitazione gli interessi passivi diventano indetraibili
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#7 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
Alcuni ritengono che non ci sia alcun limite temporale. |
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#8 (permalink) |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
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Ti posto questo quesito da l'esperto risponde del sole 24 ore:
Domanda Un contribuente ha acquistato nel maggio 2008 un immobile con agevolazioni prima casa, trasferendo la propria residenza nell'immobile stesso entro 18 mesi. Nell'aprile del 2010 il contribuente ha cambiato residenza (altro comune): il cambio di residenza può comportare la richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate della restituzione agevolazione prima casa? RispostaFederico Gavioli Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa" (con riferimento all'imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, Iva), la nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone, tra l'altro, che l'immobile deve essere situato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca, entro diciotto mesi dall'acquisto, la propria residenza; aspetto questo che dal tenore del quesito sembrerebbe essersi verificato. La decadenza dai benefici fiscali viene comminata nelle seguenti ipotesi: in caso di mancata sussistenza, all'atto dell'acquisto, dei requisiti richiesti dalla legge, con conseguente falsità della dichiarazione resa; se l'acquirente trasferisce, entro cinque anni dalla data dell'acquisto, a qualsiasi titolo, per atto inter vivos, il bene acquistato (a meno che non acquisti entro un anno un'altra casa di abitazione non di lusso in presenza delle condizioni "agevolative"); se l'acquirente non trasferisce la propria residenza nel Comune in cui è situato l'immobile, entro diciotto mesi dall'acquisto. In tutti questi casi, la decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza dell'imposta non versata e degli interessi, oltre all'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa. Non è, invece, prevista espressamente la decadenza dall'agevolazione in caso di trasferimento in un altro comune, con cambio di residenza. Alcuni autori anche a seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1392 del 26 gennaio scorso ritengono che, nell'ipotesi suindicata, il contribuente non decada dalle agevolazioni fiscali. Tale assunto trova indiretta conferma nelle seguenti considerazioni: per l'acquisto della prima casa, infatti, tra le condizioni richieste per poter fruire dell'aliquota agevolata, è previsto che il contribuente dichiari di non essere titolare di altra abitazione su tutto il territorio nazionale, acquistata dallo stesso soggetto con le agevolazioni recate per la prima casa dalla normativa passata e vigente. La norma, in altri termini, con una lettura "pro-contribuente" intenderebbe evitare il "cumulo" di agevolazioni fiscali assumendo, evidentemente, come presupposto il fatto che il trasferimento di residenza di cui trattasi non comporta la decadenza dal beneficio. All'opposto, se fosse prevista la decadenza dal beneficio in caso di cambio di residenza, la previsione legislativa, da ultimo citata, risulterebbe priva di ratio. Anche chi scrive, sostanzialmente con una visione più aperta rispetto al passato, è del parere che tale orientamento possa essere ritenuto un valido elemento di difesa in sede di ipotetico accertamento per causa di decadenza delle agevolazioni prima casa. 23/09/2010 |
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#9 (permalink) | ||
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Member
Data registrazione: Jan 2011
Messaggi: 97
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Citazione:
La legge, anche a costo di creare qualche possibilità di elusione, tutela l'acquisto prima casa, basti pensare alla mancata imposizione sulle plusvalenze per chi abbia rivenduto prima del quinquennio un immobile che sia stato adibito per la maggior parte del tempo ad abitazione principale propria o di un familiare e ciò a prescindere dal fatto che ricompri entro un anno .. (tenetevi le bollette con i consumi come prova). Allo stesso modo chi sposta la residenza da qualche altra parte, per mutate esigenze di luogo, spazio o più semplicemente perchè ha cambiato gusti in merito a dove abitare non paga nulla se dimostra di essere andato a vivere dove aveva dichiarato di voler andare a vivere al momento del rogito. Il fatto di aver cambiato idea non nega il fatto di aver mantenuto l'impegno preso quando ha firmato l'atto. Quindi secondo me non sono 5 anni .. Ad ogni modo gira la domanda all'AdE o al notaio dove hai rogitato e togliti il dubbio Tassazione vendita immobile adibito ad abitazione principale Le agevolazioni prima casa e la decadenza da esse*-*Filodiritto In merito al secondo link vorrei sottolineare un passaggio particolarmente interessante che apre qualche nuova possibilità ![]() Citazione:
Ultima modifica di Spandau : 24-02-11 alle ore 00:11 |
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