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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Jan 2011
Messaggi: 13
Popolarità: 2 ![]() |
Affitto d'azienda + immobile , che imposta ha ?
HO DUBBI CHE STIA PAGANDO UNA IMPOSTA ERRATA SU UN AFFITTO
Oggi il mio commercialista mi ha spiegato che essendo anche un'affitto d'azienda quindi bene strumentale ha fatto cosi : affitti d'azienda(1%)+ affitto d'immobile(2%) = imposta 3%, ma dato che io sono cocciuto e quando le cose non mi sono chiare non riesco a darmi pace (anche perche' tanti di voi mi hanno detto che'e' da pagare solo il 2%) sono andato nel sito dell'ufficio delle entrate e ho trovato questo: 5 AFFITTO DI AZIENDA D: All’affitto di azienda il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati deve essere applicata la normativa prevista per le locazioni di immobili, qualora questa risulti meno favorevole. Nei confronti di quale parte contraente deve essere verificata tale condizione: del locatore o del conduttore? R. L’articolo 35, comma 10-quater, del decreto legge n. 223 del 2006 prevede che “Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” La norma, connotata da un chiaro intento antielusivo, comporta che sia posta a confronto la tassazione delle due operazioni: la locazione dell’azienda e la locazione dei fabbricati strumentali. L’affitto d’azienda è ordinariamente assoggettato ad IVA nella misura del 20 per cento e all’imposta di registro in misura fissa. La locazione di 17 immobili strumentali, a seguito del decreto legge n. 223, come convertito dalla legge 248 del 2006, è assoggettata ad IVA nella misura del 20 per cento se effettuata nei confronti di soggetti privati o di soggetti che operano la detrazione in misura non superiore al 25 per cento o se è esercitata l’opzione per l’imponibilità, mentre è esente nelle altre ipotesi. In ogni caso le locazioni di fabbricati strumentali, esenti o imponibili ad IVA, sono assoggettate all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento. Si ritiene che, per valutare il sistema di tassazione più sfavorevole, non debba tenersi conto degli effetti che il trattamento fiscale di esenzione o di imponibilità ad IVA, applicabile alle cessioni di fabbricati, produce in termini di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. In particolare non deve tenersi conto di tale aspetto né in relazione alla circostanza che l’effettuazione di locazioni esenti limita il diritto alla detrazione spettante al locatore né della circostanza che qualora il conduttore abbia un limitato diritto alla detrazione, risulterebbe per lui di maggior sfavore una prestazione di locazione in regime di imponibilità IVA. Tenuto conto che il legislatore, per quanto concerne la tassazione della locazione di immobili strumentali ha lasciato nella disponibilità del locatore l’applicazione o meno del regime di esenzione (che può esser disapplicato esercitando l’opzione per l’imponibilità ad IVA), si deve ritenere che la norma introdotta dall’articolo 35, comma 10-quater, non è tesa a rendere applicabile tale regime alla locazione di azienda, qualora la componente immobiliare risulti prevalente. Si ritiene invece che la ratio antielusiva della norma richieda di individuare il regime di maggior sfavore nella applicazione della imposta proporzionale di registro, prevista per tutte le locazioni di fabbricati strumentali, sia imponibili che esenti, poste in essere ai sensi dell’articolo 10, n. 8). In relazione a tale aspetto, in sostanza, l’applicazione del regime di tassazione previsto per i fabbricati strumentali risulterà sempre più sfavorevole rispetto a quello previsto per le locazioni di azienda. IO SINCERAMENTE CI HO CAPITO POCO MA MI SEMBRA DI INTUIRE CHE L'IMPOSTA DOVREBBE ESSERE UNA , LA PIU ALTA , MA UNA. TECNICAMENTE COSA CI E' SCRITTO ? GRAZIE MILLE |
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