Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Immobiliare

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 25-01-11, 19:02   #1 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Mar 2007
Messaggi: 1,470
Popolarità: 16354745
MaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond repute
IVA Agevolata 10%...non ci capisco più niente!

Allora io sto sistemando un appartamento che fino a ieri era rustico:niente piastrelle,niente sanitari,niente rubinetti

La ditta da dove ho comprato il materiale,quindi i pavimenti,mi ha applicato l'iva al 10% SENZA bisogno di alcuna DIA.
Questo perchè mi hanno detto loro che è stata abolita.

Ieri invece dal venditore di rubinetti mi è stato detto che ci vuole la DIA.
Io gli ho fatto presente che il venditore di piastrelle non me l'ha chiesta.
Oggi il venditore dei sanitari/rubinetti mi ha scritto una mail che riporto qui sotto:

LA DIA NON SERVE se i lavori rientrano nell’articolo 31 lettera A e B Legge 457/78 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

LA DIA E’ OBBLIGATORIA se i lavori rientrano nell’articolo 31 lettera C – D –E Legge 457/78 – RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

A questo punto, dato che i suoi lavori rientrano nel primo caso (MANUTENZIONE ORDINARIA o STRAORDINARIA) essendo SOLO fornitori di materiali, senza posa in opera, SIAMO OBBLIGATI AD EMETTERE FATTURE CON IVA AL20%.




Questo è quello che ho trovato io


Estratto circolare AdE IVA AGEVOLATA

AGENZIA delle Entrate - L'IVA sulle ristrutturazioni edilizie

L'AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
L'aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

* ascensori e montacarichi;
* infissi esterni e interni;
* caldaie;
* video citofoni;
* apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
* sanitari e rubinetteria da bagni;
* impianti di sicurezza.

Su tali beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
ESEMPIO:
Costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui:

1. per prestazione lavorativa 4.000 euro;
2. costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l'Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo (2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati. Non si può applicare l'Iva agevolata al 10 per cento:

* ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
* ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
* alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
* alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per l'applicazione dell'agevolazione dell'Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per cento. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

L'IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento.

Si tratta, in particolare:

1. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di
* restauro
* risanamento conservativo
* ristrutturazione
2. dell'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue



Qualcuno mi può chiarire come stanno veramente le cose?
MaxPayne81 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-01-11, 23:09   #2 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Mar 2007
Messaggi: 1,470
Popolarità: 16354745
MaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond repute
Non c'è nessuno che conosce l'argomento?
MaxPayne81 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-01-11, 23:16   #3 (permalink)
Ignorante che ignora
 
L'avatar di Loryfab
 
Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 10,572
Popolarità: 42949675
Loryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da MaxPayne81 Visualizza messaggio

Estratto circolare AdE IVA AGEVOLATA

AGENZIA delle Entrate - L'IVA sulle ristrutturazioni edilizie

L'AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
L'aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

* ascensori e montacarichi;
* infissi esterni e interni;
* caldaie;
* video citofoni;
* apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
* sanitari e rubinetteria da bagni;
* impianti di sicurezza.

Su tali beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
ESEMPIO:
Costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui:

1. per prestazione lavorativa 4.000 euro;
2. costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l'Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo (2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati. Non si può applicare l'Iva agevolata al 10 per cento:

* ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
* ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
* alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
* alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per l'applicazione dell'agevolazione dell'Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per cento. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

L'IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento.

Si tratta, in particolare:

1. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di
* restauro
* risanamento conservativo
* ristrutturazione
2. dell'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue



Qualcuno mi può chiarire come stanno veramente le cose?

Tutto giusto

La prima è scaduta il 31 dicembre (non mi sembra sia stata rinnovata). La seconda è sempre valida.
Loryfab non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26-01-11, 13:36   #4 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Mar 2007
Messaggi: 1,470
Popolarità: 16354745
MaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond repute
Cosa vuol dire prima e seconda...a cosa ti riferisci?
In soldoni,l'omino che mi sta vendendo i rubinetti mi deve fare iva al 10% o al 20%?

Grazie
MaxPayne81 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26-01-11, 13:56   #5 (permalink)
Ignorante che ignora
 
L'avatar di Loryfab
 
Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 10,572
Popolarità: 42949675
Loryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond repute
Iva al 20%

Ma scusa quanto cavolo costano 'sti rubinetti? 1000 euro?
Loryfab non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26-01-11, 15:17   #6 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Nov 2010
Messaggi: 5,918
Inserimenti nel blog: 1
Popolarità: 42949674
broken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond reputebroken brick has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da Loryfab Visualizza messaggio
Iva al 20%

Ma scusa quanto cavolo costano 'sti rubinetti? 1000 euro?
Per esperienza ti assicuro che la rubinetteria costa un botto. Aspetto conferme ed applausi da idraulici e costruttori
broken brick non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26-01-11, 15:19   #7 (permalink)
Ignorante che ignora
 
L'avatar di Loryfab
 
Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 10,572
Popolarità: 42949675
Loryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da broken brick Visualizza messaggio
Per esperienza ti assicuro che la rubinetteria costa un botto. Aspetto conferme ed applausi da idraulici e costruttori
C'è rubinetteria e rubinetteria.

Tutto costa un botto se si vuole spendere un botto.

C'è rubinetteria da 100 euro al pezzo se si vuole spendere poco....

Senza arrivare a quella da discount a 30 euro al pezzo...
Loryfab non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26-01-11, 23:31   #8 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Mar 2007
Messaggi: 1,470
Popolarità: 16354745
MaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond reputeMaxPayne81 has a reputation beyond repute
LA rubinetteria,così come i sanitari,doccia,vasca costa parecchio.
Come dice Loyfab...vai dalle 30€ per un miscelatore (che però è una schifezza cinese) alle 400€ esagerando.
Mettici poi due lavandini...e ci vogliono 500€..poi un box doccia 1000€...alla fine per due bagni ti partono quasi 3000€ senza strafare.

Quindi se potevo risparmaire qualcosa non era male...peccato
MaxPayne81 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27-01-11, 17:58   #9 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Mar 2000
Messaggi: 5,664
Popolarità: 42949685
dogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond reputedogo has a reputation beyond repute
Non comprendo una cosa: nell' Estratto circolare AdE IVA AGEVOLATA viene indicato:
- L'agevolazione Non si applica ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera.

Quale delle due è corretta?
dogo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27-01-11, 18:10   #10 (permalink)
Ignorante che ignora
 
L'avatar di Loryfab
 
Data registrazione: Sep 2009
Messaggi: 10,572
Popolarità: 42949675
Loryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond reputeLoryfab has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da dogo Visualizza messaggio
Non comprendo una cosa: nell' Estratto circolare AdE IVA AGEVOLATA viene indicato:
- L'agevolazione Non si applica ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera.

Quale delle due è corretta?

Sono due disposizioni differenti Dogo

Questa:

Citazione:
Originalmente inviato da MaxPayne81 Visualizza messaggio
Estratto circolare AdE IVA AGEVOLATA

AGENZIA delle Entrate - L'IVA sulle ristrutturazioni edilizie

L'AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
L'aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

* ascensori e montacarichi;
* infissi esterni e interni;
* caldaie;
* video citofoni;
* apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
* sanitari e rubinetteria da bagni;
* impianti di sicurezza.

Su tali beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
ESEMPIO:
Costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui:

1. per prestazione lavorativa 4.000 euro;
2. costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l'Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo (2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati. Non si può applicare l'Iva agevolata al 10 per cento:

* ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
* ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
* alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
* alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per l'applicazione dell'agevolazione dell'Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per cento. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.
è contenuta nella legge finanziaria 2008, è terminata il 31/12/2010 e si riferisce prevalentemente a privati che restaurano il loro appartamento.


Mentre questa:

Citazione:
Originalmente inviato da MaxPayne81 Visualizza messaggio
L'IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento.

Si tratta, in particolare:

1. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di
* restauro
* risanamento conservativo
* ristrutturazione
2. dell'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue
è un disposto della disciplina IVA, e viene applicata principalmente ai costruttori.
Loryfab non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.