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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Nov 2010
Messaggi: 3
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Difformità Catastali
Buongiorno sono nuovo del forum e avrei bisogno di una consulenza...
Sto valutando l'acquisto di un appartamento a Conegliano in provincia di Treviso. L'immobile in questione è stato costruito nel 2002. Fortunatamente prima di fare un'offerta alla proprietà mi sono accorto di notevoli difformità catastali. In pratica catastalmente l'appartamento si sviluppa su due piani, di cui il primo piano con Soggiorno/angolo cottura, camera e bagno ed il sottotetto con soffitta praticabile non abitabile, e due ripostigli. Nella realtà al primo piano, al posto della camera è stata ricavata una cucina abitabile, e nel sottotetto è stata ricavata la camera da letto (dove c'era la soffitta praticabile non abitabile), un bagno e un'altra stanza (dove c'erano i ripostigli). Il sottotetto ha altezze minime di 1.60 mt e massime di 2.60 mt e da quanto ho capito non basterebbe una semplice dia per sanare questa porzione di abitazione... L'agenzia minimizza il fatto sostenendo che sono modifiche di poco conto e che i rischi sono praticamente inesistenti; dal mio punto di vista invece, vista la nuova normativa entrata in vigore a luglio 2010, il problema c'è ed è notevole... Chiedendo a diversi notai e geometri i pareri sono contrastanti.... Avete qualche consiglio in merito? |
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#3 (permalink) | |
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Data registrazione: May 2009
Messaggi: 255
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Citazione:
il problema è del venditore fai presente che senza documentazione in regola non compri. Se ha tirato fuori una stanza e una cucina dalla soffitta senza dichiarare niente il problema è suo. |
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#4 (permalink) |
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Data registrazione: Mar 2000
Messaggi: 5,664
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Difformità catastale = niente rogito.
Forse quello dell'agenzia, invece di minimizzare, dovrebbe studiare. "Il 1° luglio 2010 entra in vigore la nuova disposizione, contenuta nel D.L. 78/2010, che impone di inserire, negli atti pubblici o nelle scritture private autenticate che riguardino il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, la dichiarazione degli intestatari in ordine alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie." Non si sta parlando di un muretto o di una migliore individuazione in un disegno di 50 anni fa. |
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#7 (permalink) | |
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sempre ottimista
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Mi sembra impossibile che esistano agenzie così improvvisate, chi rischia non sei tu ma il proprietario, fatto il compromesso è fregato !!!!! ![]()
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#8 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2010
Messaggi: 708
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Sono d'accordo anche io, certe agenzie forse non hanno la minima idea di quelle che sono le disposizioni di legge!!!
Con il D.L. di questo luglio il rogito non si può proprio fare!! C'è poco da aggiungere!! |
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#9 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Mar 2010
Messaggi: 6,347
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Premesso che le informazioni sono insufficienti per dare una risposta sicura, da come hai descritto l'immobile è conforme catastalmente ma difforme urbanisticamente, quindi VENDIBILE.
Riporto qui la risposta del Pool di esperti Fiaip (Federazione di Categoria) sull'argomento, da me interpellati per sicurezza, per un caso simile al tuo: Data domanda da Seroli: 17/10/2010 Ai fini di una compravendita immobiliare, una casa conforme catastalmente (giusta disposizione degli spazi raffigurati e conforme allo stato dei luoghi) ma difforme urbanisticamente (al posto del bagno un ripostiglio e la cucina posta in altro luogo rispetto allo stato dei luoghi) è soggetta alla sanzione di "atto nullo" o in questo caso basta che il compratore sia edotto della situazione? Grazie Data risposta: 05/11/2010 L’atto non è soggetto a nullità in quanto l’art. 19 del D.L. n.78/10, convertito in L.n. 122/10 sancisce la nullità degli atti pubblici e delle scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti (ad esclusione dei diritti reali di garanzia) nel caso in cui non contengano per le unità immobiliari urbane, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Dal momento che la casa risulta conforme catastalmente e la difformità urbanistica risulta, da quanto prospettato, limitata, il relativo atto di compravendita non deve ritenersi soggetto a nullità. Si consiglia, tuttavia, di farsi rilasciare, prima della stipula, dall’acquirente una dichiarazione scritta in cui dichiara di accettare l’immobile con quelle specifiche irregolarità. Cordiali saluti P.S. per i commenti sopra: andate a studiare prima di dare dell'incompetente ad un A.I.
Ultima modifica di seroli- : 19-11-10 alle ore 22:48 |
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#10 (permalink) | |
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Data registrazione: Mar 2007
Messaggi: 6,962
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Citazione:
![]() E l'acquirente dovrebbe firmare quel documento che gli ammazza le possibilità di rivalsa futura? Motivo in più per non comprare. |
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