Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Immobiliare

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 14-11-10, 23:52   #1 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Mar 2010
Messaggi: 310
Popolarità: 7412507
rottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond repute
caso interessante donazione

Spero che gli esperti del forum mi aiutino a risolvere questo caso:
Muore il genitore e lascia alla moglie e al figlio UNICO un terreno fabbricabile (ovviamente 50% a testa) la madre dona al figlio la sua quota , quest'ultimo costruisce una casa e ora vuole venderla .
-Donazione avvenuta 25 anni fa e madre ancora in vita
-casa costruita 24 anni fa
Secondo me uno può fidarsi a comprare in virtù del fatto che il figlio è UNICO e madre 90enne,o no?
rottodellacuffia non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-11-10, 00:11   #2 (permalink)
c'ho da fa'
 
L'avatar di ArPi
 
Data registrazione: Feb 2010
Messaggi: 2,924
Popolarità: 42949675
ArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond repute
beh.. intanto la donazione riguarda il terreno e non la casa, inoltre sono passati oltre 20 anni e il figlio è unico.. per me no problem...
ArPi non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-11-10, 11:17   #3 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 1,607
Popolarità: 42949677
Luciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond repute
Se compri per tenerla tu , abitarci etc può starci.

Se vuoi poter rivendere entro 5-6 anni lascia stare, v. altro thread sulla donazione.
Luciom non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-11-10, 11:26   #4 (permalink)
c'ho da fa'
 
L'avatar di ArPi
 
Data registrazione: Feb 2010
Messaggi: 2,924
Popolarità: 42949675
ArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond repute
Ehm... dopo 20 anni (donante in vita) dalla donazione decadono i termini per eventuali rivendiche o revoche (almeno riguardo la donazione).
ArPi non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-11-10, 11:28   #5 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 1,607
Popolarità: 42949677
Luciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond repute
Citazione:
Ehm... dopo 20 anni dalla donazione decadono i termini per eventuali rivendiche.
No, 10 anni dalla morte del donante (che è ancora in vita) per l'azione di riduzione di eventuali altri eredi etc.
Luciom non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-11-10, 11:47   #6 (permalink)
c'ho da fa'
 
L'avatar di ArPi
 
Data registrazione: Feb 2010
Messaggi: 2,924
Popolarità: 42949675
ArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond repute
ehm... solo se il donante muore nel ventennio... se non ricordo male.

Quello al quale ti riferisci tu è invece un problema successorio... (che è concreto), ma sono problemi che riguardano probabilmente tutti gli immobili
Citazione:
Quote di legittima

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti. L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del De cuius;
il futuro legittimario non può rinunciare a tale diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).

Termini di prescrizione

L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004).
Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.

L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario.
L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione.


Le novità della legge 80/2005

Con la l. 80/2005 (in vigore dal 15 maggio 2005) sono state introdotte alcune novità di portata rilevante riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni di provenienza
donativa.




Di seguito si evidenziano le principali modifiche previste dalle nuove disposizioni:

1) l’azione di restituzione (azione reale conseguente all’azione di riduzione) può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso;




2) se l’azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. l’usufrutto) restano efficaci, fermo però restando “l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni” (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall’apertura della successione. Se, invece, l’azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche (c.d. effetto purgativo dell’azione di riduzione


3) affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai
parenti in linea retta (art. 563 c.c., come modificato dalla l. 80/2005) la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione: essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi
causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale (cioè non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione.
In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l’opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.
Fermo restando quindi il limite di prescrizione decennale, la l. 80/2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione,
entro il quale il legittimario può esercitare l''azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati. Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.
La nuova disposizione agevola così la circolazione dei beni oggetto di donazione sui quali i legittimari lesi non possono più avanzare pretese nei confronti di terzi, se sono decorsi 20 anni dalla donazione e se non è intervenuta opposizione stragiudiziale alla donazione.
L’opposizione alla donazione era un atto sconosciuto nel diritto vigente e rappresenta la soluzione offerta dal legislatore alla minore tutela riconosciuta al legittimario.
Se prima della riforma, infatti, il legittimario per poter esperire l’azione di riduzione verso atti donativi compiuti in vita dal de cuius e lesivi della sua quota di legittima era soggetto esclusivamente al termine di prescrizione decennale che scattava dalla data di apertura della successione, in seguito alle novità della l. 80/2005 il legittimario si ritrova a dover fare i conti con l’ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe sì risultare vittorioso nell’azione di riduzione, ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.
Va sottolineato che l’eventuale rinuncia al diritto di opposizione, che permette il decorso del termine di 20 anni, non significa mai rinuncia all’azione di riduzione.
Resta infatti fermo il divieto secondo cui i legittimari non possono rinunciare all’azione di riduzione finché vive il donante (art. 557 c.c.)


NOVITA’ LEGGE 80/2005 (entrata in vigore 15 maggio 2005)

1. L’azione di restituzione è esperibile dal legittimario entro e non oltre 20 anni dalla donazione, trascorsi i quali il proprietario del bene di provenienza donativa è al sicuro da ogni pretesa.

2. L’azione di riduzione vittoriosa, che abbia comportato la restituzione del bene e che sia stata promossa entro 20 anni dalla donazione, libera il bene da ogni peso o ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.

3. L’opposizione stragiudiziale alla donazione sospende il decorso del termine dalla donazione; essa perde effetto se non rinnovata entro 20 anni.

Ultima modifica di ArPi : 15-11-10 alle ore 11:52
ArPi non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-11-10, 12:01   #7 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 1,607
Popolarità: 42949677
Luciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond repute
Quindi provo a vedere se ho capito (purtroppo ho dato diritto privato nel 2002 e sta roba non la sapevo ), dopo 20 anni dalla donazione l'azione di riduzione non segue + il bene ma può , al+, rifarsi sul patrimonio del donatario?
Luciom non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-11-10, 12:07   #8 (permalink)
c'ho da fa'
 
L'avatar di ArPi
 
Data registrazione: Feb 2010
Messaggi: 2,924
Popolarità: 42949675
ArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond repute
Come sai, l'azione di riduzione ha come prima azione il rifarsi sui beni che sono a disposizione dei coeredi, anche fungibili, per soddisfare la quota di legittima che spettava.

Nel caso questi beni non bastino, si può agire anche contro terzi e si va a revocare gli eventuali atti di vendita ecc.. MA SOLO SE SIAMO DENTRO IL VENTENNIO DALLA DONAZIONE (donante in vita).

Se viene fatto nel ventennio (in questa fattispecie, con donante in vita) si può ottenere, nel caso i beni dei coeredi non soddisfino le pretese di chi fa l'azione, anche di riavere indietro il bene alienato, LIBERO tra l'altro da ogni peso che non ci fosse già presente prima (quindi anche le ipoteche delle banche saltano, per questo non danno soldini.

DOPO, l'azione di riduzione è ancora possibile ma puoi rifarti SOLO sui beni di chi ha ricevuto il bene in donazione E NON PUOI aver alcuna soddisfazione da eventuali terzi che abbiano acquistato quel bene.
ArPi non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-11-10, 12:12   #9 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 1,607
Popolarità: 42949677
Luciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond reputeLuciom has a reputation beyond repute
Citazione:
DOPO, l'azione di riduzione è ancora possibile ma puoi rifarti SOLO sui beni di chi ha ricevuto il bene in donazione E NON PUOI aver alcuna soddisfazione da eventuali terzi che abbiano acquistato quel bene.
Ok è quello che avevo capito ma quindi... perchè sta roba non l'hai detta nell'altro thread? seroli sta continuando a descrivere la situazione pre-2005 e dato che nessuno lo aveva contraddetto pensavo che fosse ancora così.
Luciom non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-11-10, 12:16   #10 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Mar 2010
Messaggi: 310
Popolarità: 7412507
rottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond reputerottodellacuffia has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da ArPi Visualizza messaggio
NOVITA’ LEGGE 80/2005 (entrata in vigore 15 maggio 2005)

1. L’azione di restituzione è esperibile dal legittimario entro e non oltre 20 anni dalla donazione, trascorsi i quali il proprietario del bene di provenienza donativa è al sicuro da ogni pretesa.

2. L’azione di riduzione vittoriosa, che abbia comportato la restituzione del bene e che sia stata promossa entro 20 anni dalla donazione, libera il bene da ogni peso o ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.

3. L’opposizione stragiudiziale alla donazione sospende il decorso del termine dalla donazione; essa perde effetto se non rinnovata entro 20 anni.
grazie era proprio ciò che cercavo...Nella fattispecie dell'oggetto del 3D
di figlio unico peraltro ci sarebbero ancora meno rischi .
P.S. Temo cmq che qualche banca faccia finta di non sapere del D.L. 2005 da te postato
rottodellacuffia non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.