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#1 (permalink) |
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Dowshifting
Data registrazione: Apr 2009
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Lavori di ristrutturazione
ecco cosa fare prima di aprire un cantiere — idealista news
Pensavo di avere le idee chiare..... DIA, SCIA.... ma che passi si devono fare per stare in perfetta regola? nonostante lo snellimento delle pratiche per effettuare lavori in casa, sono ancora diverse le procedure burocratiche da affrontare per poter aprire un cantiere. i permessi da chiedere sono otto in totale e vanno da quelli per le opere minori a quelli per vere e proprie opere edilizie 1) interventi liberi (articolo 6, comma 1, dpr 380/2001, come modificato dalla legge 73/2010, che ha convertito il dl 40/2010) 2) comunicazione di inizio lavori (comma 2 dello stesso articolo, modificato dalla stessa legge); 3) comunicazione inizio lavori con relazione tecnica asseverata (comma 4, dello stesso articolo, modificato dalla stessa legge) 4) scia, segnalazione certificata di inizio attività (articolo 19 della legge 241/1990, come modificato dalla legge 122/2010, che ha convertito il dl 78/2010) 5) dia, denuncia di inizio attività (articolo 22, commi 1 e 2, del dpr 380/2001) 6) cosiddetta super-dia (comma 3 dello stesso articolo) 7) permesso di costruire (articolo 10 del dpr 380/2001) 8) permesso di costruire gratuito (articolo 22, comma 7, del dpr 380/2001) per quanto riguarda le procedure, invece, queste cambiano a secondo dell'immobile interessato dai lavori: che non sia vincolato sia vincolato e oggetto di interventi di lieve entità (serve l'autorizzazione paesaggistica semplificata del dpr 139/2010) |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2010
Messaggi: 708
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eh! tu pensa a chi ci lavora tutti i giorni con questo groviglio di pratiche.
il tutto alla faccia della semplificazione. hanno fatto il passaggio dalla dia alla scia ad agosto! al ritorno dalle ferie i tecnici comunali non sapevano nulla, i professionisti ancora meno e la gente comune...vabbè... ultime novità, la dia, che sembrava sparita, è stata invece reintegrata da una circolare della regione lombardia. |
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#3 (permalink) |
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La Scia invece si applica per tutti gli interventi non soggetti a comunicazione al Comune (articolo 6, Dpr 380/2001) o a permesso di costruire (articolo 10, Dpr 380/2001), in particolare per:
-tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non “liberalizzati” (comunicazione al Comune) o quelli che vadano oltre gli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), Dpr 380/2001 che prevedono la sola comunicazione (apertura di porte interne o spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici); • interventi di restauro e risanamento conservativo (gli interventi edilizi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili); • interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, o che non rientrano nella fattispecie ex articolo 10, comma 1, lettera c), del Dpr 380/2001. Nel caso di interventi edilizi in zone soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla Scia deve essere allegato l’atto di assenso dell’Ente preposto a tutela del vincolo. Nel caso di interventi edilizi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico (e sempre che gli interventi incidano sull’aspetto esteriore di luoghi ed edifici), i relativi progetti sono soggetti all’esame di impatto paesistico, come prevede la normativa lombarda. Quindi, se l’intervento è sotto la soglia di rilevanza alla Scia va allegato l’esame di impatto paesistico, se è sopra la soglia di rilevanza, prima di presentare la Scia va acquisito il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio. Infine, la Regione ha chiarito che la Scia non si applica agli interventi edilizi del “piano casa” (Lr 13/2009) che prevedono un regime derogatorio speciale che rimane in vigore. |
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#4 (permalink) |
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Regione Lombardia
Comunicato Direzione generale territorio e ubanistica 8 ottobre 2010 Segnalazione certificata inizio attività (Scia) La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del Dl n. 78, ha introdotto una nuova disciplina in materia di semplificazione che ha posto da subito dubbi e problemi per quanto attiene specificamente al settore dell'edilizia. Ci si riferisce all'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, inseriti dalla legge di conversione e per ciò stesso efficaci a far tempo dal 31 luglio 2010. Con il comma 4-bis il legislatore, "riscrivendo" l'articolo 19 della legge n. 241/1990, introduce la "Segnalazione certificata di inizio attività — Scia", in sostituzione della "Dichiarazione di inizio attività — Dia"; con il successivo comma 4-ter, dichiara espressamente la nuova disciplina attinente alla "tutela della concorrenza" e la qualifica "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", così riconducendola alla competenza esclusiva statale. In risposta ad una richiesta di chiarimenti urgenti, tempestivamente formulata da Regione Lombardia, il Ministero per la semplificazione normativa, con un'articolata nota in data 16 settembre 2010, ha avuto modo di delineare l'esatto ambito di operatività del nuovo istituto in campo edilizio. Risolta in senso positivo la prima importante questione e cioè l'applicabilità della nuova disciplina anche all'edilizia, il Ministero ha chiarito che la Scia può sostituire solo la Dia "ordinaria", non anche la Dia alternativa al permesso di costruire, particolarmente estesa nella nostra legislazione regionale. Questo importante chiarimento interpretativo fornito dal Ministero sostanzialmente fa salvo il regime giuridico in materia di procedure edilizie che Regione Lombardia ha consolidato con successo da oltre un decennio e che risulta fondato, come noto, sull'alternatività pressoché totale tra permesso di costruire e Dia. A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra delineate, sono cinque le procedure edilizie operative nella nostra Regione a far tempo dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione: 1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 52,comma 3-bis, della Lr 12/2005; 2. Denuncia di inizio attività (Dia) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a Scia, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 52, comma 3-bis, della Lr 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire; 3. Scia per tutti gli interventi non previsti dagli articoli 6 e 10 (per quanto, quest'ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del Dpr 380/2001, più precisamente: — interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del Dpr 380/2001, — interventi di restauro e di risanamento conservativo, — interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del Dpr 380/2001; 4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del Dpr 380/2001; 5. Comunicazione per le opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e) del Dpr 380/2001. Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della Scia, applicabile nell'ambito sopra delineato (p.to 3), si precisa che, nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla Scia dev'essere allegato lo specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può essere sostituito da Scia. Si richiama l'attenzione sugli adempimenti dovuti nel caso di interventi da realizzarsi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici: i relativi progetti sono soggetti all'esame di impatto paesistico previsto dal Ptr (vedi articoli 35 e ss, Parte 3, Piano paesaggistico e Dgr 11045/2002). In tal caso, se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza, alla Scia dev'essere allegato l'esame di impatto paesistico, sopra soglia dev'essere acquisito, preliminarmente alla presentazione della Scia, il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio. Relativamente agli interventi previsti dalla Lr 13/2009, in materia di rilancio dell'edilizia, trattandosi di iniziative contemplate da una disciplina avente carattere speciale e derogatorio, la Scia non trova applicazione, rimanendo pertanto confermati gli specifici disposti procedurali della stessa Lr 13 (articolo 2, comma 4; articolo 3, comma 8; articolo 4, comma 3). Da ultimo, per quanto riguarda le Dia edilizie presentate prima del 31 luglio 2010, quand'anche a tale data non risultasse decorso il termine di trenta giorni previsto per l'esercizio del potere inibitorio dal parte dell'amministrazione, il Ministero ha chiarito che rimangono operative, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della sopraggiunta disciplina presentando per il medesimo intervento una Scia, ovviamente se l'intervento rientra tra quelli passibili di Scia (p.to 3 sopra dettagliato). |
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