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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Mar 2010
Messaggi: 6,347
Popolarità: 42949675 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
![]() se invece rispondi che non sai dove hai preso i soldi, allora si incassano proprio ![]() ![]() ![]() ![]() ma era cosi' anche prima, per me è disinformazione. |
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#5 (permalink) | |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
![]() ![]() non era così anche prima, informati bene. Col nuovo redditometro si presume che l'importo investito per l'acquisto dell'immobile derivi dal reddito prodotto nell'anno stesso, assurdo.
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#6 (permalink) |
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viva la foca
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 4,345
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Immobili a rischio «nero» con le spese calcolate su un anno
di Dario DeottoCronologia articolo16 ottobre 2010 Questo articolo è stato pubblicato il 16 ottobre 2010 alle ore 09:48. Il fatto che le spese relative a investimenti durevoli vengano tutte imputate a reddito presunto dell'anno ai fini del nuovo accertamento sintetico potrebbe determinare un'ulteriore contrazione dei mercati (specie di quello immobiliare), l'aumento delle transazioni "in nero" e favorire l'intestazione societaria. La nuova norma fissa la presunzione che tutto ciò che si è speso nel periodo d'imposta sia finanziato con redditi maturati nello stesso periodo, ferma restando la possibilità di provare che le spese sono state alimentate con redditi precedenti, esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o con liberalità. Nel concetto di «spesa di qualsiasi genere» rientrano sia le spese ordinarie sia quelle straordinarie. Tra quest'ultime sono da includere anche quelle che prima erano annoverabili tra le spese per incrementi patrimoniali, per esempio gli immobili, le autovetture, i mezzi finanziari; la vecchia norma stabilivano che queste spese si presumessero sostenute con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti, per cui l'incremento della ricchezza si poteva ritenere stratificato negli anni che avevano preceduto l'acquisto. Con il Dl 78/2010 è stata eliminata questa previsione, sicché le spese che rientravano tra gli incrementi patrimoniali ora vanno considerate tra le «spese di qualsiasi genere» sostenute nel periodo d'imposta. Se ad esempio il contribuente nel 2010 acquista un'abitazione per 300mila euro e stipula un mutuo per 200mila euro, l'importo di 100mila euro viene tutto imputato a reddito presunto di quest'anno. Questa impostazione, anche se elimina la vecchia discrasia per cui il bene disponibile rilevava sia ai fini del redditometro sia come incremento patrimoniale, appare troppo penalizzante perché un investimento di un certo "peso" non può essere stato sostenuto solo con redditi dell'anno. Questo anche in considerazione delle difficoltà che avrà il contribuente a dimostrare il contrario. In mancanza di liberalità che hanno finanziato la spesa, non si potrà che portare in visione agli uffici copia delle proprie dichiarazioni dei redditi degli anni passati. Si tratta però di capire quanto si potrà risalire, e le modalità con cui l'ufficio riuscirà a comprendere che alcune spese possono essere il frutto di molti anni di sacrifici. Per questa ragione, la norma sembra concedere troppo spazio di manovra agli uffici, soprattutto nel considerare il numero congruo di annualità passate come fonte delle spese. L’articolo continua sotto |
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2004
Messaggi: 27,108
Popolarità: 42949680 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
testo in vigore dal: 31-5-2010
*** NORMATTIVA - Il Portale della Legge Vigente *** Art. 22 (Aggiornamento dell'accertamento sintetico) 1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.". |
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#9 (permalink) | |
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piggish market
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Citazione:
, ma la mia al massimo sarebbe vista boschetto / risaia .Cmq domani per non saper ne' leggere ne' scrivere mi faccio spedire il pdf con i movimenti del conto dal dicembre 2009, tanto sarà un attesa lunga : le buste e i cud li ho conservati, gli e/c dell'altro conto li ho sempre conservati assieme alla contabile dei bonifici di trasferimento fondi . Al massimo richiedo le copie degli e/c passati, mi costerà un paio di biglietti da 50 però almeno non mi rompono dopo.Soprattutto sulle macchine è una mazzata, sulle case non so cosa escogiteranno per aggirare la norme , vedremo le magie dei commercialisti . Comunque un po' di svegliate gliele avrei date prima agli ispettori , si muovono così dal 2010 quando l'evasione andava limitata almeno dal 2000. I liberi professionisti, esercenti vari in casi neanche poco comuni hanno redditi da magazzinieri part time . quando entrano in funzione il redditometro e il mega programmone che è tutto un programma ? ![]() Condivido comunque, se finalmente limiterà l'evasione fiscale questa e quindi se sarà fedelmente applicata , gli incroci evidenzieranno come stanno le cose mettendo in luce che in Italia non ci sono 8 milioni di poveri per via delle famiglie con redditi complessivi al di sotto dei 9000-10000 euro all'anno a seconda della zona, ma ce ne sono 6 per via dei redditi da lavoro dipendente sotto i 10000 euro all'anno, (gli altri 2 milioni sono da controllare) . Ultima modifica di Tifoso_Shogun : 17-10-10 alle ore 09:41 |
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#10 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 3,286
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non vedo quale sia il problema... in caso di accertamento basta giustificare da dove sono arrivati i $ dell'acquisto e finisce là.....
questa norma può danneggiare solo chi utilizza veramente capitali fantasma |
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