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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Jun 2004
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problemi asta immobiliare
1) in perizia trovo la seguente dicitura "Le unità immobiliari risultano attualmente occupate dalla ditta proprietaria" dentro l'immobile non c'è nessuno ma potrei aver problemi una volta acq. l'immobile?
2) presenza di una servitù non aedificandi ![]() 3) ipoteca volontaria per 300k euro pari a 4 volte il valore dell'immobile 4) per i vizi occulti nel bando trovo scritto Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. penso sia su tutte le aste questa clausola 5)ultima cosa non trovata nella perizia ma solo nel bando: Si segnala la presenza delle seguenti formalità: - donazione nel ventennio interessante i beni pignorati ![]() trattasi di esecuzione immobiliare al 4° ribasso vi ringrazio |
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#2 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2009
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sulla servitù devi approfondire con il perito o cmq con il curatore sull'ipoteca ok...ovviamente ci sarà da pagar per la cancellazione...dalle mie parti cmq il tribunale provvede al rimborso (quasi sempre )
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#3 (permalink) | |
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Data registrazione: Jun 2004
Messaggi: 6,716
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dovrò capire bene anche la donazione ventennale che non ho idea di cosa sia grazie |
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#4 (permalink) |
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ScusaMaVadoDiFretta
Data registrazione: Oct 2008
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1 - no problem anzi meglio, nemmeno devi pagare l'ufficiale giudiziario per sgombrarli
2 - vuole dire che c'è un terreno di passaggio o qulche spazio del genere su cui causa servitu di passaggio non puoi costruire anche se il piano urbanistico lo prevede 3 - no problem, le spese di cancelleria sono poca cosa (entro i 1.000 euro) 4 - si, in sostanza non puoi contestare al tribunale lo stato in cui si trova l'immobile 5 - l'immobile o una sua quota era stato trasferito di proprieta con donazione. questo è un problema. entro il termine di 20 anni dall'atto fatto a suo tempo, gli altri coeredi possono impugnarlo. penso però che il valore attribuito all'asta, in quanto più elevato dei soliti valori-fuffa dichiarati al rogito anche in caso di donazione per evadere sulle tasse di registro, ti metta al riparo da eventuali contestazioni. chiederei maggiori approfondimenti ad un notaio, anche allo stesso curatore dell'asta (se è notaio, se è commercialista non va bene). comunque se la perizia è vecchia, nel frattempo i vent'anni potrebbero essere decorsi. |
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Jun 2004
Messaggi: 6,716
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Citazione:
per il punto 5 la perizia è del 2008 (immobile costruito nel 2004) si tratta di una vendita delegata notarile quindi notaio chiederò a lui
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#6 (permalink) |
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per aspera ad astra
Data registrazione: Sep 2008
Messaggi: 16,022
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il punto 4 è semplicimente l'esplicitazione di come sono gli acquisti all'asta
ci sono meno garanzie per i vizi che nelle compravendite puoi infatti contestare solo errori madornali e sostanziali della perizia e cmq sono cavoli il punto 5 è il solo vero problema da approfondire puoi fare una visura a nome della società e andando a ritroso ripescare l'atto di donazione poi se è ad un figlio unico non ci sono problemi (solo la ex moglie ovvero la madre o l'ex marito ovvero il padre potrebbe contestarla ma quando mai ?) se è a tutti gli eredi legittimi in parti secondo legittima va fatta una visura per ciascuno per vedere se uno di essi ha beneficiato di altre donazioni e quindi ha un vantaggio che non dovrebbe avere poi verificare se il donante è già morto oppure no se ovviamente è una donazione a caio legittimo erede non risultano anche altrove donazioni ad altri eredi legittimi .. visura patrimoniale del donante dimostra che ora lascia un cavolo .. diventa pericolosa .. |
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#7 (permalink) | |
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Data registrazione: Jun 2004
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Citazione:
mmm sentirò questo notaio |
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#10 (permalink) |
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Data registrazione: Jun 2004
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art. del cc
Art. 807. Effetti della revocazione. Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda. Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore.. omissis Art. 808. Effetti nei riguardi dei terzi. La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda .. omissis ho trovato questo suggerimento in internet..come si potrebbe fare visto che l'immobile è in asta? se il donante è vivente ed è implicata una compravendita si può tentare di affrontare il problema con uno stratagemma che alcune banche condividono. Si tratta di far intervenire il donante facendogli prestare fideiussione nella vendita. In tal modo gli eventuali eredi che si facessero avanti si troverebbero da un lato a vantare dei diritti rispetto all'immobile; dall'altro, a causa della fideiussione, a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti. Poiché economicamente i due effetti si bilanciano, ciò renderebbe illogico procedere ad un'azione giudiziaria. Fermo restando che non può trattarsi di una conclusione assoluta, perché la scelta degli eredi potrebbe prescindere da un principio strettamente economico, per esempio nel caso in cui attribuiscano al bene un particolare valore affettivo. |
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