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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Apr 2010
Messaggi: 148
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Acquisto casa: iva o imposta di registro??? Pure il notaio sbaglia....
Ho appena saputo di aver risparmiato quasi 3.000 euro.
La mia faccia dovrebbe essere così: e invece è così: ![]() Ora mi spiego meglio: ho fatto la proposta di acquisto per un appartamentino che è di proprietà di una società. Il notaio dell'agenzia dice che la compravendita è soggetta ad iva perchè il venditore è una società, quindi mi faccio i miei conti e a malincuore penso ai soldini che prendono il volo... Qualche giorno fa decido di chiedere un preventivo al notaio a cui si affida l'azienda per cui lavoro. Gli parlo e mi dice: "non sono convinto che questa compravendita sia soggetta ad iva, vorrei parlare con l'agenzia immobiliare". Questa sera ho ricevuto la conferma: il venditore è una società, ma a seguito del decreto Bersani del 2006, solo costruttori o società di ristrutturazione vendono assoggettando ad iva le abitazioni e, siccome il venditore non rientra in queste due ipotesi, la compravendita è esente e dovrò pagare l'imposta di registro al 3%. Sono andata su internet e l'ho letto pure io... Ma dico io.... 'sto decreto è del 2006... quindi non proprio dell'altro ieri... ma a che pensava il notaio dell'agenzia???? Ma possibile che non ci si possa fidare proprio di nessuno??? Uff.... Ultima modifica di micky1977 : 04-05-10 alle ore 20:31 |
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Apr 2010
Messaggi: 148
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Speravo di potermi fidare almeno di una categoria come quella dei notai... E invece pure qui ci sono gli incompetenti... il fatto è che immagino che, essendo il notaio a cui si affida un'agenzia immobiliare, ne avrà fatti parecchi di atti di compravendita.... chissà quanti ne ha sbagliati dal 2006 ad oggi....
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Nov 2008
Messaggi: 215
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#6 (permalink) | ||
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Data registrazione: Apr 2010
Messaggi: 148
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Citazione:
Ma il notaio mi ha detto che non è sufficiente. Per essere soggetto ad iva, l'appartamento doveva essere stato costruito dal venditore oppure doveva essere fatta una ristrutturazione profonda. Citazione:
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#8 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2008
Messaggi: 5,015
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Citazione:
![]() il post decreto bersani:". In precedenza l'Iva veniva applicata nelle cessioni effettuate da ditte o societa', mentre dal decreto bersani- la regola generale ha un'unica eccezione da considerare con attenzione nel caso in cui si acquisti il fabbricato direttamente dall'impresa costruttrice. Se il venditore e' la societa' che ha costruito o ristrutturato l'immobile (anche dando i lavori in appalto), e la vendita avviene entro quattro anni dall'ultimazione dei lavori, l'Iva dev'essere applicata." e non c'entra niente la ristrutturazione profonda o meno... poi....la materia andrebbe approfondita....questo è solo un passaggio. Ultima modifica di langecon : 05-05-10 alle ore 15:39 |
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#9 (permalink) | |
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Data registrazione: Apr 2010
Messaggi: 148
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Circolare 27 Agenzia delle Entrate del 04/08/2006 Il regime di imponibilità ad IVA previsto per le cessioni di immobili di tipo residenziale, sotto il profilo soggettivo, interessa le imprese che hanno costruito i fabbricati stessi e le imprese che vi hanno eseguito gli interventi di recupero edilizio previsti dall'art. 31, lettere c), d) ed e) della legge n. 457 del 1978 (interventi di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica) E dall'art. 31 legge 457 del 1978: 1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Quindi, dei semplici lavori di ristrutturazione degli interni non possono essere classificati nelle lettere c) d) e)... e quindi non rientrano dell'applicabilità dell'iva. Ciao! |
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