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Vecchio 11-03-10, 12:31   #1 (permalink)
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impossibile trascrivere immobile in costruzione!

Salve,

sto acquistando un immobile in costruzione da un SRL , che non è stato ancora accatastato appunto perchè in stato grezzo. Avevo intenzione di trascrivere il compromesso , ma l' intermediario ( agenzia immobiliare ) mi ha detto che in questo caso l'operazione di trascrizione non si può effettuare , in quanto l'appartamento non risulta ancora accatastato . Inoltre mi ha detto che un'eventuale trascrizione graverebbe sul terreno , cosa che non mi sarebbe concessa di fare. Posso fidarmi ? è corretto quello che mi è stato comunicato ?
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Vecchio 11-03-10, 12:32   #2 (permalink)
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L'avatar di langecon
 
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ma tu vai a trascrivere un accordo preliminare, un compromesso mica altro?? ah,ah..
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Vecchio 11-03-10, 12:32   #3 (permalink)
Io vi IMUnizzerò
 
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Salve,

sto acquistando un immobile in costruzione da un SRL , che non è stato ancora accatastato appunto perchè in stato grezzo. Avevo intenzione di trascrivere il compromesso , ma l' intermediario ( agenzia immobiliare ) mi ha detto che in questo caso l'operazione di trascrizione non si può effettuare , in quanto l'appartamento non risulta ancora accatastato . Inoltre mi ha detto che un'eventuale trascrizione graverebbe sul terreno , cosa che non mi sarebbe concessa di fare. Posso fidarmi ? è corretto quello che mi è stato comunicato ?
Guarda se può esserti utile questa

Immobili in costruzione, una guida di notai e consumatori contro le trappole
housecrash non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11-03-10, 12:48   #4 (permalink)
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Conosco quelle guide , ma purtroppo non parlano di trascrizione di immobili in costruzione ancora non accatastati
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Vecchio 11-03-10, 14:07   #5 (permalink)
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L'avatar di maximm
 
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Il mio parere è che l'accatastamento dovrebbe avvenire prima del compromesso.
Questa è quindi una situazione particolare, a rischio per te ma anche per il venditore poichè essendo un acquisto (come credo ) su carta, potrebbero esserci delle discordanze tra il comunicato e l'effettivo (ad es, cambi di spazi esterni/interni per richieste organi di competenza, etc..)
1) hai in copia al compromesso la planimetria, seppur non catastale?
2) Quando avverrà l'accatastamento ?
3) c'è fidejussione bancaria della ditta costruttrice?
4) perchè non scrivete prima di firmare?
Attendo news, Massimo.
maximm non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11-03-10, 14:48   #6 (permalink)
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Salve,

sto acquistando un immobile in costruzione da un SRL , che non è stato ancora accatastato appunto perchè in stato grezzo. Avevo intenzione di trascrivere il compromesso , ma l' intermediario ( agenzia immobiliare ) mi ha detto che in questo caso l'operazione di trascrizione non si può effettuare , in quanto l'appartamento non risulta ancora accatastato . Inoltre mi ha detto che un'eventuale trascrizione graverebbe sul terreno , cosa che non mi sarebbe concessa di fare. Posso fidarmi ? è corretto quello che mi è stato comunicato ?
informati dal tuo notaio....che si può fare.
a livello catastale è importante mettere il terreno sul quale insiste il fabbricato
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Vecchio 11-03-10, 15:12   #7 (permalink)
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Il mio parere è che l'accatastamento dovrebbe avvenire prima del compromesso.
Questa è quindi una situazione particolare, a rischio per te ma anche per il venditore poichè essendo un acquisto (come credo ) su carta, potrebbero esserci delle discordanze tra il comunicato e l'effettivo (ad es, cambi di spazi esterni/interni per richieste organi di competenza, etc..)
1) hai in copia al compromesso la planimetria, seppur non catastale?
2) Quando avverrà l'accatastamento ?
3) c'è fidejussione bancaria della ditta costruttrice?
4) perchè non scrivete prima di firmare?
Attendo news, Massimo.
Ho una rappresentazione grafica dell'immobile , con i relativi mq . L'acquisto non sarebbe su carta , in quanto l'immobile diciamo che è al 50% completato ( si possono salire le scale , ci sono i muri , si possono vedere gli spazi , mancano tutte le rifiniture, per capirci si vedono ancora le tubature )
1) si
2) a lavori finiti
3) c'è fidejussione assicurativa
4) che intendi ?
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Vecchio 11-03-10, 19:57   #8 (permalink)
salga a bordo! 'azz
 
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“il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”. Secondo i Supremi giudici, la considerazione alternativa contenuta nella seconda parte del citato articolo 2, stabilisce sì, in modo inequivoco, che, per gli immobili di nuova costruzione, l’ultimazione del fabbricato, ovvero la sua utilizzazione da parte del contribuente, anteriormente al completamento dei lavori di costruzione, è condizione sufficiente per l’assoggettamento ai fini Ici, ma la norma, in questo caso, riveste una funzione di “completamento” della definizione di fabbricato. La relativa previsione, quindi, rappresenta una fattispecie aggiunta, a quella contenuta nella prima parte dell’articolo 2. Di conseguenza, l’iscrizione al catasto del fabbricato non delinea un mero obbligo conseguente all’ultimazione dei lavori, bensì determina la decorrenza dell’obbligazione tributaria quale prova dell’avvenuto utilizzo del fabbricato. I riflessi di questa sentenza saranno a carico soprattutto delle imprese di costruzione che saranno obbligati a versare l’imposta prima della data di ultimazione degli immobili, se, precedentemente, avranno provveduto al relativo accatastamento
Triac non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11-03-10, 20:12   #9 (permalink)
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“il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”. Secondo i Supremi giudici, la considerazione alternativa contenuta nella seconda parte del citato articolo 2, stabilisce sì, in modo inequivoco, che, per gli immobili di nuova costruzione, l’ultimazione del fabbricato, ovvero la sua utilizzazione da parte del contribuente, anteriormente al completamento dei lavori di costruzione, è condizione sufficiente per l’assoggettamento ai fini Ici, ma la norma, in questo caso, riveste una funzione di “completamento” della definizione di fabbricato. La relativa previsione, quindi, rappresenta una fattispecie aggiunta, a quella contenuta nella prima parte dell’articolo 2. Di conseguenza, l’iscrizione al catasto del fabbricato non delinea un mero obbligo conseguente all’ultimazione dei lavori, bensì determina la decorrenza dell’obbligazione tributaria quale prova dell’avvenuto utilizzo del fabbricato. I riflessi di questa sentenza saranno a carico soprattutto delle imprese di costruzione che saranno obbligati a versare l’imposta prima della data di ultimazione degli immobili, se, precedentemente, avranno provveduto al relativo accatastamento
eh no , qui parla del rapporto tra tasse e accatastamento
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Vecchio 11-03-10, 20:18   #10 (permalink)
salga a bordo! 'azz
 
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