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#1 (permalink) |
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La pivella del FOL
Data registrazione: Oct 2005
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Nuova
Ho già fatto questa domanda un paio di giorni fa,ma nessuno
mi ha risposto,vediamo se stavolta ve un po meglio. ![]() Per nuova costruzione si intende anche un immobile che viene acquistato da un impresa e ristrutturato completamente? Come accade ad esempio in molti palazzi d'epoca. O questo non rientra nel "nuovo" ??? ![]() Spero di essermi spiegata. ![]() Ciao.
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#2 (permalink) | |
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Da Noi è Diverso!
Data registrazione: Jan 2010
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Citazione:
in quale contesto verrebbe utilizzata la definizione di "casa nuova"? Qual è il problema? |
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#3 (permalink) | |
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La pivella del FOL
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 3,675
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Citazione:
ristrutturato da un impresa edile o cooperativa non cambia niente? Intendo a livello di garanzia fideiussoria,difetti costruttivi,ecc. Ciao.
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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jan 2009
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ciao luna..
provo a risponderti io.. non mi ricordo a quale legge o a quale decreto si riferisse, però ti posso dire che un immobile si definisce costruito quando sia finito il rustico, e cioè siano state completate le murature e sia stato terminato il tetto.. in ogni caso, ai sensi del primo comma, lett. d), d.lgs 122/05 per «immobili da costruire»si intendono gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. |
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#6 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2009
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infatti, secondo il decreto lgs 122/05, art. 4, "All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento".. per quanto riguarda invece i difetti costruttivi, sempre lo stesso decreto, all'art. 5, spiega che "Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione". spero di essere stato d'aiuto.. |
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#7 (permalink) | |
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La pivella del FOL
Data registrazione: Oct 2005
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Io penso non cambi niente,in fondo io compro sempre da impresa e dovrei avere le stesse garanzie e gli stessi rischi. ![]() Vediamo se un super esperto in materia vuole dare il suo contributo alla discussione. ![]() Ciao.
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#8 (permalink) | |
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La pivella del FOL
Data registrazione: Oct 2005
Messaggi: 3,675
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![]() Ciao.
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#9 (permalink) |
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Stairway To Heaven
Data registrazione: Aug 2006
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Ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione
Immobili. Ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione, quali differenze tra questi termini? Con gli incentivi legati all’approvazione da parte delle Regioni del Piano Casa, la Cassazione interviene per chiarire quando effettivamente opere edilizie sono da intendersi come ristrutturazione. Ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione. Concetti simili ma nello stesso tempo molto differenti tra loro. Tanto che, proprio di recente è dovuta intervenire la Cassazione che con una sentenza (la numero 19287 del 7 settembre di quest’anno) riassume e sintetizza proprio la nozione (e le varie differenze) tra i suddetti termini. È dunque proprio la Corte di Cassazione a dirci che la ristrutturazione avviene nel caso in cui ‘gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne’ ed inoltre vadano ad interessare ‘un fabbricato le cui componenti essenziali, quali muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura siano rimasti inalterati’. La ricostruzione invece viene a verificarsi quando ‘le componenti dell’edificio, per un evento naturale o per fatto umano, siano venute meno’ e di conseguenza l’intervento che viene posto in essere successivamente non vada a comportare ‘alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie di ingombro occupata ed all’altezza’. Sempre nella suddetta sentenza la Corte di Cassazione affronta anche la differenza tra ricostruzione e nuova costruzione, andando a precisare che nel particolare caso di ‘aumento di una delle componenti dell’edificio, si è presenza di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del computo delle distanze rispetto agli immobili contigui’. Un intervento necessario quello della Cassazione anche in virtù delle recenti approvazioni, in varie regioni italiane del Piano Casa che, prevede numerosi incentivi fiscali per chi vuole porre in essere dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione di immobili già esistenti. Una legge, quella che va sotto il nome del Piano Caso, posta in essere per incentivare tutto il settore economico legato all’edilizia. Ed anche per questo motivo oggi è più conveniente che mai cominciare a porre in essere dei lavori di ristrutturazione edilizia, anche perché tali tipo di lavori possono costituire una interessante alternativa al cambi di abitazione. Varie le motivazioni di chi intende prendere la scelta di ristruttura le propria casa. A prescindere dalle motivazioni però, una volta ultimati i lavori sempre più spesso c’è il problema della pulizia. Molto spesso è l’azienda che si occupa dei lavori a provvedere anche a risistemare il tutto, cosa resa possibile anche da eventuali clausole da aggiungere nel contratto che si pone in essere con la ditta operante la ristrutturazione. In ogni caso, comunque, il fai da te è sempre sconsigliato. Non è proprio semplicissimo pulire dopo interventi del genere. Il consiglio dunque è di rivolgersi a aziende e ditte specializzate in questo settore. Fonte: Quotidiano Il Roma del 30 Novembre 2009 |
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#10 (permalink) | |
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La pivella del FOL
Data registrazione: Oct 2005
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ristrutturato sta nella garanzia che in quest'ultimo caso dovrebbe essere di soli 5 anni,invece dei 10 previsti per le nuove costruzioni. Se trovo altre info le posterò qui visto che l'argomento mi sembra non sia stato trattato molto nel forum. Ciao.
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