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possedere più "prime case"
gradirei sapere da qualche esperto del forum se si possono avere piu' "prime case"
saluti a tutti gennaio 15th, 2010 Cassazione. Rivisti i criteri di riconoscimento dell’agevolazione prima casa L’agevolazione “prima casa” può essere ottenuta anche da chi già sia proprietario, nel medesimo Comune, di un altro alloggio non idoneo, per dimensioni e caratteristiche a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente (si trattava di un appartamento di appena 22,69 metri quadrati). È quanto stabilito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 100/2010, depositata l’8 gennaio 2010, che dovrebbe rappresentare, a meno che non si tratti di un clamoroso abbaglio, un’evoluzione epocale nell’interpretazione della normativa sull’agevolazione per l’acquisto della prima casa. Infatti, dal 1996 è stata stabile (in ogni sede: dottrina, prassi e giurisprudenza) l’opinione che la titolarità di un’altra abitazione nel medesimo Comune impedisca l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” all’atto di un nuovo acquisto, a prescindere dalla “idoneità” della casa preposseduta a fungere da abitazione. In effetti, c’è stato, nella tormentata storia legislativa dell’agevolazione prima casa, un breve periodo (tra il 1993 e il 1995) durante il quale, tra i presupposti per ottenere il beneficio fiscale, veniva richiesto all’acquirente di dichiarare «di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione». Ma la necessità di questa dichiarazione cessò dal 1996 per effetto di una norma che richiese invece all’acquirente (come ancor oggi accade) di dichiarare, in sintesi, di non essere proprietario nel Comune di un’altra abitazione tout court. Leggendo l’ordinanza n. 100/2010 viene di primo acchito alla mente che si debba evidentemente trattare dell’ennesima pronuncia giudiziaria sul tema dell’interpretazione della locuzione legislativa «fabbricato idoneo ad abitazione»: in realtà, sul significato di quest’espressione (e cioè se essa fosse da intendere in senso soggettivo o meno), la giurisprudenza si è dovuta esprimere in una pluralità di occasioni, peraltro decidendo costantemente nel senso che occorreva in concreto valutare la «situazione personale dell’acquirente» (Cassazione n. 6476/96; e in senso conforme le sentenze nn. 11428/99; 8771/2000; 7505/2001; 7686/2002; 2418/2003; 4614/2003; 10925/2003; 19738/2003; 11564/2006). Ma è proprio qui la sorpresa, in quanto si trattava di decisioni tutte intervenute su atti di compravendita stipulati nel biennio 1993/1995, mentre, nel caso oggetto dell’ordinanza 100/2010, l’atto di compravendita è stato stipulato il 1° febbraio 2002. Ora, delle due l’una: o per una svista, la Corte ha ritenuto applicabili i suoi precedenti in materia anche a una fattispecie in cui essi non sono richiamabili o, appunto, c’è da registrare una radicale inversione di rotta nel modo di interpretare la normativa sull’agevolazione “prima casa”. In quest’ultimo senso potrebbe deporre la considerazione che la Cassazione non spende una sola parola (come è accaduto nei precedenti citati) sul punto dell’individuazione del significato dell’espressione “abitazione idonea”. E che la motivazione della sentenza è invece strettamente finalizzata a dimostrare che, quando la legge prevede, «tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta la non possidenza di altra abitazione», essa «si riferisce ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito» per l’ottenimento dell’agevolazione «anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia». Che invece si tratti di conclusioni non plausibili sarebbe dimostrato non solo dal rilievo che negli ultimi 15 anni milioni di casi sarebbero stati trattati in modo sbagliato. Ma anche dalla considerazione che la Cassazione ha provveduto nel caso in esame con ordinanza e non con sentenza e cioè ritenendo il ricorso accoglibile «per manifesta fondatezza» (articolo 375 del Codice di procedura civile) sulla base della pregressa costante giurisprudenza della Corte stessa: ma, come detto, si trattava di decisioni non rapportabili al caso che ha dato luogo all’ordinanza in esame. www.guidanormativa.ilsole24ore.com Il testo dell’ordinanza è disponibile sul sito nella sezione newsL’evoluzioneDal 1993 al 1995 L’articolo 1, comma 1, del Dl 16/93 convertito nella legge n. 75 in vigore dal 24 gennaio 1993 prevedeva che l’acquirente dovesse dichiarare «di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione» (in precedenza era richiesto che l’acquirente dichiarasse «di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione») Dal 1° gennaio 1996 L’articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in vigore dal 1 gennaio 1996) ha previsto invece che l’acquirente deve dichiarare «di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare» Angelo Busani fonte:ilsole24ore |
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#2 (permalink) |
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per aspera ad astra
Data registrazione: Sep 2008
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1) come dice lo stesso articolo potrebbe trattarsi di una sentenza "pazza"
2) ammesso non sia pazza, in italia le sentenze non fanno diritto, salvo quelle della corte costituzionale, e questa è corte di cassazione 3) anche ammesso non sia pazza e sia il "la" ad una revisione dell'applicazione della fattispecie al massimo se ne potrebbe possedere due, nei casi estremi tre (ovvero tre monolocali) dato che vendendo le due si avrebbe il denaro per la terza adatta alle proprie esigenze .. rispecchierebbe il tutto quanto previsto per partecipare al bando per le case popolari relativamente ai requisiti patrimoniali |
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