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Vecchio 22-10-09, 11:33   #1 (permalink)
Ex Giorgiob75
 
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Curiosita su acquisto casa

Mettiamo il caso che il soggetto X abbia trovato la casa che fa per lui e decida di comprarla.

La casa é in ottime condizioni.

Dopo aver fatto il compromesso in agenzia, passato qualche mese é il momento di prendere le chiavi.

1) Puó chiedere di vedere l'immobile prima di saldare ?
2) Cosa puó fare se l'immobile non é piú nelle condizioni in cui era quando ha dato la caparra e ha pagato l'agenzia ? Parlo di porte rotte, muri rovinati, mobilia (che magari aveva detto di lasciare) distrutta ecc...
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Vecchio 22-10-09, 11:34   #2 (permalink)
Io vi IMUnizzerò
 
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Sei un malfidato
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Vecchio 22-10-09, 11:35   #3 (permalink)
Ex Giorgiob75
 
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Non si sa mai.
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Vecchio 22-10-09, 11:43   #4 (permalink)
...AIUTO...!!!
 
L'avatar di Wile E. Coyote
 
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La butto li'.
Il bene non e' piu' nelle condizioni per le quali e' stato stipulato il contratto (sarebbe bene indicare sullo stesso lo stato preciso del bene in esame) e quindi il contratto e' nullo, in quanto non si tratta piu' della stessa cosa, salvo l'esplicita accettazione del bene nello stato evidente in cui e' diventato, con eventuale riduzione di prezzo.

Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Non essendo avvocato, non posso essere piu' preciso.

Ultima modifica di Wile E. Coyote : 22-10-09 alle ore 11:51
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Vecchio 22-10-09, 11:44   #5 (permalink)
ccc
homer simpson
 
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Originalmente inviato da soros75 Visualizza messaggio
Mettiamo il caso che il soggetto X abbia trovato la casa che fa per lui e decida di comprarla.

La casa é in ottime condizioni.

Dopo aver fatto il compromesso in agenzia, passato qualche mese é il momento di prendere le chiavi.

1) Puó chiedere di vedere l'immobile prima di saldare ?
2) Cosa puó fare se l'immobile non é piú nelle condizioni in cui era quando ha dato la caparra e ha pagato l'agenzia ? Parlo di porte rotte, muri rovinati, mobilia (che magari aveva detto di lasciare) distrutta ecc...
certo che puo' chiederlo e di solito si fa circa tre o quattro gg prima del rogito. Per vedere se l'appartamento e' vuoto, se e' piu' o meno come ai tempi del compromesso.
a me e' stato chiesto dall'agenzia qualche gg. prima ed io ho acconsentito senza problemi. E' venuto l'acquirente insieme ad una figlia ed hanno parlato delle varie ristrutturazioni da effettuare.
Fallo scrivere come clausola nel compromesso, e' meglio.
certo se trovi il diluvio universale, e' un problema anche perche' nel compromesso di solito c'e' scritto che l'immobile " verra' consegnato
in buone condizioni come da visita.
ccc non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-10-09, 11:51   #6 (permalink)
fretta e pazienza
 
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anche io ti consiglio di fare scrivere tutto nel compromesso
nowhere non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22-10-09, 11:53   #7 (permalink)
...AIUTO...!!!
 
L'avatar di Wile E. Coyote
 
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Originalmente inviato da ccc Visualizza messaggio
certo che puo' chiederlo e di solito si fa circa tre o quattro gg prima del rogito. Per vedere se l'appartamento e' vuoto, se e' piu' o meno come ai tempi del compromesso.
a me e' stato chiesto dall'agenzia qualche gg. prima ed io ho acconsentito senza problemi. E' venuto l'acquirente insieme ad una figlia ed hanno parlato delle varie ristrutturazioni da effettuare.
Fallo scrivere come clausola nel compromesso, e' meglio.
certo se trovi il diluvio universale, e' un problema anche perche' nel compromesso di solito c'e' scritto che l'immobile " verra' consegnato
in buone condizioni come da visita.
Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

In caso di diluvio, si puo' concordare una conseguente riduzione di prezzo (magari da villa a rustico da ristrutturare...)
Wile E. Coyote non  è collegato   Rispondi citando
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