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#1 (permalink) |
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Ex Giorgiob75
Data registrazione: Apr 2006
Messaggi: 12,078
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Curiosita su acquisto casa
Mettiamo il caso che il soggetto X abbia trovato la casa che fa per lui e decida di comprarla.
La casa é in ottime condizioni. Dopo aver fatto il compromesso in agenzia, passato qualche mese é il momento di prendere le chiavi. 1) Puó chiedere di vedere l'immobile prima di saldare ? 2) Cosa puó fare se l'immobile non é piú nelle condizioni in cui era quando ha dato la caparra e ha pagato l'agenzia ? Parlo di porte rotte, muri rovinati, mobilia (che magari aveva detto di lasciare) distrutta ecc... |
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#4 (permalink) |
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...AIUTO...!!!
Data registrazione: Jun 2009
Messaggi: 1,409
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La butto li'.
Il bene non e' piu' nelle condizioni per le quali e' stato stipulato il contratto (sarebbe bene indicare sullo stesso lo stato preciso del bene in esame) e quindi il contratto e' nullo, in quanto non si tratta piu' della stessa cosa, salvo l'esplicita accettazione del bene nello stato evidente in cui e' diventato, con eventuale riduzione di prezzo. Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229). Art. 1491 Esclusione della garanzia Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Art. 1492 Effetti della garanzia Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. Non essendo avvocato, non posso essere piu' preciso. Ultima modifica di Wile E. Coyote : 22-10-09 alle ore 11:51 |
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#5 (permalink) | |
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homer simpson
Data registrazione: Jun 2009
Messaggi: 6,588
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Citazione:
a me e' stato chiesto dall'agenzia qualche gg. prima ed io ho acconsentito senza problemi. E' venuto l'acquirente insieme ad una figlia ed hanno parlato delle varie ristrutturazioni da effettuare. Fallo scrivere come clausola nel compromesso, e' meglio. certo se trovi il diluvio universale, e' un problema anche perche' nel compromesso di solito c'e' scritto che l'immobile " verra' consegnato in buone condizioni come da visita. |
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#7 (permalink) | |
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...AIUTO...!!!
Data registrazione: Jun 2009
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Citazione:
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. In caso di diluvio, si puo' concordare una conseguente riduzione di prezzo (magari da villa a rustico da ristrutturare... )
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