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Vecchio 24-09-09, 22:20   #1 (permalink)
cav. De Coccius
 
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Ristrutturazioni: l’Iva al 10% diventa permanente

da edilportale
Agevolati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio
di Rossella Calabrese

24/09/2009 - L’Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio diventa permanente. È quanto prevede il disegno di Legge Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri di martedì scorso.

Finora il regime agevolato è stato prorogato di anno in anno, da ultimo con la Finanziaria 2008 che l’ha previsto fino a tutto il 2011. L’articolo 2, comma 8, della manovra per il 2010 modifica il comma 18 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, aggiungendo agli anni 2010 e 2011 anche gli anni 2012 e successivi.

Si concretizza così la decisione presa dall’Ecofin, il Consiglio dei ministri dell’Economia europei, nel marzo scorso. “Dall’Ue abbiamo avuto la conferma della trasformazione da temporaneo a permanente del regime Iva agevolato per l’edilizia”, aveva annunciato il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, al termine dell’incontro, e aveva aggiunto: “considerando gli obiettivi che abbiamo per la politica edilizia, mi sembra un dato importante”.

Successivamente la Direttiva Europea 2009/47/CE del 5 maggio 2009 ha previsto la possibilità per gli Stati membri di ridurre al 10% l’imposta sul valore aggiunto sui lavori ad alta intensità di manodopera. La direttiva, emanata il 5 maggio 2009, è entrata in vigore all’inizio di giugno.

L’Iva agevolata al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi, espressamente individuati dal DM 29 dicembre 1999, sono: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.

Per l’applicazione dell’Iva al 10% non è necessario alcun adempimento come, invece, previsto per la detrazione Irpef del 36%. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione; dell'acquisto di beni (con esclusione di materie prime e semilavorati) forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Dpr 380/2001 “Testo Unico in materia edilizia”.

L’Iva al 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue
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Vecchio 25-09-09, 10:12   #2 (permalink)
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Agevolati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio
di Rossella Calabrese

24/09/2009 - L’Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio diventa permanente. È quanto prevede il disegno di Legge Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri di martedì scorso.

Finora il regime agevolato è stato prorogato di anno in anno, da ultimo con la Finanziaria 2008 che l’ha previsto fino a tutto il 2011. L’articolo 2, comma 8, della manovra per il 2010 modifica il comma 18 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, aggiungendo agli anni 2010 e 2011 anche gli anni 2012 e successivi.

Si concretizza così la decisione presa dall’Ecofin, il Consiglio dei ministri dell’Economia europei, nel marzo scorso. “Dall’Ue abbiamo avuto la conferma della trasformazione da temporaneo a permanente del regime Iva agevolato per l’edilizia”, aveva annunciato il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, al termine dell’incontro, e aveva aggiunto: “considerando gli obiettivi che abbiamo per la politica edilizia, mi sembra un dato importante”.

Successivamente la Direttiva Europea 2009/47/CE del 5 maggio 2009 ha previsto la possibilità per gli Stati membri di ridurre al 10% l’imposta sul valore aggiunto sui lavori ad alta intensità di manodopera. La direttiva, emanata il 5 maggio 2009, è entrata in vigore all’inizio di giugno.

L’Iva agevolata al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi, espressamente individuati dal DM 29 dicembre 1999, sono: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.

Per l’applicazione dell’Iva al 10% non è necessario alcun adempimento come, invece, previsto per la detrazione Irpef del 36%. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione; dell'acquisto di beni (con esclusione di materie prime e semilavorati) forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Dpr 380/2001 “Testo Unico in materia edilizia”.

L’Iva al 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue
Grazie per l'info...

sto per cambiare le persiane però ho un dubbio... se ho capito bene, il costo del materiale deve essere inferiore alla mano d'opera per applicare l'IVA al 10% o è l'esatto contrario... cioè la mano d'opera deve essere inferiore???
totem1959 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-09-09, 10:30   #3 (permalink)
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ulteriore domanda... si applica ai condomini o singoli proprietari??
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Vecchio 25-09-09, 10:39   #4 (permalink)
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Grazie per l'info...

sto per cambiare le persiane però ho un dubbio... se ho capito bene, il costo del materiale deve essere inferiore alla mano d'opera per applicare l'IVA al 10% o è l'esatto contrario... cioè la mano d'opera deve essere inferiore???
Si applica il 10% sul costo dei materiali se la manodopera e' uguale o superiore al costo.
Se la manodopera è infeiore al costo si paga il 20% solo sull' eccedenza del costo del materiale.
Esempio:
Costo infissi 10.000 Euro manodopera 8.000 si paga il 10% per 8.000 ed il 20% per i 2000.
Cmq per acquisti di materiali medi non ci dovrebbero essere problemi.
Per vedere chi ha diritto alla detrazione vi imando al sito delle AG. delle Entrate.
ardl909 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-09-09, 10:47   #5 (permalink)
l'è tutto un quiss..
 
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Si applica il 10% sul costo dei materiali se la manodopera e' uguale o superiore al costo.
Se la manodopera è infeiore al costo si paga il 20% solo sull' eccedenza del costo del materiale.
Esempio:
Costo infissi 10.000 Euro manodopera 8.000 si paga il 10% per 8.000 ed il 20% per i 2000.
Cmq per acquisti di materiali medi non ci dovrebbero essere problemi.
Per vedere chi ha diritto alla detrazione vi imando al sito delle AG. delle Entrate.
giusto e c'era gia' il discorso quote...

Ps:ammazza come sei caro...8k di manodopera e trasporto/smaltimento?

quizzarolo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-09-09, 11:11   #6 (permalink)
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giusto e c'era gia' il discorso quote...

Ps:ammazza come sei caro...8k di manodopera e trasporto/smaltimento?

Il mio era solo un esempio. Tieni presente che normalmente i produttori di questi beni fanno in modo di almeno pareggiare la manodopera con il costo del materiale.
Per fare un serramento c'e' molta più manodopera che legno od altro materiale.
Lo smaltimento e l' installazione del nuovo fa parte della manodopera aggiuntiva.
Cmq ripeto non ho mai sentito problemi di IVA maggiorata per i serramenti.
Il problema potrebbe sussistere se ad esempio compri sanitari rubinetterie di alto livello (tipo vasche idromassaggi / sanune ) rubinetti cromati in oro od altro.
ardl909 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-09-09, 11:34   #7 (permalink)
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Si applica il 10% sul costo dei materiali se la manodopera e' uguale o superiore al costo.
Se la manodopera è infeiore al costo si paga il 20% solo sull' eccedenza del costo del materiale.
Esempio:
Costo infissi 10.000 Euro manodopera 8.000 si paga il 10% per 8.000 ed il 20% per i 2000.
Cmq per acquisti di materiali medi non ci dovrebbero essere problemi.
Per vedere chi ha diritto alla detrazione vi imando al sito delle AG. delle Entrate.
ti ringrazio... nel frattempo ho chiamato il commercialista per avere le idee chiare...

è al 99% come dici tu, o sia, se il materiale costa meno della metà del importo.. si fattura tutto al 10%

se no... nella fattura bisogna scindere la parte che si paga al 10% rispetto quella che si paga al 20 %

e il calcolo è più complesso rispetto alla semplice detrazione dei due costi (mano d'opera / materiale)

vi posto la risposta del commercialista con esempio di calcolo.

Gent.mo Sig. Totem

Premesso che la ditta che effettuata il lavoro dovrebbe sapere le modalità di calcolo di massima il procedimento è il seguente:

**************

L'agevolazione iva 10% si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di

materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della

prestazione complessiva. Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore, l'aliquota

del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della

prestazione e quello dei beni stessi.
**************
esempio meccanismo di calcolo

1. Si sottrae dal totale della fattura, il valore dei beni significativi

2. Si sottrae dal valore dei beni significativi il risultato della sottrazione riportato sopra

3. Sul risultato finale si applica l'aliquota Iva del 20 %

4. Sul resto della fattura si applica l'aliquota Iva del 10%

Un esempio: (installazione di un ascensore in un condominio).

Fattura totale: 30 mila euro. Costo dell'ascensore e dei suoi componenti: 19 mila euro.

30 mila euro (totale fattura) – 19 mila euro (costo ascensore) = 11 mila euro

19 mila euro (costo ascensore) – 11 mila euro = 8 mila euro. Aliquota Iva: su 8 mila euro il 20% (1.600 euro); su 22 mila euro il 10% (2.200 euro).

**************

I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:

· ascensori e montacarichi;

· infissi esterni ed interni;

· caldaie;

· videocitofoni;

· apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;

· sanitari e rubinetterie da bagno;

· impianti di sicurezza.
**************

modalità fatturazione

Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è necessario specificare nella fattura, distintamente, la

parte del valore cui è applicabile l'Iva agevolata e l'eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il

valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato

autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.

Le solite cose complicate all'italiana..........
Cordiali saluti
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Vecchio 25-09-09, 13:58   #8 (permalink)
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Il mio era solo un esempio. Tieni presente che normalmente i produttori di questi beni fanno in modo di almeno pareggiare la manodopera con il costo del materiale.
Per fare un serramento c'e' molta più manodopera che legno od altro materiale.
Lo smaltimento e l' installazione del nuovo fa parte della manodopera aggiuntiva.
Cmq ripeto non ho mai sentito problemi di IVA maggiorata per i serramenti.
Il problema potrebbe sussistere se ad esempio compri sanitari rubinetterie di alto livello (tipo vasche idromassaggi / sanune ) rubinetti cromati in oro od altro.
scherzavo...

comunque i serramenti, perlomeno in PVC, in Italia non li fa piu' nessuno, arrivano dalla Polonia o dalla Romania ed il produttore del vetro e' unico...Saint Gobain....ed e' tutto automatizzato...il montaggio, trasporto e smaltimento in fattura e' poca roba sul costo infissi che con la scusa che decurti il 55%, so' raddoppiati...

e' un mondo diffizile...
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Vecchio 25-09-09, 18:12   #9 (permalink)
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comunque i serramenti, perlomeno in PVC, in Italia non li fa piu' nessuno, arrivano dalla Polonia o dalla Romania ed il produttore del vetro e' unico...Saint Gobain....ed e' tutto automatizzato...il montaggio, trasporto e smaltimento in fattura e' poca roba sul costo infissi che con la scusa che decurti il 55%, so' raddoppiati...

e' un mondo diffizile...


ma se da me' in veneto conosco almeno 5-6 aziende che producono serramenti in pvc?c
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