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Vecchio 09-09-09, 15:46   #1 (permalink)
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Contratto per persona da nominare. Diminuzione Iva

di Pierpaolo Molinengo

Dall’Agenzia delle Entrate giunge un’Importante indicazione relativamente al preliminare d’acquisto. Attraverso la Risoluzione n. 212/E dell’11 agosto 2009 è stato precisato che un preliminare per l’acquisto di un’abitazione, che rinvia genericamente la nomina dell’effettivo acquirente solo al momento della stipula del rogito, non può configurarsi come «contratto per persona da nominare». Di conseguenza il nuovo promissario acquirente, anche se in possesso dei requisiti «prima casa», non ha la possibilità di richiedere la variazione in diminuzione dell’IVA (dal 10% al 4%) sugli acconti già versati dalla parte originaria.
La risoluzione dell’Agenzia arriva come risposta ad una richiesta di un contribuente. Nel caso in questione, il terzo acquirente, indicato dal contraente originario al momento della stipula del contratto definitivo, intende richiedere la variazione in diminuzione dell’IVA sugli acconti già versati dallo stipulante originario con l’aliquota del 10%, per applicare, anche su tali importi, quella del 4%, poiché in possesso dei requisiti per l’acquisto della «prima casa».
Al fine di verificare se la variazione in diminuzione dell’IVA sia applicabile alla fattispecie descritta, viene richiamata la nozione di «contratto per persona da nominare» la cui principale caratteristica è la facoltà della parte di nominare successivamente il soggetto che diverrà titolare dei diritti ed obblighi previsti dal contratto.
Tale termine deve essere, infatti, certo e definito in un determinato numero di giorni a partire dalla stipula del contratto, o a scadenza fissa, ovvero identificabile in un altro modo determinato. Nel caso in cui la dichiarazione di nomina non venga effettuata validamente entro la scadenza stabilita, ossia se, ad esempio, il termine non è determinato con certezza, il contratto diviene efficace fra i contraenti originari.
Nella risoluzione viene precisato che nell’ipotesi in cui nel contratto preliminare la parte si riservi di nominare il terzo acquirente entro una data certa, e nel rispetto delle altre formalità richieste dalla legge, si perfeziona un «contratto per persona da nominare», ed il nuovo acquirente può effettuare, sugli acconti già versati dalla parte originaria, la variazione in diminuzione dell’IVA, ai sensi dell’art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972.


PS: chissà in quanti lo capiranno?

ond@nomala non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-09-09, 16:34   #2 (permalink)
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di Pierpaolo Molinengo

Dall’Agenzia delle Entrate giunge un’Importante indicazione relativamente al preliminare d’acquisto. Attraverso la Risoluzione n. 212/E dell’11 agosto 2009 è stato precisato che un preliminare per l’acquisto di un’abitazione, che rinvia genericamente la nomina dell’effettivo acquirente solo al momento della stipula del rogito, non può configurarsi come «contratto per persona da nominare». Di conseguenza il nuovo promissario acquirente, anche se in possesso dei requisiti «prima casa», non ha la possibilità di richiedere la variazione in diminuzione dell’IVA (dal 10% al 4%) sugli acconti già versati dalla parte originaria.
La risoluzione dell’Agenzia arriva come risposta ad una richiesta di un contribuente. Nel caso in questione, il terzo acquirente, indicato dal contraente originario al momento della stipula del contratto definitivo, intende richiedere la variazione in diminuzione dell’IVA sugli acconti già versati dallo stipulante originario con l’aliquota del 10%, per applicare, anche su tali importi, quella del 4%, poiché in possesso dei requisiti per l’acquisto della «prima casa».
Al fine di verificare se la variazione in diminuzione dell’IVA sia applicabile alla fattispecie descritta, viene richiamata la nozione di «contratto per persona da nominare» la cui principale caratteristica è la facoltà della parte di nominare successivamente il soggetto che diverrà titolare dei diritti ed obblighi previsti dal contratto.
Tale termine deve essere, infatti, certo e definito in un determinato numero di giorni a partire dalla stipula del contratto, o a scadenza fissa, ovvero identificabile in un altro modo determinato. Nel caso in cui la dichiarazione di nomina non venga effettuata validamente entro la scadenza stabilita, ossia se, ad esempio, il termine non è determinato con certezza, il contratto diviene efficace fra i contraenti originari.
Nella risoluzione viene precisato che nell’ipotesi in cui nel contratto preliminare la parte si riservi di nominare il terzo acquirente entro una data certa, e nel rispetto delle altre formalità richieste dalla legge, si perfeziona un «contratto per persona da nominare», ed il nuovo acquirente può effettuare, sugli acconti già versati dalla parte originaria, la variazione in diminuzione dell’IVA, ai sensi dell’art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972.


PS: chissà in quanti lo capiranno?

io per esempio non l'ho capita.

mi manca tutta una serie di pezzi, passaggi, nozioni, etc.

mi vengono in mente alcune domande:
1) si parla di IVA 4%/10%. Quindi il contesto è quello di acquisto direttamente dal costruttore?
2) se ho capito bene nel caso descritto se il prezzo della casa è 300 ed è stato versato 100 di acconto, sui 100 di acconto ormai è stato pagato il 10% (10) e solo sui rimanenti 200 si può applicare (se ci sono le condizioni) il 4%(altri 8).
3) se invece della clausola "entro il rogito" veniva indicata la clausola "entro il gg/mm/aaaa" ove la data gg/mm/aaaa guarda caso coincideva con la data indicata per il previsto rogito, faceva differenza ?
fieracusa non  è collegato   Rispondi citando
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