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Vecchio 14-08-09, 12:30   #1 (permalink)
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Acquisto prima casa e locazione

Con la presente sono a richiederVi un parere per una questione inerente la locazione di un immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa.
Nel mese di marzo 2008, ho acquistato un immobile con le agevolazioni previste per la prima casa dove attualmente vi risiedio (preciso che ero gia residente nell'ambito dello stesso comune quindi ho effettuato solo un cambio di via).
Oggi, sarei intenzionato a ritrasferire la residenza presso i genitori (stesso comune)e dare l'immobile in locazione.
Sapendo che dovrei pagare l'ICI e di non poter piu detrarre dal Mod.730 gli interessi relativi al mutuo, andrei in corso a delle sanzioni amministrative o è tutto legale?
Grazie per la Vostra celere, cordiale e professionale risposta.
kilowan non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14-08-09, 14:53   #2 (permalink)
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spero che qualcuno sappia darmi una risposta precisa e sicura.
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Vecchio 14-08-09, 15:00   #3 (permalink)
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Con la presente sono a richiederVi un parere per una questione inerente la locazione di un immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa.
Nel mese di marzo 2008, ho acquistato un immobile con le agevolazioni previste per la prima casa dove attualmente vi risiedio (preciso che ero gia residente nell'ambito dello stesso comune quindi ho effettuato solo un cambio di via).
Oggi, sarei intenzionato a ritrasferire la residenza presso i genitori (stesso comune)e dare l'immobile in locazione.
Sapendo che dovrei pagare l'ICI e di non poter piu detrarre dal Mod.730 gli interessi relativi al mutuo, andrei in corso a delle sanzioni amministrative o è tutto legale?
Grazie per la Vostra celere, cordiale e professionale risposta.
La mia opinione, è che i benefici non si perdono. La legge non prevede un tempo minimo durante il quale la residenza nel comune dove hai acquistato la casa deve essere mantenuto; sicché la residenza la si potrebbe ritrasferire subito dopo effettuato il trasferimento nel comune.

E' comunque vero che esiste un'opinione, minoritaria, che sostiene che la residenza debba essere mantenuta nell'ambito del comune per almeno tre anni.

Comunque, anche in questo secondo caso, tu non dovresti andare incontro a problemi di sorta, visto che hai scritto manterresti la residenza nello stesso comune, visto che la casa dei tuoi genitori è ubicata nello stesso comune in cui è sito l'immobile acquistato con i benefici.
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Vecchio 14-08-09, 15:23   #4 (permalink)
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L'attuale residenza è sita nel comune dove risiedevo gia prima di acquistare l'immobile e che cmq manterrei anche nel caso in cui dovessi affittare l'immobile e quindi ritrasferire la residenza; in pratica si tratta solo di cambio di vie ma nn il comune.
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Vecchio 14-08-09, 15:24   #5 (permalink)
ScusaMaVadoDiFretta
 
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se non cambi comune di residenza ma solo la via, non perdi nessun beneficio, nemmeno devi pagare l'ici, vai tranquillo
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Vecchio 14-08-09, 15:30   #6 (permalink)
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La mia opinione, è che i benefici non si perdono. La legge non prevede un tempo minimo durante il quale la residenza nel comune dove hai acquistato la casa deve essere mantenuto; sicché la residenza la si potrebbe ritrasferire subito dopo effettuato il trasferimento nel comune.

E' comunque vero che esiste un'opinione, minoritaria, che sostiene che la residenza debba essere mantenuta nell'ambito del comune per almeno tre anni.

Comunque, anche in questo secondo caso, tu non dovresti andare incontro a problemi di sorta, visto che hai scritto manterresti la residenza nello stesso comune, visto che la casa dei tuoi genitori è ubicata nello stesso comune in cui è sito l'immobile acquistato con i benefici.
Effettivamente non esiete un tempo minimo per tenere la residenza...
l'unico problema che potrebbe essere è una eventuale plusvalenza se la rivendita dell'immobile viene effettuata prima dei cinque anni e non si dimostra che si è posseduto l'immobile per la metà del tempo più un giorno. La dimostrazione è il certificato di residenza.
ciottolino non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14-08-09, 15:37   #7 (permalink)
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se non cambi comune di residenza ma solo la via, non perdi nessun beneficio, nemmeno devi pagare l'ici, vai tranquillo
Il nostro amico aveva chiesto "risposte precise e sicure", e la tua tutto può considerarsi men che precisa, sicura e attendibile. Ti consiglierei pertanto, prima di confondere persone con asserzioni simili, di scrivere su materie di cui effettivamente hai conoscenza.

La legge, infatti, prevede che (decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93), per beneficiare dell'esenzione, l'unità immobilare deve essere "concretamente destinata ad abitazione principale" da parte dello stesso soggetto.

Pertanto, come già scritto correttamente dal nostro amico, l'ICI dovrà essere pagata - secondo l'aliquota precisata dal Comune, che di solito è quella massima - ove la casa acquistata con i benefici venga concessa in locazione. Ove, invece, la casa sia soltanto "tenuta a disposizione", ma la residenza spostata, l'aliquota sarà più bassa.
Serenoserio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14-08-09, 15:41   #8 (permalink)
ScusaMaVadoDiFretta
 
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mi inchino e chiedo umilmente scusa. nel maggio 2008 non ero piu proprietario... in precedenza l'ici si pagava anche sulla prima casa ma in forma ridotta e bastava restare residenti nel comune... evidentemente hanno irrigidito le norme per compensare il taglio dell'ici
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Vecchio 14-08-09, 15:44   #9 (permalink)
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L'avatar di stefy_80
 
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I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

ABITAZIONE

* non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969, mentre non è rilevante la categoria catastale;
* deve essere ubicata nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall' acquisto (il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l'aquirente svolge la propria attività;
* se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, l' immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività l'azienda da cui dipende;
* l'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'Aire);
* per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant'è che può essere acquistata con le agevolazioni "prima casa" anche un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto (circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).

ACQUIRENTE

L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:

* di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;

* di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

* di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
stefy_80 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14-08-09, 16:53   #10 (permalink)
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Ok!
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il nostro amico aveva chiesto "risposte precise e sicure", e la tua tutto può considerarsi men che precisa, sicura e attendibile. Ti consiglierei pertanto, prima di confondere persone con asserzioni simili, di scrivere su materie di cui effettivamente hai conoscenza.

La legge, infatti, prevede che (decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93), per beneficiare dell'esenzione, l'unità immobilare deve essere "concretamente destinata ad abitazione principale" da parte dello stesso soggetto.

Pertanto, come già scritto correttamente dal nostro amico, l'ici dovrà essere pagata - secondo l'aliquota precisata dal comune, che di solito è quella massima - ove la casa acquistata con i benefici venga concessa in locazione. Ove, invece, la casa sia soltanto "tenuta a disposizione", ma la residenza spostata, l'aliquota sarà più bassa.
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