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Data registrazione: Jul 2007
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ma il piano casa è stato poi approvato? gli ampliamenti si possono già fare ?
ciao come tutti sapranno da tempo si parla del piano casa che amplia la cubatura esistente in caso di ristrutturazioni e in caso di ricostruzione da 0
so che ci sono stati problemi tra regioni / nazione ma non ho capito se in quelle regioni in cui il piano casa è stato già approvato esso sia già effettivamente operativo o meno. potete dirmelo? Nello specifico caso della Toscana, questo è quanto si trova a riguardo: La Regione Toscana è stata la prima ad approvare in Consiglio Regionale il relativo disegno di legge (n. 339/09) e di conseguenza ad emanare la legge attuativa del Piano Casa, la L.R. n. 24/09, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione B.U.R. n.17 del 13 maggio 2009 ed entrata in vigore il 28 maggio 2009. La legge resterà in vigore fino al 31 dicembre 2010, termine entro il quale potrà essere presentata al Comune in cui è localizzato l’immobile la “Denuncia di Inizio Attività” (D.I.A.) per la realizzazione di due categorie di interventi: • interventi di ampliamento di edifici residenziali • interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali o con un’aliquota massima del 25% di superficie non residenziale. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali possono riguardare non soltanto edifici monofamiliari o bifamiliari, come previsto nell’Intesa del 31 marzo 2009, ma anche altre tipologie, ad esempio edifici in linea condominiali o case a schiera, purchè la superficie utile lorda dell’intero fabbricato non superi i 350 m2. Tali ampliamenti sono consentiti fino al 20% della superficie utile lorda di ogni singola unità abitativa e comunque fino a 70 m2 di superficie utile lorda dell’intero fabbricato. Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono riguardare edifici residenziali o edifici che presentino fino al 25% della superficie utile lorda con diversa destinazione d’uso, purchè compatibile con quella residenziale ed a condizione che tale superficie non venga computata ai fini dell’ampliamento e non venga essa stessa ampliata. Nel caso della demolizione e ricostruzione il “premio di cubatura” o meglio “di superficie” è pari al 35% della superficie utile lorda già esistente, come previsto nell’Intesa del 31 marzo 2009, sempre a condizione che si tratti di edifici costruiti con regolare procedimento autorizzativo e pertanto non abusivi, neanche se condonati. È importante porre attenzione ad alcune limitazioni e vincoli introdotti dalla legge regionale toscana, che in parte superano i contenuti dell’Intesa, come peraltro legittimo poiché si tratta di una materia connessa al “governo del territorio” e pertanto oggetto di “legislazione concorrente”, per la quale lo Stato definisce soltanto principi ed indirizzi di carattere generale, anche ai fini del coordinamento tra le diverse Regioni. Elenchiamo quindi di seguito i principali vincoli relativi sia agli interventi di ampliamento che agli interventi di demolizione e ricostruzione: 1) non è ammesso il cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile 2) gli interventi possono essere realizzati soltanto su edifici costruiti con regolare procedimento autorizzativo e pertanto non abusivi, neanche se condonati (anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione) 3) deve essere rispettata la conformità urbanistica, cioè l’intervento deve risultare compatibile: • con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale (si tratta dei Piani sovraordinati a quelli comunali, come ad esempio il P.I.T. – Piano di Indirizzo Territoriale regionale, il P.T.C.P. – Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, ecc.) • con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali comunali (i Piani Strutturali ed i relativi Regolamenti Urbanistici, che nella Regione Toscana, in base alla legge urbanistica regionale n. 1 del 2005, hanno sostituito i Piani Regolatori Generali, di cui alla legge urbanistica n. 1150 del 1939 e successive modifiche) • con le prescrizioni degli altri “atti di governo del territorio”, cioè degli altri provvedimenti che regolano il settore della pianificazione nella Regione. Questi strumenti di pianificazione, infatti, nelle rispettive norme di attuazione devono già prevedere, nel caso degli interventi di ampliamento, la possibilità di effettuare “ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o con ulteriori incrementi volumetrici”; nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione, la possibilità di effettuare “sostituzione edilizia” 4) gli edifici da ampliare oppure demolire e ricostruire non devono essere situati in ambiti dichiarati dai Piani di bacino o da altri strumenti di pianificazione “a pericolosità idraulica molto elevata” ed “a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata”, né devono essere situati fuori dai centri abitati (fatte salve alcune possibilità di deroga per gli interventi di demolizione e ricostruzione), altrimenti devono disporre di approvvigionamento delle risorse idriche e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue. 5) sono comunque esclusi gli immobili situati nelle zone territoriali omogenee “A” di cui al DM n. 1444/68 (centri storici o agglomerati di valore storico, artistico o di pregio ambientale), gli immobili definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti di pianificazione, gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico, quelli situati nei parchi e nelle riserve o nelle aree di edificabilità assoluta, nonché gli edifici situati in aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici generali comunali. 6) tutti gli interventi di ampliamento e gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili devono essere realizzati con l’impiego di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano, anche attraverso l’inserimento di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le seguenti misure di risparmio energetico: • per la climatizzazione invernale, l’“indice di prestazione energetica”, di cui al decreto legislativo n. 192/05 e successive modifiche, deve essere inferiore almeno del 50% rispetto al corrispondente “valore limite” riportato nell’allegato C, Tabella 1.3 del decreto stesso • per il raffrescamento estivo, la prestazione energetica deve essere inferiore a 30 kwh/m2. |
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cav. De Coccius
Data registrazione: May 2009
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Perché il Piano casa della Regione Toscana è una buona legge
da altracitta.org
mercoledì 8 luglio 2009 di Paolo Baldeschi* Sono fra coloro che hanno duramente criticato il ‘piano casa’ del governo perché inutile rispetto agli obiettivi dichiarati, distruttivo del paese e immorale. A differenza di altre Regioni, fra cui spiccano i congruenti estremismi di Veneto e Campania, la Regione Toscana lo ha tradotto in una buona legge. La LR 24/2009, infatti, ha il merito fondamentale di permettere l’ampliamento o la riedificazione solo di una parte del patrimonio edilizio esistente e solo all’interno degli strumenti urbanistici vigenti; impedisce con ciò l’aspetto più nefasto del disegno berlusconiano, il colpo di spugna sulla pianificazione del territorio e il via libera a ogni forma di speculazione. Il territorio di Firenze Più precisamente, la legge limita gli interventi di ampliamento ai casi in cui già i piani regolatori permettono la ‘ristrutturazione edilizia con incrementi volumetrici’. Quanto agli interventi di demolizione e ricostruzione, questi sono possibili esclusivamente sull’edilizia abitativa, senza cambio di destinazione. Inoltre, i provvedimenti non si applicano nei centri storici o nelle parti del territorio ad essi assimilate, a immobili vincolati o dichiarati di interesse storico-culturale dagli strumenti urbanistici, nei parchi o nelle riserve naturali, in zone di pericolosità idrogeologica e all’interno dei piani attuativi. Viene così disinnescata la peggiore pillola avvelenata del disegno di legge statale, la possibilità di riconvertire i capannoni dismessi o inutilmente costruiti con la Tremonti bis, e magari da ricostruire con la Tremonti ter, come residenze ed uffici. Se si considera, inoltre, che tutti gli interventi sono condizionati dall’utilizzazione di tecniche di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico (nonché dall’eliminazione delle barriere architettoniche), si può sostenere che la legge, se correttamente applicata, potrebbe avere un impatto positivo sul patrimonio edilizio regionale. Un risultato non di poco conto e addirittura brillante se confrontato a quanto legiferato dalle altre regioni. Chi critica la legge, sostenendo che comunque la Regione Toscana avrebbe potuto ignorare il ‘piano casa’ del governo, trattandosi di materia di esclusiva competenza regionale, non tiene conto che un rifiuto secco, data la popolarità dell’abuso edilizio, sarebbe stato un suicidio politico. Il fatto che la Regione Toscana abbia approvato rapidamente la legge (con l’astensione dell’opposizione), a mio parere – e in ciò dissento da altre osservazioni critiche – è stata una mossa intelligente che ha chiuso la questione prima che si scatenassero le pressioni di proprietari, costruttori, cooperative, professionisti e del potente battaglione edilizio. Tuttavia il comportamento dei Comuni che ne dovranno dare attuazione può inficiare le potenzialità positive della legge. Sarebbe, infatti, una iattura se le amministrazioni locali rendessero più permissivi gli strumenti urbanistici o riclassificassero in basso le categorie di intervento sul patrimonio edilizio, in particolare nel territorio rurale, per ampliare e rendere possibile ciò che la Regione ha voluto limitare. E qui torniamo ad un punto dolente, al vero nodo di fondo che mette in crisi sistematicamente le buone intenzioni di governo del territorio della Toscana espresse anche nel PIT recentemente adottato come piano paesaggistico: la delega totale ai Comuni delle politiche urbanistiche reali e la altrettanto totale assenza di controlli e sanzioni, di fronte a plateali violazioni della legge e ad azioni non solo illecite, ma criminose e ripetute nel tempo. Vi è un caso esemplare che interessa un Comune situato in quel ‘patrimonio collinare’ che il piano paesaggistico definisce come ‘invariante strutturale’. Il Comune è Casole d’Elsa: qui la lettura dei verbali della Procura della Repubblica, da poco resi pubblici, dipinge un quadro drammatico e pone interrogativi non solo sulle possibilità, ma anche sulla volontà di controllo da parte degli organismi regionali in presenza di clamorose, insistite, ricorrenti e impudenti violazioni della legge. Il tema è cruciale dal momento che il piano paesaggistico adottato limita drasticamente il potere delle soprintendenze in merito alle autorizzazioni paesaggistiche (ormai richieste solo in casi particolari), trasferendo di fatto ogni potere ai Comuni. Se ciò interessa a qualche lettore di Eddyburg, questo sarà il tema di un prossimo intervento. |
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#4 (permalink) |
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allora, provo a dire qualcosa io: il Piano casa del Governo è fallito ma la Toscana appunto è stata la prima a farne uno tutto suo, insieme alla Lombardia; il discorso è complesso e quindi mi limito a rimandarti a qualche link che reputo molto utile.
Innanzitutto non puoi prescindere dal Portale ufficiale dell'edilizia che ha uno speciale proprio sulla Toscana, poi puoi vedere articoli su un sito di architetti e su EDILIO che dovrebbe anche rispondere alla tua domanda... che cioè in poche parole sembra che da giugno sia tutto operativo. |
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#5 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2007
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dal link che mi hai dato si trova quanto segue.
http://www.edilportale.com/news/2009..._15003_23.html 05/05/2009 – Toscana in pole position sul Piano Casa. La Commissione Territorio ha approvato all’unanimità il disegno di legge per il rilancio e la riqualificazione delle costruzioni, passato poi in Consiglio Regionale. La legge avrà durata limitata, dalla fine del mese rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010. quindi sembrerebbe di capire che effettivamente il piano casa in toscana, sia di fatto già attivo (dato che siamo a luglio..) proprio grazie alla norma regionale introdotta dalla regione toscana (quella che ho messo nel primo post e poi commentata nell'articolo di sylvestro..) Inoltre a un certo punto dicono: applicabilità della norma solo per gli edifici ad uso abitativo mono e bifamiliari, e comunque non più grandi di 350 mq, regolarmente costruiti e accatastati entro il 31 marzo 2009. ma cosa si intende per edificio? se ad esempio io ho un abitazione in una palazzina, e con me anche gli altri condomini, ognuno dei quali mettiamo abbia un'aibtazione da 100metri quadri, per un totale di 10 condomini (ossia detto in breve la palazzina ha 1000 metri quadri totali, divisi in 10 appartamenti da 100 metri quadri ciascuno..) Se tutti i condomini accettano di fare l'ampliamento possono buttare giu' l'intera palazzina e ricostruire altri 10 appartamenti, ognuno da 135 metri quadri, ottenendo quindi una palazzina da 1350 metri quadri totali sempre composta da 10 appartamenti? voglio dire: quando parla di edifici (da 350 metri quadri), il testo si riferisce all'intera palazzina o ai singoli appartamenti indipendenti da 100 metri quadri cad? ho letto anche la legge vera e propria http://www.architetturafacile.com/wp...cana_24_09.pdf ma non lo si capisce grazie mille ciao Andrea |
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per completezza riporto l'articolo del Sole24ore di oggi sul Piano Casa delle diverse regioni.
Riporto lo schema riassuntivo, per l'articolo integrale andate qui: LE LEGGI APPROVATE: 7 Sono le norme di Piemonte, Lombardia, Veneto, provincia di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana e Umbria LE ABITAZIONI INTERESSATE: 4.091.183 Sono le abitazioni mono e bi-famigliari nelle regioni che hanno già approvato la legge sul piano casa LA QUOTA: 47,3 E' la percentuale delle abitazioni mono e bi-famigliari delle regioni che hanno approvato la legge in rapporto al totale nazionale LE RICOSTRUZIONI: 114.870 E' il numero di abitazioni occupate e in pessimo stato nelle regioni che hanno già approvato la legge 34,5 E' il tasso (ogni mille) di abitazioni occupate ma in pessimo stato in Campania, la regione più direttamente interessata dal fenomeno IL TOTALE: 8.984.631 E' il numero di abitazioni occupate più direttamente interessate dai piani casa in tutte le regioni italiane |
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Citazione:
Le lungaggini del confronto fra Stato e Regioni (che stanno ancora impantanando il disegno di legge sulla semplificazione) faranno però perdere a molti l'appuntamento con l'estate, che tradizionalmente è la stagione dei cantieri (secondo il Cresme il 70% delle ristrutturazioni viene avviato in questi mesi). Inoltre poi aggiunge che... Tutte le leggi regionali offrono ai comuni una finestra di tempo (in genere 60 giorni) per permettere ai comuni di introdurre limiti e definizioni, per cui prima di presentare la domanda è buona norma informarsi sugli orientamenti locali. Insomma, alla fine io contatterei gli uffici della regione per sapere i loro tempi e quindi vedere se è già operativo... |
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