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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2004
Messaggi: 1,701
Popolarità: 42949680 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Divieto vendite naked: chiarimento
Buongiorno,
leggendo la delibera che entrerà in vigore il 1 Dicembre prox mi è venuto un dubbio: si possono acquistare opzioni call isoalfa che prevedono la consegna fisica delle azioni? Dal sito Consob: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Un esempio può aiutare a chiarire le differenze fra i due divieti: un investitore detiene una posizione lunga su un’azione del comparto finanziario tramite un’opzione call che prevede il regolamento per contanti (cash settlement); ai fini del rispetto del divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte, l’investitore, a fronte dell’opzione detenuta, e fermo restando l’obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista, può vendere un numero delta-equivalente di azioni; in tal modo la posizione corta sul titolo viene ad essere pareggiata dalla posizione lunga sull’opzione; ai fini del rispetto del divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude", l’opzione detenuta non va considerata in quanto, prevedendo il regolamento per contanti, non attribuisce un "diritto a ricevere"; pertanto l’investitore, prima di disporre l’ordine di vendita, dovrà assicurarsi la disponibilità delle azioni che intende vendere, tramite il ricorso, ad esempio, al prestito titoli; al contrario, se l’opzione avesse previsto la consegna fisica del sottostante, il suo esercizio avrebbe assicurato un "diritto a ricevere". |
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#2 (permalink) |
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COT User
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Avrei bisogno di una conferma:
dopo aver letto tutta la delibera CONSOB ho capito che il divieto di SHORT SELLING è sull'AZIONARIO ITALIANO. Ora io posso però comprare ETF SHORT su CAC40 e DAX mentre non posso sull'EU50 in quanto contiene titoli italiani..... E' corretta la mia interpretazione????????? Plz help me.... |
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#4 (permalink) | |
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Ron Paul supporter
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Citazione:
Altri organi esteri hanno posto divieto di short per i relativi indici. |
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