Aggiornamento al 05/02/2014:
Con la pubblicazione del modello Unico 2014 i moduli RW e RM sono stati oggetto di consistenti rivisitazioni. Per tale motivo, le indicazioni di seguito riportate non sono più da considerarsi totalmente applicabili. Si invita a farne uso solo previo confronto con la normativa aggiornata.
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Senza voler autorizzare la pigrizia di chi non ha la decenza di attingere (peraltro nel proprio interesse) a GIUSTE FONTI, richiamo per l'ennesima volta alcuni elementi della normativa in termini di fiscalità e redditi finanziari con intermediario estero. Spero siano utili ed evitino il proliferare di opinioni arbitrarie e fondate sul nulla.
(informazioni aggiornate al 20/02/2013)
Tipologia di imposizione fiscale: da sapere
Il forex è equiparato a strumento derivato dal 06/07/2010, e in quanto tale esposto a tassazione. A partire dal 19/07/2010 le minusvalenze generate dalla negoziazione di valute sono deducibili al pari di quelle di analoghi strumenti finanziari.
I dividendi esteri potrebbero essere esposti a doppia tassazione: imposizione locale (es. negli USA è del 15%) e il cosiddetto "netto di frontiera", da pagare in Italia su ciò che rimane.
Dividendi e cedole (redditi di capitale) non sono mai compensabili con eventuali minusvalenze (redditi diversi).
Obbligo di dichiarazione
I quadri da utilizzare sono RW, RT ed RM.
Nel quadro RT vanno riportate le plus/minusvalenze, nel quadro RW le esportazioni/importazioni di denaro e la consistenza dei fondi all'estero al 31/12, e nel quadro RM quanto concerne i dividendi e le eventuali cedole obbligazionarie, oltre a ciò che riguarda la cosiddetta IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).
In dettaglio:
RW: Nel nostro caso interessano le sez. II e III. L'obbligo di utilizzo sussiste solo per i trasferimenti complessivi che superino i 10.000 euro.
- Il flusso dei movimenti va considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento a un contribuente che detiene un conto corrente estero sul quale ha effettuato un disinvestimento pari a 6.000 euro e un investimento di 5.000 euro, non c’è esonero e l’ammontare complessivo dei movimenti da dichiarare è pari a 11.000 euro.
- I movimenti possono riguardare i trasferimenti: dall’estero verso l’Italia; dall’Italia verso l’estero; tra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero (trasferimenti "estero su estero").
RT: Vi si riporteranno due importi: la somma di tutti gli incassi nell'anno e la somma di tutti gli esborsi (*). In base alla loro differenza si determinerà la plusvalenza o la minusvalenza.
- Gli incassi saranno al netto delle commissioni e gli esborsi al lordo delle commissioni; quindi la differenza va operata così: corrispettivo percepito - (costo d'acquisto + commissioni).
- E' ovvio che gli esborsi da conteggiare siano solo quelli inerenti alle posizioni mobilitate (vi possono essere stati altri esborsi per l'acquisto di titoli che alla fine dell'anno permangono nel portafoglio, e quindi non hanno dato luogo a nessuna plus o minus).
- Analogamente, se l'esborso per l'acquisto di uno strumento è stato effettuato in anni precedenti e la posizione viene chiusa nell'anno in corso, l'acquisto dev'essere contabilizzato come se fosse stato effettuato nell'attuale periodo d'imposta (come, cioè, se l'operazione risultasse aperta e chiusa nel medesimo anno).
- Se la valuta di riferimento delle operazioni non è l'euro, bisogna convertire in euro la valuta utilizzata. Ciò andrebbe fatto per OGNI singolo esborso e OGNI singolo incasso, da convertirsi al tasso del giorno in cui ha luogo. Per un numero elevato di operazioni è impensabile farlo, per cui spesso viene adottata la soluzione di convertire in euro solo i totali generali secondo il tasso di cambio annuale, pubblicato in G.U. generalmente intorno a febbraio. NON è un'operazione autorizzata dall'Unico, ma non dovrebbe comunque configurare né elusione né evasione fiscale.
(*) Il modello Unico in realtà impone l'utilizzo del metodo LIFO per la contabilizzazione dei movimenti. Molti statement rilasciati dagli intermediari usano il metodo FIFO, e dovrebbero essere adattati. Esistono appositi fogli di calcolo per farlo, ma il loro uso per un numero elevato di operazioni è cervellotico. In questi casi l'impiego alternativo di una semplice sommatoria (NON previsto esplicitamente dall'Unico) resta la soluzione più praticabile. Il
suo risultato, inoltre, generalmente non si discosta molto da quello ottenuto tramite LIFO.
RM: oltre alle eventuali cedole obbligazionarie, vi vanno riportati i dividendi percepiti tramite intermediario estero e l'IVAFE.
- I dividendi vanno considerati come "redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva", ovvero "utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate". Come già detto, la base imponibile è costituita da quanto resta dopo la tassazione eventualmente operata dall'intermediario estero (la tassazione complessiva, come dicevo, è allora doppia). Lo stato estero da indicare è quello in cui il reddito è stato prodotto, cioè quello in cui la società in questione ha il proprio domicilio fiscale.
- Per l'IVAFE, occorre indicare nella sez. XV la consistenza del conto al 31/12 e computare l'imposta proporzionatamente alla percentuale e ai giorni di possesso (l'aliquota per 2011 e 2012 è dello 0,1%, poi dello 0,15%). Non trattandosi (generalmente) di conto corrente, non vi è franchigia né minimo di pagamento.
Inoltre...
Dall'Unico PF 2013: "Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate" (fasc. 2).
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730, il modulo RW e gli eventuali moduli RT e RM devono essere presentati con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello Unico Persone fisiche debitamente compilato (in tal caso i moduli RW, RT e RM costituiscono “quadri aggiuntivi” al modello 730).
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Potrei aver commesso errori o imprecisioni in quanto riporto. Invito chiunque li notasse a farmelo presente, in modo che possa correggere nell'interesse di tutti. L'importante è che ogni eventuale osservazione sia sufficientemente fondata, e non scaturisca dal sentito dire o dal gossip della rete.
In ogni caso, invito tutti a NON basarsi su quanto da me riportato e ad
attingere la propria consapevolezza dello stato dei fatti direttamente dalle fonti ufficiali. Il riferimento primario è alle istruzioni del modello Unico, la cui "edizione" 2013 (redditi 2012) è disponibile qui:
Agenzia delle Entrate - Modello e istruzioni Unico 2013