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Vecchio 30-08-04, 11:45   #1 (permalink)
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Polizze Vita e Fondi Pensione

Mi sapreste spiegare qual è il regime fiscale per i fondi pensione e per le polizze vita sia per quanto concerne i premi versati che l’erogazione della somme corrisposte in forma di capitale o di rendita?
frias non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30-08-04, 20:23   #2 (permalink)
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Originalmente inviato da frias
Mi sapreste spiegare qual è il regime fiscale per i fondi pensione e per le polizze vita sia per quanto concerne i premi versati che l’erogazione della somme corrisposte in forma di capitale o di rendita?
La domanda, anche se breve, tocca un argomento vastissimo, quindi la mia risposta sara' lunghetta (se esisteva un modo meno prolisso scusate l'omissione)

Consiglio pero' di leggerla (do per scontato di avere dato informazioni corrette ma sono ovviamente aperto ad eventuali correzioni) perche' l'argomento e' di estrema attualita' ed il prodotto va conosciuto bene prima di fare qualsiasi scelta poi difficilmente revocabile (per indifferenza, burocrazia e naturale senso di repulsione verso l'argomento).

L'attualita' dell'argomento deriva dalla norma approvata in parlamento prima delle ferie che prevede (tra varie altre cose) il metodo del silenzio assenso sull'utilizzo del Tfr come fase contributiva (silenzio assenso che entrera' in vigore dopo la pubblicazione dei decreti attuativi per i quali il governo ha un anno di tempo e che dara' al lavoratore 6 mesi per esprimere il proprio eventuale dissenso).

- Per le polizze vita e' abbastanza semplice:

Le polizze ancora detraibili dal reddito imponibile sono soggette al 2,50% di imposta sul premio versato che viene direttamente versato dalla compagnia assicurativa prelevandolo dal premio (oltre ai caricamenti stratosferici - che ovviamente non versa - )

La detraibilita' dei premi e' del 19% del premio stesso fino ad un massimo di 1.300 euro circa (quindi un rimborso fiscale massimo di circa 245 euro).

A scadenza viene applicata un'aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale ritirato ed il capitale versato.

Ti ricordo che sono detraibili i versamenti fatti solo in polizze accese entro il 31/12/2000 e che se riscatti la polizza prima di cinque anni dalla sottoscrizione devi restituire quanto detratto (in parte ci pensa la compagnia che diminuisce direttamente il valore di riscatto liquidato).
Non sono piu' detraibili nemmeno i premi unici versati in polizze accese ante 31/12/2000.

- Per i fondi pensione la faccenda si complica:

Bisogna prima distinguere se tu sei un lavoratore autonomo o dipendente.

Nel primo caso i versamenti effettuati sono deducibili dal reddito complessivo per una percentuale del 12% e comunque non oltre 5.164,57 euro.

Mi permetto di ricordare la differenza tra detraibilita' e deducibilita': i 245 euro di rimborso delle polizze vita li togli direttamente dalle imposte dovute (detraibili) mentre i versamenti a forme pensionistiche complementari li sottrai al reddito imponibile (deduzione), cosi' il guadagno fiscale varia a seconda dell'aliquota marginale irpef di ciascun contribuente.

Nel caso tu sia un lavoratore dipendente e' stato introdotto un ulteriore paletto, ovvero l'importo massimo deducibile non puo' essere superiore al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche complementari.

E qui la parentesi potrebbe allargarsi a dismisura.

Infatti bisogna vedere se tu sei un vecchio iscritto (iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 28/4/1993) o nuovo iscritto (iscritto dopo il 28/4/1993).

Nel primo caso non hai obbligo di versare il Tfr e quindi anche ai fini della deduzione fiscale il paletto del Tfr per te non vale.

Se invece sei un nuovo iscritto bisogna ulteriormente distinguere se sei un nuovo iscritto di prima occupazione (iscritto alla previdenza complementare dopo il 28/4/1993 ma gia' con contributi versati alla forma obbligatoria - leggi sei gia' stato un lavoratore contribuente prima del 28/4/93 -) .

In questo caso non sei comunque obbligato a versare il Tfr nel fondo pensione (sindacalisti di tutto il mondo leggete le norme prima di parlare - piccolo sfogo - ) ma per poter dedurre i premi versati devi allora versare una quota di Tfr pari al 50% dei contributi versati dalla tua azienda e da te volontariamente (attento, non il 50% del tuo Tfr, ma il 50% dell'importo versato dall'azienda e da te, che corrisponde ad una quota di Tfr variabile a seconda del tuo stipendio e dell'ammontare dei contributi versati).

Per quanto riguarda la tassazione della della prestazione pensionistica anche in questo caso ci sono distinzioni da fare.

Vecchio iscritto:

Si puo' ritirare sottoforma di capitale il montante finale scaturito dai versamenti e dal rendimento finanziario degli stessi. Viene applicata una tassazione separata, in parte in testa al fondo pensione e successivamente, entro cinque anni, rivisitata dall'erario. E' complicato spiegarti esattamente, ma per darti un'idea diciamo l'aliquota irpef media degli ultimi cinque anni di lavoro prima della prestazione della previdenza complementare da applicarsi sulla quota di montante costituita dai soli versamenti per cui si e' usufruito di una deduzione fiscale.
In sostanza si sommano tutti i versamenti dedotti e sul totale si calcola l'aliquota irpef media degli ultimi 5 anni che in parte ti toglie il fondo e poi arriva l'erario entro cinque anni (anche se in alcuni casi i conteggi del fondo potrebbero essere addirittura superiori al dovuto; dipende da come si muove il tuo stipendio nel tempo).

Per la parte di montante che non si ritira ma che si destina a pensione tramite il meccanismo della rendita vitalizia assicurativa (suicidio assoluto ma questo e' un altro discorso) il meccanismo e' diverso.

La rendita e' a tutti gli effetti un reddito e quindi si somma agli altri redditi (pensione inps) ed e' soggetta ad irpef progressiva, mentre la quota di rivalutazione annua data dalla compagnia (l'incremento della rendita anno su anno) e' soggetta al 12,50% in capo alla compagnia stessa che lo toglie dalla rendita.

E' pero' soggetta a irpef solo la quota di rendita che scaturisce dai versamenti dedotti, mentre la parte di rendita che scaturisce dai rendimenti finanziari dei versamenti non e' soggetta a tassazione. Il calcolo e' demandato al fondo pensione che dovrebbe avere vita morte e miracoli della tua posizione: speriamo bene.


Nuovo iscritto (anche non di prima occupazione al 28/4/1993):

Non ha la possibilita' di ritirare tutto il montante finale ma max 50% mentre il restante diviene il premio unico versato ad una compagnia assicurativa che ti garantira' una rendita vitalizia (sigh sigh sigh).

Se il nuovo iscritto ritira al massimo 1/3 del montante finale sottoforma di capitale e 2/3 "confluiscono in rendita" allora si applica quanto scritto sopra per i vecchi iscritti.

Se si ritira piu' di 1/3 del montante sottoforma di capitale (ma non oltre il 50%)allora la faccenda peggiora.
Supponiamo che il nuovo iscritto ritiri, una volta giunto all'eta pensionabile (85/90 anni se si va avanti cosi' ) il 50% del montante:

Si applica la famosa aliquota irpef media degli ultimi 5 anni sull'intera somma, quindi anche sui rendimenti finanziari ottenuti e gia' tassati in capo al fondo pensione (hai proprio letto bene, mega doppia tassazione).

Ovviamente il tutto e' fatto per invogliare piu' gente possibile a rinunciare a grossi ritiri di capitale per dare piu' soldi alle assicurazioni , ma ora sto entrando in valutazioni "cattive e non dimostrabili" ( ) quindi mi fermo.

Per quanto riguarda la parte in rendita (minimo 50%) funziona come per i vecchi iscritti (vedi sopra).

Si potrebbe parlare anche del riscatto e dell'anticipazione del fondo pensione ma, fiscalita' a parte, bisogna capire bene i casi e i limiti temporali esistenti.

Ulteriormente lungo e visto che non l'hai chiesto, sorvolo (resto pero' a disposizione per eventuali interessati).

Come vedi l'argomento e' complicatissimo e ti assicuro che la tua domanda e' super legittima in quanto sono veramente pochi, ma pochi ma pochi a sapere come funziona un fondo pensione, e ancora non abbiamo fatto valutazioni sulla rendita vitalizia che e' la vera assurdita' dell'attuale normativa (non per l'idea di una pensione complementare ma per la forma prevista dalla legge, ovvero la rendita vitalizia assicurativa che deriva dall'applicazione delle loro tabelle demografiche assurde).

Se consideriamo che tempo un annetto il 75% dei Tfr confluiranno ai vari fondi pensione (stime fatte dall' Isvap gia' considerando sia la naturale propensione dell'italiano all'informazione ( ) sia il forte impulso che verra' dai sindacati per l'adesione - sul loro ruolo e i loro interessi in gioco servirebbe un thread a parte - ).

La risposta puo' contenere imperfezioni perche' l'ho scritta di getto ma grosso modo dovrebbe essere tutto corretto.

Avrei potuto rispondere unendo vari articoli e comma delle normative (che continuano a rimandare l'una all'altra e hanno reso difficile il compito di capirci qualcosa da autodidatta quale sono) ma credo che usando il mio italiano (anche se un po' scarso) si rendano meglio i concetti.

Scusa la lunghezza ma il vespaio lo hai aperto tu.

Rimango a disposizione per commenti e valutazioni per chi e' interessato (spero tanti vista l'importanza dell'argomento che, a breve tocchera' quasi tutti).
milegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31-08-04, 11:38   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da milegio
La domanda, anche se breve, tocca un argomento vastissimo, quindi la mia risposta sara' lunghetta (se esisteva un modo meno prolisso scusate l'omissione)

Consiglio pero' di leggerla (do per scontato di avere dato informazioni corrette ma sono ovviamente aperto ad eventuali correzioni) perche' l'argomento e' di estrema attualita' ed il prodotto va conosciuto bene prima di fare qualsiasi scelta poi difficilmente revocabile (per indifferenza, burocrazia e naturale senso di repulsione verso l'argomento).

L'attualita' dell'argomento deriva dalla norma approvata in parlamento prima delle ferie che prevede (tra varie altre cose) il metodo del silenzio assenso sull'utilizzo del Tfr come fase contributiva (silenzio assenso che entrera' in vigore dopo la pubblicazione dei decreti attuativi per i quali il governo ha un anno di tempo e che dara' al lavoratore 6 mesi per esprimere il proprio eventuale dissenso).

- Per le polizze vita e' abbastanza semplice:

Le polizze ancora detraibili dal reddito imponibile sono soggette al 2,50% di imposta sul premio versato che viene direttamente versato dalla compagnia assicurativa prelevandolo dal premio (oltre ai caricamenti stratosferici - che ovviamente non versa - )

La detraibilita' dei premi e' del 19% del premio stesso fino ad un massimo di 1.300 euro circa (quindi un rimborso fiscale massimo di circa 245 euro).

A scadenza viene applicata un'aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale ritirato ed il capitale versato.

Ti ricordo che sono detraibili i versamenti fatti solo in polizze accese entro il 31/12/2000 e che se riscatti la polizza prima di cinque anni dalla sottoscrizione devi restituire quanto detratto (in parte ci pensa la compagnia che diminuisce direttamente il valore di riscatto liquidato).
Non sono piu' detraibili nemmeno i premi unici versati in polizze accese ante 31/12/2000.

- Per i fondi pensione la faccenda si complica:

Bisogna prima distinguere se tu sei un lavoratore autonomo o dipendente.

Nel primo caso i versamenti effettuati sono deducibili dal reddito complessivo per una percentuale del 12% e comunque non oltre 5.164,57 euro.

Mi permetto di ricordare la differenza tra detraibilita' e deducibilita': i 245 euro di rimborso delle polizze vita li togli direttamente dalle imposte dovute (detraibili) mentre i versamenti a forme pensionistiche complementari li sottrai al reddito imponibile (deduzione), cosi' il guadagno fiscale varia a seconda dell'aliquota marginale irpef di ciascun contribuente.

Nel caso tu sia un lavoratore dipendente e' stato introdotto un ulteriore paletto, ovvero l'importo massimo deducibile non puo' essere superiore al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche complementari.

E qui la parentesi potrebbe allargarsi a dismisura.

Infatti bisogna vedere se tu sei un vecchio iscritto (iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 28/4/1993) o nuovo iscritto (iscritto dopo il 28/4/1993).

Nel primo caso non hai obbligo di versare il Tfr e quindi anche ai fini della deduzione fiscale il paletto del Tfr per te non vale.

Se invece sei un nuovo iscritto bisogna ulteriormente distinguere se sei un nuovo iscritto di prima occupazione (iscritto alla previdenza complementare dopo il 28/4/1993 ma gia' con contributi versati alla forma obbligatoria - leggi sei gia' stato un lavoratore contribuente prima del 28/4/93 -) .

In questo caso non sei comunque obbligato a versare il Tfr nel fondo pensione (sindacalisti di tutto il mondo leggete le norme prima di parlare - piccolo sfogo - ) ma per poter dedurre i premi versati devi allora versare una quota di Tfr pari al 50% dei contributi versati dalla tua azienda e da te volontariamente (attento, non il 50% del tuo Tfr, ma il 50% dell'importo versato dall'azienda e da te, che corrisponde ad una quota di Tfr variabile a seconda del tuo stipendio e dell'ammontare dei contributi versati).

Per quanto riguarda la tassazione della della prestazione pensionistica anche in questo caso ci sono distinzioni da fare.

Vecchio iscritto:

Si puo' ritirare sottoforma di capitale il montante finale scaturito dai versamenti e dal rendimento finanziario degli stessi. Viene applicata una tassazione separata, in parte in testa al fondo pensione e successivamente, entro cinque anni, rivisitata dall'erario. E' complicato spiegarti esattamente, ma per darti un'idea diciamo l'aliquota irpef media degli ultimi cinque anni di lavoro prima della prestazione della previdenza complementare da applicarsi sulla quota di montante costituita dai soli versamenti per cui si e' usufruito di una deduzione fiscale.
In sostanza si sommano tutti i versamenti dedotti e sul totale si calcola l'aliquota irpef media degli ultimi 5 anni che in parte ti toglie il fondo e poi arriva l'erario entro cinque anni (anche se in alcuni casi i conteggi del fondo potrebbero essere addirittura superiori al dovuto; dipende da come si muove il tuo stipendio nel tempo).

Per la parte di montante che non si ritira ma che si destina a pensione tramite il meccanismo della rendita vitalizia assicurativa (suicidio assoluto ma questo e' un altro discorso) il meccanismo e' diverso.

La rendita e' a tutti gli effetti un reddito e quindi si somma agli altri redditi (pensione inps) ed e' soggetta ad irpef progressiva, mentre la quota di rivalutazione annua data dalla compagnia (l'incremento della rendita anno su anno) e' soggetta al 12,50% in capo alla compagnia stessa che lo toglie dalla rendita.

E' pero' soggetta a irpef solo la quota di rendita che scaturisce dai versamenti dedotti, mentre la parte di rendita che scaturisce dai rendimenti finanziari dei versamenti non e' soggetta a tassazione. Il calcolo e' demandato al fondo pensione che dovrebbe avere vita morte e miracoli della tua posizione: speriamo bene.


Nuovo iscritto (anche non di prima occupazione al 28/4/1993):

Non ha la possibilita' di ritirare tutto il montante finale ma max 50% mentre il restante diviene il premio unico versato ad una compagnia assicurativa che ti garantira' una rendita vitalizia (sigh sigh sigh).

Se il nuovo iscritto ritira al massimo 1/3 del montante finale sottoforma di capitale e 2/3 "confluiscono in rendita" allora si applica quanto scritto sopra per i vecchi iscritti.

Se si ritira piu' di 1/3 del montante sottoforma di capitale (ma non oltre il 50%)allora la faccenda peggiora.
Supponiamo che il nuovo iscritto ritiri, una volta giunto all'eta pensionabile (85/90 anni se si va avanti cosi' ) il 50% del montante:

Si applica la famosa aliquota irpef media degli ultimi 5 anni sull'intera somma, quindi anche sui rendimenti finanziari ottenuti e gia' tassati in capo al fondo pensione (hai proprio letto bene, mega doppia tassazione).

Ovviamente il tutto e' fatto per invogliare piu' gente possibile a rinunciare a grossi ritiri di capitale per dare piu' soldi alle assicurazioni , ma ora sto entrando in valutazioni "cattive e non dimostrabili" ( ) quindi mi fermo.

Per quanto riguarda la parte in rendita (minimo 50%) funziona come per i vecchi iscritti (vedi sopra).

Si potrebbe parlare anche del riscatto e dell'anticipazione del fondo pensione ma, fiscalita' a parte, bisogna capire bene i casi e i limiti temporali esistenti.

Ulteriormente lungo e visto che non l'hai chiesto, sorvolo (resto pero' a disposizione per eventuali interessati).

Come vedi l'argomento e' complicatissimo e ti assicuro che la tua domanda e' super legittima in quanto sono veramente pochi, ma pochi ma pochi a sapere come funziona un fondo pensione, e ancora non abbiamo fatto valutazioni sulla rendita vitalizia che e' la vera assurdita' dell'attuale normativa (non per l'idea di una pensione complementare ma per la forma prevista dalla legge, ovvero la rendita vitalizia assicurativa che deriva dall'applicazione delle loro tabelle demografiche assurde).

Se consideriamo che tempo un annetto il 75% dei Tfr confluiranno ai vari fondi pensione (stime fatte dall' Isvap gia' considerando sia la naturale propensione dell'italiano all'informazione ( ) sia il forte impulso che verra' dai sindacati per l'adesione - sul loro ruolo e i loro interessi in gioco servirebbe un thread a parte - ).

La risposta puo' contenere imperfezioni perche' l'ho scritta di getto ma grosso modo dovrebbe essere tutto corretto.

Avrei potuto rispondere unendo vari articoli e comma delle normative (che continuano a rimandare l'una all'altra e hanno reso difficile il compito di capirci qualcosa da autodidatta quale sono) ma credo che usando il mio italiano (anche se un po' scarso) si rendano meglio i concetti.

Scusa la lunghezza ma il vespaio lo hai aperto tu.

Rimango a disposizione per commenti e valutazioni per chi e' interessato (spero tanti vista l'importanza dell'argomento che, a breve tocchera' quasi tutti).
grazie mille
Sei stato precisissimo.
Se posso qualche altra volta .. ti disturberei ancora!
Ciao
frias non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31-08-04, 12:23   #4 (permalink)
Bieco Illuminista
 
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Ottimo, se qualcuno ha voglia di indicare le leggi, regolamenti applicativi, circolari esplicative e quantaltro si applica alla questione farebbe una cosa gradita a tutti

Ciao
Guglielmo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31-08-04, 12:50   #5 (permalink)
nip
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complimenti per la risposta (t'ho anche votato )
scritto da MILEGIO
Non sono piu' detraibili nemmeno i premi unici versati in polizze accese ante 31/12/2000.

ho acceso una polizza a premio unico assiba prima del 31/12/2000 e versato premi (1300 euro) negli anni successivi....ora non potrò più detrarre i 245?
- Per i fondi pensione la faccenda si complica:


Come vedi l'argomento e' complicatissimo e ti assicuro che la tua domanda e' super legittima in quanto sono veramente pochi, ma pochi ma pochi a sapere come funziona un fondo pensione, e ancora non abbiamo fatto valutazioni sulla rendita vitalizia che e' la vera assurdita' dell'attuale normativa (non per l'idea di una pensione complementare ma per la forma prevista dalla legge, ovvero la rendita vitalizia assicurativa che deriva dall'applicazione delle loro tabelle demografiche assurde).

Hai proprio ragione sul "argomento complicatissimo" non riesco a inquadrare la mia situazione tra quelle che hai esposto.
50 anni, dipendente pubblico in gestione INPDAP dal '91 con 19 anni di contributi (compresi i riscattati) al 31/12/95.
Ammesso che possa andare in pensione nel 2016 con 40 anni di contributi e 62 anni di età ..... sto benedetto Tfr lo becco o no?

Se consideriamo che tempo un annetto il 75% dei Tfr confluiranno ai vari fondi pensione (stime fatte dall' Isvap gia' considerando sia la naturale propensione dell'italiano all'informazione ( ) sia il forte impulso che verra' dai sindacati per l'adesione - sul loro ruolo e i loro interessi in gioco servirebbe un thread a parte - ).[/QUOTE]

Domanda ingenua
Si sanno già quali cordate assicurative e bancarie si butteranno nel settore?
nip non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31-08-04, 16:10   #6 (permalink)
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Se tutti i promotori, consulenti e produttori assicurativi avessero questa preparazione professionale oggi non staremmo a parlare di truffe assicurative, di unit skifed etc.
Il problema stà nella formazione e nella preparazione che la stragrande maggioranza delle società del settore intendono finalizzate solo alla vendita con i relativi caricamenti da paura.
Ma quanti conoscono la complessa normativa fiscale prima, durante e dopo di tutti gli strumenti previdenziali?
Quanti hanno il coraggio di dire che sono una grandissima fregatura per come sono ad oggi strutturati?
Quanti hanno il coraggio di dire ai clienti che alla scadenza solo il 50% del montante potrai ritirare (con un salasso incredibile che lo riduce al 30% netto) e che la conseguente rendita porterà più problemi che benefici?
Risposte: pochissimi

E poi vi domando quanti invece vanno in giro con i grafici a 3/4 cifre i cui rendimenti conducono direttamente al paradiso?
Risposta: tantissimi arraffoni che speculano sull'ignoranza finanziaria dei risparmiatori.
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Vecchio 31-08-04, 20:54   #7 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da Guglielmo
Ottimo, se qualcuno ha voglia di indicare le leggi, regolamenti applicativi, circolari esplicative e quantaltro si applica alla questione farebbe una cosa gradita a tutti

Ciao

Non so indicare tutte le eventuali circolari esplicative o i decreti attuativi, ma la normativa base dei fondi pensione e’ la seguente:

Decreto Legislativo 21 aprile 1993 nr. 124

Pietra miliare sui fondi pensione


Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 nr. 47

Vengono introdotte alcune importanti modifiche soprattutto al testo unico delle imposte dei redditi DPR 917 del 22 dicembre 1986. Tali modifiche (che riguardano gli aspetti fiscali e gli obblighi relativi al Tfr) sono quelle attualmente in vigore


Legge 27 dicembre 1997 nr. 449

Con l’art. 59 comma 56 viene introdotta la possibilita’ per i dipendenti pubblici di trasformare l’indennita’ di fine servizio in trattamento di fine rapporto (immagino per fare rientrare anche i dipendenti pubblici sotto l’effetto della legge 124 21/4/93). Si rimanda ad accordi sindacali i modi e i tempi con cui definire l’entita’ dei contributi da versare.


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999

Vengono effettivamente istituiti il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e i Fondi Pensione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico.
L’art. 1 comma 1 dispone come esercitare l’opzione prevista dall’art, 59 comma 56 della legge 449 27/12/97.
L’art. 2 comma 1 fissa una data confine – 31/12/1995 - Per i dipendenti pubblici che abbiano optato per il fondo pensione e trasferimento di Tfr, viene previsto una quota massima di Tfr versabile nei fondi pensione (ma credo che tale limite sia poi stato sorpassato anche se non so indicare con quale riferimento legislativo)
L’art. 2 comma 2 prevede che gli assunti dopo l’entrata in vigore del decreto (sicuramente dopo il 31/12/1995) che aderiscono al fondo pensione, versino integralmente il Tfr.

Il ruolo di dipendente pubblico ha in generale una regolamentazione abbastanza diversa da quello del dipendente privato.
Per quanto riguarda i fondi pensione le differenze principali che ho riscontrato sono due:

- Obbligo di versamento del Tfr (per chi aderisce al fondo pensione) a partire da date diverse, 28/4/93 per i privati e entrata in vigore del decreto pres. cons. min. 20/12/99 (che non so indicare) per i pubblici.

- Non ho trovato da nessuna parte riferimento alla distinzione tra nuovi e vecchi iscritti, distinzione che assume moltissima importanza ai fini delle possibilita’ in fase di prestazione di ritirare tutto il capitale. Sembrerebbe che per tutti i dipendenti pubblici esista questa opzione (beati loro).

La nuova legge appena approvata in Parlamento ha pero’ creato i presupposti affinché il relativo decreto attuativo (che il governo deve preparare entro dodici mesi) possa praticamente rivedere l’intero impianto legislativo (tra l’altro indispensabile farlo visto che si e’ voluto introdurre il silenzio assenso per il conferimento del Tfr).

Sono proprio curioso di vedere fin dove si spingono.

P.S.

Tutto cio’ che scrivo sui fondi pensione e’ frutto di mie personali ricerche iniziate causa l’incredibile superficialita’ con cui le sigle sindacali affrontavano la questione. Scusate eventuali inesattezze, ma l’argomento e’ veramente vasto e complicato (anche grazie agli interventi legislativi che si intrecciano).

milegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31-08-04, 22:08   #8 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da nip

ho acceso una polizza a premio unico assiba prima del 31/12/2000 e versato premi (1300 euro) negli anni successivi....ora non potrò più detrarre i 245.
Per quanto ne so il versamento come premio unico fatto a partire dal 1/1/2001 non era piu' fiscalmente detraibile.

A riguardo c'era stata un po' di confusione appena uscita la legge e l'interpretazione di ABI e Isvap verso la fine del 2000 era che i premi aggiuntivi a polizze esistenti potessero essere ancora detratti (guarda caso).

Una circolare ministeriale, (se ricordo bene) ha fatto chiarezza dichiarando che anche in quel caso la detrazione non era piu' permessa.

Da quel momento infatti le banche non hanno piu' spinto cosi' forte su quei versamenti aggiuntivi.

Se nella tua dichiarazione li scarichi ancora sei soggetto a cartelle esattoriali (ma tanto chi ti becca

Citazione:
Originalmente inviato da nip
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Hai proprio ragione sul "argomento complicatissimo" non riesco a inquadrare la mia situazione tra quelle che hai esposto.
50 anni, dipendente pubblico in gestione INPDAP dal '91 con 19 anni di contributi (compresi i riscattati) al 31/12/95.
Ammesso che possa andare in pensione nel 2016 con 40 anni di contributi e 62 anni di età ..... sto benedetto Tfr lo becco o no?
Come ho scritto nella risposta in cui elenco la principale normativa, il caso dei dipendenti pubblici ha seguito strade un po' diverse e non l'ho approfondito (essendo dipendente privato)

Riguardando velocemente le norme per i dipendenti pubblici direi che il Tfr fino al 31/12/1995 segue la vecchia prassi. Se hai aderito al fondo pensione (ricordo che l'adesione fin ora era facoltativa, dal prossimo decreto in avanti vedremo cosa succede) non avevi obblighi di versamento del Tfr.
Se hai optato per versarlo da quella data in avanti (sarebbe stata una tua libera scelta) si somma ai contributi che ti versa lo Stato.

Tieni conto che sicuramente sei equiparato alla categoria dei vecchi iscritti dei dipendenti privati, quindi quando andrai in pensione potrai ritirare tutto sotto forma di capitale (vecchio tfr in quanto tale e posizione del fondo pensione come tua scelta).

SCELTA DA FARE NEL MODO PIU' ASSOLUTO (sempre che te lo permettano ancora - si fa alla svelta a cambiare le regole sotto la pressione delle lobby assicurative)
Citazione:
Originalmente inviato da nip
:
Domanda ingenua
Si sanno già quali cordate assicurative e bancarie si butteranno nel settore?
Praticamente tutti i gruppi bancari/assicurativi esistenti.

Il problema e' che loro fanno il loro lavoro (guadagnare il piu' possibile senza ritegno, misura, e decenza) e lo fanno anche bene (visti i ROE che dichiarano).

L'assurdo e' che sia stato il legislatore a permettere loro l'ingresso nella fase di prestazione delegando la pensione integrativa a convenzioni con compagnie assicurative (nelle migliaia di righe delle varie leggi, e' incredibile il danno fatto da due semplici righe di un solo articolo).

Non hai nemmeno idea di cosa questo voglia dire in termini reali.

Per arrivarci bisogna conoscere bene il prodotto rendita vitalizia assicurativa, leggere i regolamenti delle compagnie assicurative allegati ai prospetti dei fondi pensione, decriptare le loro tabelle demografiche (tutte diverse e quindi non tra loro direttamente confrontabili sia per i dati Istat utilizzati - c'e' chi ancora non li ha aggiornati dal 99 - sia per la composizione del coefficiente demografico - gia' compreso o meno di rivalutazione -).

L'unico modo e' simulare il caso di un lavoratore che oggi vada in pensione (caso teorico visto che i fondi pensione inizieranno la fase di prestazione fra parecchi anni) e paragonare lo sviluppo della rendita vitalizia (ottenuta utilizzando il regolamento assicurativo, valido ora, di una compagnia a caso) con un modo diverso per avere un'entrata aggiuntiva: il piano di rimborso programmato di quote di fondi comuni di investimento monetari (in cui si sarebbe fatto confluire la parte di montante dato alla compagnia come premio unico per avere la rendita vitalizia).
Ovviamente il primo rimborso di quote sara' pari alla prima rendita vitalizia, cosi' il secondo rimborso di quote pari alla seconda rendita vitalizia (data dalla prima rendita rivalutata a norma di regolamento assicurativo).

Dati importante ai fini di questa valutazione sono:

- la rendita vitalizia, alla morte dell'assicurato, finisce e agli eredi non viene dato nulla del capitale ancora rimasto in mano all'assicurazione, mentre le quote di fondi residue alla morte del titolare invece vanno agli eredi.
- la rendita eventualmente reversibile e' peggio in quanto le "teste" su cui fare i calcoli diventano due (e piu' e giovane la seconda peggio e').
- Le quote che rimangono nel fondo monetario, mentre vi attingo anno dopo anno, maturano interessi (3%?), mentre e' la sola rendita a rivalutarsi nel tempo (3%?) - la differenza e' sostanziale - anche intuitivamente.
- Il gestore sarebbe autorizzato per legge a liquidare le sole quote che derivano dall'applicazione di una tabella demografica prevista per legge (magari migliore di quelle applicate dalle compagnie visto che lo Stato non dovrebbe guadagnarci niente )
- Scaricare i piu' recenti dati Istat e vedere la composizione percentuale del campione di Italiani da 61 a 109 anni (serve per fare le valutazioni sul confronto in quanto prima o poi anche le quote di fondo finiscono).

Ma quando?; A che eta' media utilizzando come dato di partenza le tabelle stesse della compagnia assicurativa?; e qual'e' il capitale medio che rimane nelle casse delle compagnie assicurative (visto che prima o poi sembra che si debba morire)?

Mi rendo conto che ho creato un po' di confusione, ma credimi; si arriva ad un risultato sconvolgente (ho creato un foglio di excel in cui sviluppo il tutto in maniera articolata ed adattabile a qualsiasi compagnia assicurativa).

Fondo pensione piu' lo si conosce piu' ci si stupisce

E pensare che e' veramente indispensabile che si sviluppino e che ci aiutino ad avere una vecchiaia dignitosa. Cosi' come sono strutturati adesso, non credo proprio che l'obiettivo verra' raggiunto.

Ma conoscendoli, qualche scappatoia c'e' ancora (finche' lo permetteranno).

Non mi dilungo oltre.

milegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31-08-04, 23:11   #9 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da nip

complimenti per la risposta (t'ho anche votato )
scritto da MILEGIO
Non sono piu' detraibili nemmeno i premi unici versati in polizze accese ante 31/12/2000.

ho acceso una polizza a premio unico assiba prima del 31/12/2000 e versato premi (1300 euro) negli anni successivi....ora non potrò più detrarre i 245?
Scusa per la risposta precedente sbagliata; avevo letto male la tua domanda.

Tu hai continuato il piano finanziario che la polizza prevedeva e non hai effettuato premi unici. Solo quest'ultimi non sarebbero stati piu' detraibili dal 31/12/2000.

Tu vai avanti tranquillo e detrai fino alla scadenza

milegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01-09-04, 09:34   #10 (permalink)
nip
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Originalmente inviato da milegio
Scusa per la risposta precedente sbagliata; avevo letto male la tua domanda.

Tu hai continuato il piano finanziario che la polizza prevedeva e non hai effettuato premi unici. Solo quest'ultimi non sarebbero stati piu' detraibili dal 31/12/2000.

Tu vai avanti tranquillo e detrai fino alla scadenza



se le faccine non bastano
aggiungo un ola da stadio _-^-__-*-__-°-_ _-^-__-*-__-°-_ alla tua cortese e puntigliosa risposta.
Non capisco perchè non risultino i voti di popolarità a tuo nome.
Vuoi vedere che qualcuno delle Assicurazioni si diletta a toglierteli
nip non  è collegato   Rispondi citando
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