Fondi pensione vol. 8

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Ho messo qualche link utile e qualche domanda/risposta categorizzata per argomento (gli anglofoni le chiamano FAQ...) in modo da cercare di non ripetere sempre le stesse cose...




Introduzione ai Fondi Pensione

Guida introduttiva alla Previdenza Complementare
L'ABC dei fondi pensione

FONDI PENSIONE – Informazioni e documentazione generale

COVIP - Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione
Elenchi Rendimenti Fondi Pensione (Negoziali, Aperti, PIP)
Elenco Costi Fondi Pensione (Negoziali, Aperti, PIP)
Dati singoli fondi a fine 2015
Relazioni annuali COVIP
La base normativa D. Lgs. 252/05
Bollettini statistici MEFOP

INPS - Simulatore "La mia Pensione"
Simulatore La mia Pensione


FONDI PENSIONE NEGOZIALI

COMETA (400.000 aderenti, industria metalmeccanica) Morning*
Cometa - Nota Informativa
Un paio di thread (questo e questo) specifici su questo fondo pensione.

FONCHIM (150.000 aderenti, industria chimica e farmaceutica) Morning*
Fonchim - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

FON.TE. (200.000 aderenti, lav. dip. del settore commercio, turismo e servizi) Morning*
Fon.Te. - Nota Informativa
Fon.Te. - Nota Informativa - Tabella-contribuzioni
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Prevedi (500.000 aderenti, imprese del settore edile - industria (ass. di categ. ANCE) e artigianato) Morning*
Prevedi - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Laborfonds - Lavoratori Trentino Alto Adige (115.000 aderenti, aziende ed enti pubblici del Trentino Alto Adige) Morning*
Laborfonds - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Fondo Espero (100.000 aderenti, dipendenti pubblici della scuola) Morning*
Espero - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Fondoposte (100.000 aderenti, dipendenti del gruppo Poste) Morning*
Fondoposte - Nota Informativa

Cooperlavoro (72.000 aderenti, cooperative di produzione e lavoro) Morning*
Cooperlavoro - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Telemaco (60.000 aderenti, aziende di telecomunicazione, prevalentemente del gruppo Telecom) Morning*
Telemaco - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Previmoda (60.000 aderenti, industria tessile-abbigliamento, calzature) Morning*
Previmoda - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Priamo (60.000 aderenti, autoferrotranvieri) Morning*
Priamo - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Solidarietà Veneto (50.000 aderenti, lavoratori dipendenti del Veneto) Morning*
Solidarietaveneto - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.
 
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FONDI PENSIONE APERTI

Il mio domani - ISP (220.000 aderenti) Morning* (Adesione individuale)
Il mio domani - Nota Informativa

Arca Previdenza (170.000 aderenti) Morning* (Adesione individuale)
Arca Previdenza - Nota Informativa

Aureo - BCC Risparmio e Previdenza (64.000 aderenti) Morning*
Aureo - Nota Informativa

Arti e mestieri - Anima (41.000 aderenti) Morning* (Adesione individuale)
Arti e mestieri - Nota Informativa

SecondaPensione - Amundi (34.000 aderenti) Morning*
Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Insieme - Allianz (18.000 aderenti) Morning*
Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Teseo - Reale Mutua (11.000 aderenti) Morning*
Nota Informativa


In linea generale, i FPA sono più economici dei PIP.


PIP

Postaprevidenza Valore (780.000 aderenti)
Postaprevidenza Valore - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Pensionline di Genertellife (22.000 aderenti)
Nota Informativa

Realemutua - Cento Stelle (16.000 aderenti)
Cento Stelle - Nota Informativa


FONDI PREESISTENTI

Previndai (80.000 aderenti, dirigenti industriali)
Qui la Nota Informativa

Fondo Pensione per il personale aziende del gruppo Unicredit (37.000 aderenti)
Nota Informativa


Fondo di Previdenza Mario neri (33.000 aderenti, dirigenti aziende commerciali spedizione e trasporto)
Qui la Nota Informativa

Fondo Pensione nazionale per il personale delle BCC (31.000 aderenti)
Qui la Nota Informativa

Fondo Pensione per il personale del gruppo Intesa San Paolo (53.000 aderenti)
Nota Informativa
 
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Domande frequenti (FAQ).*
Avvertenza: quasi tutto quello che è scritto di seguito proviene da fonti ufficiali (FAQ dal sito Covip o dal sito di alcuni fondi pensione) ritoccato minimamente per tradurre in italiano alcune espressioni in burocratese. Questo vuol dire che dovrebbe essere tutto corretto (a meno di aggiornamenti che potrebbero venire in futuro) e se errori ci sono, provengono dai siti di origine. Ma se me li segnalate, li correggo.
Naturalmente, qui non c'è spazio per opinioni, si riportano solo fatti. Un esempio è la prima domanda, non esiste la domanda opposta "Perché non conviene aderire?" per il semplice fatto che non la troverete mai su un sito ufficiale.
D'altra parte, io sono dichiaratamente un convinto fautore dei fondi pensione quindi pubblico con piacere quel che può aiutare a fare questa scelta, ben consapevole che c'è tanta gente che la pensa diversamente e vorrebbe trovare altre domande ed altre risposte. Naturalmente ognuno è libero di discuterne nel thread, ma le FAQ sono per loro natura "istituzionali".



INFO GENERALI

PERCHÉ CONVIENE ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SIN DALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA?
Perché, a parità di condizioni, l’importo della rendita dipende anche dalla durata del periodo di versamento. Inoltre, più ampio è l’orizzonte temporale della partecipazione alla previdenza complementare, maggiore è la possibilità di equilibrare gli effetti di eventuali andamenti alterni dei mercati. Infine, la tassazione diminuisce con il passare del tempo: l'aliquota del 15% si riduce dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% che si raggiunge - dopo 35 anni di anzianità - con l'aliquota al 9%.

QUALI SONO I VANTAGGI DELL’ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
Tenuto conto dell’obiettivo di assicurare una pensione integrativa, è previsto che la previdenza complementare offra una serie di vantaggi fiscali sia nella fase di accumulo che sia sulla prestazione in pagamento. Inoltre, nelle adesioni collettive il lavoratore usufruisce del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro che altrimenti perderebbe.

UN FONDO PENSIONE PUÒ FALLIRE?
No, per i fondi pensione non è prevista la procedura del fallimento. Nei casi di crisi sono contemplate:
- l’amministrazione straordinaria
- la liquidazione coatta amministrativa

UN PENSIONATO PUÒ ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
No, se è titolare di una pensione di vecchiaia. Sì, se ha una pensione anticipata o di invalidità a condizione che l’adesione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartiene.

IN CASO DI DECESSO COSA ACCADE AL CAPITALE MATURATO (*)?

In caso di decesso prima del compimento della età pensionabile, la somma viene erogata agli eredi legittimi o ai diversi beneficiari designati. In caso di decesso successivo al pensionamento, durante l'erogazione della rendita, la reversibilità dipenderà dalla scelta espressamente effettuata dal singolo aderente che dovrà decidere se vuole rendere la rendita reversibile o non reversibile. Tale scelta, ovviamente, unitamente all'indicazione dell'età e del sesso del beneficiario, influirà sull'entità della somma erogata.
(*) Post di approfondimento sul riscatto per premorienza da 26 a 31.


*Ringrazio di cuore @--marco-- per l'aiuto... ;)
 
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CONTRIBUZIONE
IL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO E' DEDUCIBILE?
E' deducibile, nel senso che è esentasse. Ma non si ha nessun ulteriore beneficio fiscale aggiuntivo.

E’ POSSIBILE CONTINUARE A VERSARE I CONTRIBUTI AL FONDO ANCHE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE?
Si, è possibile proseguire la contribuzione nella propria posizione individuale. La scelta è ammessa a condizione che l’aderente possa far valere, al compimento dell’età prevista per il pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. I contributi versati dal pensionato continuano ad essere deducibili.

OGGI NON HO DIRITTO AL C.D. BONUS RENZI: E’ POSSIBILE PERCEPIRLO UTILIZZANDO I CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONE?*

Sì, è possibile perché puoi ridurre il reddito sotto la soglia prevista per avere il bonus.
Prima di tutto va precisato che il bonus viene rapportato al periodo di lavoro, nel caso di chi lavora tutto l'anno con redditi compresi tra 8.001€ e 24.600€ il bonus è pari a 80€/mese ovvero 960€/anno. Per i redditi compresi tra i 24.601€ e 26.600€, invece, il bonus viene ridotto in proporzione al reddito fino ad annullarsi oltre i 26.600€.

I versamenti al fondo pensione, solo se effettuati tramite il datore di lavoro, abbassano il reddito di lavoro dipendente e quindi anche il reddito complessivo utile per il calcolo del bonus; viceversa i versamenti effettuati autonomamente dal lavoratore non modificano il reddito complessivo ma vengono, in seguito alla determinazione del reddito, sottratti dallo stesso in modo da avere un imponibile fiscale minore.

Ecco un esempio di come sfruttare il fondo pensione per ottenere il bonus Renzi.
Reddito da lavoro dipendente: 27.000€ - Bonus Renzi: 0,00€
- il lavoratore che versa 2.400€ nel fondo pensione tramite datore di lavoro abbassa il reddito a 24.600€, ottiene il bonus di 960€ e recupera IRPEF per 648€ (27% di 2.400€ + addizionali regionali e comunali), per un beneficio totale di oltre 1.608€.
- il lavoratore che non versa 2.400€ nel fondo pensione ha un reddito di 27.000€, non ottiene il bonus e non recupera IRPEF perdendo la possibilità di beneficiare di oltre 1.608€.
- il lavoratore che versa 2.400€ nel fondo pensione autonomamente con bonifico (ad es. ad un fondo aperto o PIP) dedurrà dal reddito recuperando IRPEF per 648€, perdendo la possibilità di beneficiare di 960€.

SE FACCIO UN VERSAMENTO VOLONTARIO AL MIO FONDO PENSIONE VERSO FINE ANNO (ENTRO IL 29/12/2017), L’ANNO PROSSIMO HO DIRITTO ALLA DEDUZIONE?
Sì, vale il principio di cassa.
Quindi il bonifico fatto con valuta entro il 29/12/2017 (ultimo venerdì dell'anno) si porta in deduzione nel 2018 esattamente come un versamento fatto a gennaio o maggio 2017, perché ai fini fiscali fa fede la data di addebito sul conto dell’aderente cioè il momento in cui si è effettivamente sostenuto l'onere, anche se il versamento viene “lavorato” dal fondo nel mese successivo. Una cosa è la fiscalità che ovviamente riguarda l'aderente e non il fondo, un'altra cosa è la riconciliazione del versamento che è un'operazione amministrativa fatta dal fondo.

* aggiornato con i limiti 2018
 
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TASSAZIONE
(Si fa riferimento alle somme accantonate dopo il 1 gennaio 2007 (entrata in vigore D.Lgs. 252/2005). Per i periodi precedenti, si rimanda alla Circolare n. 70/E dell'Agenzia delle Entrate.)

QUALI SONO I BENEFICI FISCALI DELL’ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo annuo fino al limite di 5.164,57 euro. I rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità per il 2015). Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato, la tassazione è comunque fissata al 12,5%.
Sulla pensione in pagamento l’imposizione fiscale è del 15%, che si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se è superiore a quindici anni, dal sedicesimo l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Ciò vale anche per la quota liquidata in forma capitale.

PER AVERE LA DEDUZIONE FISCALE DEVO INDICARE QUALCOSA NEL MODELLO 730?
I contributi versati per il tramite del datore di lavoro sono esclusi dalla base imponibile dal datore stesso. Ciò significa che i contributi a carico dell'azienda e del lavoratore abbassano il reddito da lavoro dipendente che viene certificato dalla Certificazione Unica e che viene fornito all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione del 730 precompilato. Dunque i versamenti effettuati dal datore di lavoro non devono essere indicati nel 730 poiché già esclusi.
Viceversa, i contributi versati volontariamente (per es. con bonifico) al proprio fondo negoziale o ad un fondo aperto o un PIP o i contributi versati in favore di un familiare fiscalmente a carico devono essere esposti nel 730. Questi importi verranno dedotti e quindi ridurranno il reddito complessivo.

LA DEDUCIBILITÀ SPETTA ANCHE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I FAMILIARI A CARICO?
Si, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.

COME È TASSATA LA RENDITA PENSIONISTICA?
La tassazione massima della rendita è al 15%; l’aliquota si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.

COME È TASSATA L’EROGAZIONE IN FORMA CAPITALE?
La tassazione massima dell’erogazione in capitale è al 15%; l’aliquota si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.

COME È TASSATA LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)? NEW
La parte imponibile della RITA viene determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (ante 2000, tra il 2001 e il 2006 e post 2007).
L'aliquota invece è sempre la stessa a prescindere dal periodo di maturazione: 15% con riduzione di 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari fino al minimo del 9% oltre i 35 anni di partecipazione.
N.B. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sul reddito erogato dal fondo, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.
 
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PRESTAZIONI

E’ POSSIBILE CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE INTERAMENTE IN FORMA CAPITALE?
Solo se l’importo della pensione complementare (calcolata sul 70% del capitale accumulato) risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Es: Nel 2017 l’importo dell’assegno sociale è pari a 5.824,91 euro l’anno. Quindi, per lo stesso anno, l’ammontare della pensione complementare non deve superare i 2.912 euro. Per arrivare ad un assegno di 2.912 euro, il montante accumulato deve essere nell'ordine di 80-100.000 euro.

AL PENSIONAMENTO POSSO RITIRARE IL 100% DI QUANTO MATURATO?
Al momento del pensionamento, con almeno 5 anni di iscrizione, si accede alla prestazione pensionistica in forma di rendita per almeno il 50% di quanto maturato. La parte restante viene erogata come capitale. È possibile l'integrale liquidazione in capitale solo qualora la rendita, calcolata in base ai coefficienti di conversione in vigore, sia inferiore a una soglia minima stabilita dalla legge (vedi domanda precedente).

E' POSSIBILE CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DI UNA RENDITA ANCHE PRIMA DEL PENSIONAMENTO? NEW
E' possibile ricevere tutto o parte del capitale accumulato anche prima del pensionamento in forma di rendita temporanea (RITA). Temporanea perché viene erogata fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. A quel punto se si è percepito l'intero capitale il rapporto con il fondo pensione cessa, altrimenti è possibile scegliere di percepire in capitale o rendita vitalizia la parte residua.

Possono chiedere la RITA coloro che sono iscritti ad una forma pensionistica complementare da almeno 5 anni e:
a) cessano l'attività lavorativa e maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi + requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
oppure
b) cessano l’attività lavorativa, rimangono inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi + maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Il caso a) corrisponde generalmente ad un lavoratore in pensione anticipata, che può decidere di scegliere l’erogazione della RITA fino al compimento dei 66 anni e 7 mesi che per il 2018 sono l’età anagrafica della pensione di vecchiaia
Il caso b) corrisponde generalmente ad un lavoratore che ha finito i due anni di mobilità.

La RITA è molto flessibile dal momento che è possibile:

- attivarla in qualsiasi momento, una volta raggiunti i requisiti è possibile richiederla anche 6 mesi prima della pensione di vecchiaia. Per es. in due rate trimestrali verrà erogato l’intero capitale;

- revocarla in qualsiasi momento, interrompendo definitivamente l’erogazione parziale del capitale e consentendo di scegliere tra proseguire con l’iscrizione e la contribuzione al fondo oppure scegliere di percepire in capitale o rendita vitalizia la parte residua;

- chiederla per una porzione di capitale maturato a mia scelta, in questo caso è possibile anche frazionare la posizione su due comparti in modo da switchare la porzione da erogare in RITA su un comparto meno rischioso;

- scegliere la tassazione da applicare, tra la tassazione sostitutiva al 15% (con riduzione fino al 9%) e la tassazione ordinaria (opzione che potrebbe consentire di non pagare alcuna imposta!!! nel caso per es. in cui l’aderente abbia, compresa la RITA, un reddito inferiore a 8.000 euro annui o abbia deduzioni e detrazioni elevate tali da ridurre l’imponibile o le ritenute);

- rendere molto vantaggioso il conferimento al fondo pensione del TFR pregresso, ovvero quello accumulato in azienda prima dell’iscrizione al fondo pensione o successivamente al fondo pensione nel caso di chi non ha conferito l’intero TFR. In questi casi la tassazione della RITA rispetto a quella che applica l’azienda è molto vantaggiosa;

- superare l’obbligo dell’erogazione di almeno una parte della posizione individuale in forma di rendita vitalizia (la RITA può essere utilizzata per consumare tutto o solo per ridurre il capitale al di sotto della soglia utile per l’erogazione 100% in capitale).

Esempio RITA:
Pensionato età 64 anni e 7 mesi (mancano 24 mesi alla maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia) con 120.000€ presso il fondo.
Non può prendere il 100% in capitale, può al massimo prendere il 50%. Non è minimamente interessato alla rendita vitalizia e quindi sceglie la RITA.

Può scegliere una RITA:
- sul 100% del maturato in modo che nei due anni successivi con una rata mensile di 5.000€ esaurisce il capitale;
- sul 50% facendosi erogare una rendita mensile di 2.500€ lorde (120.000€ * 50% / 24 mesi);
- su una % a sua scelta...

Se ha scelto una % inferiore al 100% alla maturazione dei 66 anni e 7 mesi può decidere se prendere la parte restante (che nel frattempo si sarà rivalutata) in capitale, in rendita vitalizia o continuare a contribuire deducendo gli ulteriori versamenti.
 
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RISCATTI, OVVERO COME RIPRENDERSI I SOLDI PRIMA DELLA PENSIONE

A CHE CONDIZIONI E' POSSIBILE CHIEDERE IL RISCATTO?
Le condizioni che consentono di riscattare la posizione di previdenza complementare sono di due tipologie:

1) alcune stabilite dalla legge, uguali per tutte le forme pensionistiche (siano fondi negoziali, aperti o PIP) e per tutti gli iscritti (lavoratori dipendenti, autonomi, fiscalmente a carico, ecc.) e assoggettate ad una tassazione favorevole (sul maturato dal 2007 si applica un'imposta sostitutiva del 15% a decrescere di 0,3% dopo il 15° anno di partecipazione)

2) alcune specifiche per alcune forme pensionistiche di tipo collettivo (fondi negoziali o anche adesioni collettive a fondi aperti, per es. nel caso di accordo aziendale). E' il cosiddetto riscatto volontario in caso di cessazione del rapporto di lavoro e che viene assoggettato ad una tassazione meno favorevole (sul maturato dal 2007 si applica un'imposta sostitutiva del 23%)

N.B. per i lavoratori dipendenti il riscatto totale, del suddetto tipo 1) e 2), annulla la scelta fatta a suo tempo sulla destinazione del TFR a previdenza complementare. Questa scelta, dunque, dovrà essere rifatta in caso di nuova occupazione.

N.B. il riscatto totale comporta la perdita dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare, che consente di accedere a benefici quali le anticipazioni e un'aliquota fiscale ridotta sulla tassazione delle prestazioni.

1) Le condizioni stabilite dalla legge per il riscatto sono:
  • Riscatti totali per:
    • decesso;
    • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
    • cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
  • Riscatti parziali nella misura fissa del 50% per:
    • cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
    • ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria).

2) Le condizioni non previste dalla legge e specifiche per alcune forme pensionistiche (per cause diverse) fanno riferimento alla perdita dei requisiti di iscrizione al fondo pensione, sostanzialmente la cessazione del rapporto di lavoro che è requisito sulla base del quale il lavoratore dipendente si è iscritto al proprio fondo negoziale.

Attenzione che la facoltà di riscattare la posizione permane finché perdura la situazione che legittima l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione. Se sono iscritto al Fondo Cometa e cesso il rapporto di lavoro oggi per iniziare tra un mese un nuovo rapporto di lavoro con altra azienda che applica lo stesso CCNL metalmeccanici, posso riscattare solo durante questo mese, altrimenti poi non è più possibile.

Si tratta di una tipologia di riscatto che, con interpretazione dell'autorità di vigilanza sui fondi pensione, è stata resa negli anni più flessibile introducendo la possibilità che ogni fondo pensione preveda delle % di fruizione diverse dal 100% in modo da mantenere la posizione aperta e fruire per es. di un capitale nella misura del 50% o 75% di quanto maturato. In determinate situazioni non è consigliabile riscattare integralmente.

QUALI SONO LE ALTERNATIVE AL RISCATTO?
• richiedere il TRASFERIMENTO presso un altro Fondo Pensione Complementare in relazione alla nuova attività (il trasferimento è esentasse, da fondo a fondo ci possono essere delle spese fisse dell’ordine di qualche decina di euro). Col trasferimento si conserva anche l’anzianità associativa maturata presso il fondo precedente, dato assai utile per accedere ad alcune prestazioni (es. anticipazione).;
• lasciare aperta la propria posizione in gestione all’attuale Fondo Pensione, con o senza ulteriori contribuzioni (le spese verranno comunque addebitate alla posizione individuale) mantenendo l'anzianità maturata, valutando l'eventuale iscrizione ad altro fondo pensione a cui si accede in relazione alla nuova attività o comunque l'attesa del pensionamento al fine di optare per una prestazione (con regime fiscale più favorevole e la possibilità di scegliere una rendita al posto del capitale).

COME E' TASSATO IL RISCATTO?
Dipende dal motivo per cui viene chiesto. Si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% nei casi di:
  • cessazione dell’attività lavorativa che comporta un periodo di inoccupazione da 12 mesi ad almeno 48 mesi e in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • invalidità permanente con una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • morte dell’aderente.
L’aliquota si riduce poi al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare: se l’anzianità è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.
Se il riscatto viene richiesto per perdita dei requisiti di partecipazione, la ritenuta a titolo di imposta è meno favorevole ed è pari al 23%.

IN QUANTO TEMPO DALLA RICHIESTA VIENE EROGATA LA SOMMA?

La legge prevede che i fondi pensione adempiano in non oltre 6 mesi di tempo. Generalmente è sufficiente molto meno tempo.
 
ANTICIPAZIONI

IN QUALI CASI È POSSIBILE CHIEDERE ANTICIPAZIONI AL FONDO?
  • Per sostenere spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli, si può ottenere fino al 75 % della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento.
  • Per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé, per il coniuge o per i figli. Si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata soltanto dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare e documentando le spese sostenute.
  • Per ulteriori esigenze non documentate è possibile ottenere una somma fino al 30% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata solo dopo otto annidi partecipazione alla previdenza complementare.
E’ POSSIBILE FARE PIÙ RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE NEL TEMPO?
Si, le anticipazioni possono essere richieste più volte:
  • per spese sanitarie o per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione non possono in ogni caso superare il 75% della posizione individuale maturata;
  • per ulteriori esigenze dell’iscritto non documentate non possono in ogni caso superare il 30% della posizione individuale maturata.
La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la prestazione pensionistica.

COME SONO TASSATE LE SOMME PAGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI?
Dipende dal motivo per cui si chiede l’anticipazione.
  • Se la richiesta riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, la ritenuta a titolo d’imposta è pari al 15% e si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare: se l’anzianità è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino alla riduzione massima del 6%. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.
  • Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.
E' POSSIBILE REINTEGRARE LE SOMME ANTICIPATE?
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Il rimborso del credito di imposta è riferito alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere da questa data.
 
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TRASFERIMENTI

E’ POSSIBILE TRASFERIRE LA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE PRESSO UN'ALTRO FONDO PENSIONE?
Sì. Il diritto al trasferimento è consentito a tutti gli iscritti trascorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare.

IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO PENSIONE SI PERDE IL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO?
Se il trasferimento avviene tra due forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva (basata su accordi collettivi, tra i datori di lavoro e i lavoratori per la realizzazione dell’obiettivo previdenziale) si continua a usufruire del contributo del datore di lavoro. Se, invece, si passa da un’adesione collettiva a una individuale (FP aperto o PIP) si perde il diritto al contributo datoriale.
Attenzione che il trasferimento da una forma collettiva ad una forma individuale comporta anche l'impossibilità di riscattare immediatamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro: per le forme pensionistiche individuali, infatti, le causali di riscatto sono solo quelle previste espressamente dalla legge.

COME È TASSATO IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE?
L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta. E’ possibile l’applicazione da parte del Fondo originario di spese fisse, per la copertura dei relativi oneri amministrativi, come riportato dallo Statuto/Regolamento e dalla Nota informativa del Fondo.
 
... meno male che avevo chiesto di completare prima il volume 7... :wall:
 
Al prezzo però di sostenere per tutto il tempo i costi annuali di entrambi i fondi, dico bene?
Dal volume 7...

Per tutto il tempo oppure da un certo anno in poi, sì certo: il grosso dei costi è in percentuale, quindi se dividi il capitale in due strumenti, a parità di costo percentuale paghi uguale in entrambi i casi. Ma vuoi mettere avere l'alternativa tra fondo A e fondo B?

Forse non l'ho mai scritto qui sul forum, ma se tutto va per il verso giusto, io dovrei arrivare alla pensione con una cifra di circa 280-360k€ di montante. Negli ultimi anni le previsioni annuali del Fonchim mi danno queste cifre...

Ammesso che sia vero, anche prendendo la metà in contanti (se la legge lo permetterà ancora), rimarrebbero 140-180k€ da trasformare in rendita.
La rendita che se ne ricava, per una reversibile 100% su mia moglie, si aggira sui 6.000€ l'anno, 500€ al mese. Sono tanti soldi.
Vuoi mettere poter scegliere tra il Fonchim - che è il mio fondo - ed un altro fondo Pincopalla che magari ha delle convenzioni più favorevoli sui coefficienti o delle altre coperture?
Chissà cosa verrà fuori da qui al 2034-35 quando io andrò in pensione?
 
Se ha mantenuto la posizione in Cometa è a tutti gli effetti un aderente. Può versare contributi volontari e fare trasferimenti “IN” oltre naturalmente a quello “OUT”
Dal volume 7...

Grazie @laradio. Sei sicuro? Non lo sapevo, pensavo che una volta chiusa la "porta di ingresso" si potesse soltanto uscire... ma sulla base di nulla eh! solo una mia congettura.
 
Dal volume 7...

Grazie @laradio. Sei sicuro? Non lo sapevo, pensavo che una volta chiusa la "porta di ingresso" si potesse soltanto uscire... ma sulla base di nulla eh! solo una mia congettura.

Il fatto e che si entra e si esce da una sola porta, questo dice il comma 11 dell'art 8:

11. La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari può proseguire volontariamente
oltre il raggiungimento dell'età pensionabile
prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,
a condizione che l'aderente, alla data del
pensionamento, possa far valere almeno un anno
di contribuzione a favore delle forme di
previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà
del soggetto che decida di proseguire volontariamente
la contribuzione, di determinare
autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.

Il fattoapposta per i vecchi pensionati che desiderano farsi una pensione.....di scorta
 
Il fatto e che si entra e si esce da una sola porta, questo dice il comma 11 dell'art 8:

11. La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari può proseguire volontariamente
oltre il raggiungimento dell'età pensionabile
prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,
a condizione che l'aderente, alla data del
pensionamento, possa far valere almeno un anno
di contribuzione a favore delle forme di
previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà
del soggetto che decida di proseguire volontariamente
la contribuzione, di determinare
autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.

Il fattoapposta per i vecchi pensionati che desiderano farsi una pensione.....di scorta

Sì, però qui non si tratterebbe di alimentare la posizione con soldi freschi, ma di trasferire la posizione da un altro FP a quello lì che è rimasto senza nuovi contributi per anni (visto che non si lavora più col CCNL che prevede quel FP negoziale).
Non lo so, probabilmente sarà possibile come dite voi, ma non lo davo così per scontato.
 
Sì, però qui non si tratterebbe di alimentare la posizione con soldi freschi, ma di trasferire la posizione da un altro FP a quello lì che è rimasto senza nuovi contributi per anni (visto che non si lavora più col CCNL che prevede quel FP negoziale).
Non lo so, probabilmente sarà possibile come dite voi, ma non lo davo così per scontato.

Vale l'assunto che la posizione in un fondo è perfettamente agibile fin quando la posizione è aperta.Poi c'è un'altra regola è lecito tutto cio che non è espressamente vietato dagli statuti e dai regolamenti confezionati nei termini di legge.
 
Per ora è un caso "parzialmente" ipotetico, ma mi ha incuriosito!

Supponiamo che dia le dimissioni per iniziare un nuovo lavoro, sempre come dipendente….

Devo decidere come comportarmi con il fondo pensione complementare, dato che ora sono iscritto al fondo Cometa (data iscrizione 30/9/1999) ed ho accantonato un montante di circa 89k€.
La nuova azienda non è del settore metalmeccanico, e l’unica opzione per aderire ad un fondo negoziale con bassi costi di gestione è il fondo Solidarietà Veneto che ha circa 53 mila iscritti (Solidarieta Veneto Fondo Pensione). Ho visto che il comparto Dinamico (50% azionario, 50% obbligazionario) ha avuto un rendimento annuo composto nel periodo 2006-2015 del 4,11% vs benchmark 3,91%, nelle stesso periodo volatilità comparto 5,60% vs bechmark 5,87%, ed ha un ISC a 10 anni dello 0,38%, ISC a 35 anni 0,29%.

Ora si pone la questione di cosa fare con Cometa, e, premesso che non ho la necessità/volontà di riscattare il 100% del capitale, potrei:
a) trasferire 89k€ (o quelli che saranno al momento del trasferimento) da Cometa a Solidarità Veneto
b) mantenere la posizione esistente nel fondo Cometa Crescita, che si evolverà in funzione dell’andamento del comparto

Per avere le idee più chiare in merito alla opzione b) vorrei che mi forniste alcune delucidazioni, per chi ha vissuto una esperienza analoga, o da parte di chi è più esperto di me nei tecnicismi dei fondi pensione complementari:
1) se non trasferisco ora la posizione da Cometa a Solidarietà Veneto, lo potrei fare in un secondo momento ?
2) se tenessi i due fondi disgiunti sino al pensionamento, ai fini del calcolo della tassazione agevolata da applicare alla prestazione capitale/rendita, il fondo Solidarietà Veneto terrà conto “automaticamente” della data della prima adesione a fondo pensione complementare (30/9/1999)?
3) se al momento del pensionamento optassi per la conversione in rendita di tutto il montante, a parte la richiesta in forma indipendente tra i due rispettivi fondi pensione, potrei trasferire il montante da Cometa a Solidarietà Veneto (e sopratutto potrei fare il passaggio contrario?) per scegliere quello tra i due che offrirà le migliori condizioni per l’assicurazione “convenzionata” che fornirà la rendita?
4) il fatto che rimangano separati i due fondi pensione, consentirebbe maggiore flessibilità, esempio anticipazione 30% senza motivazione e poi riscatto totale del rimanente montante da un fondo, riscatto 50% e rendita 50% per l'altro fondo pensione.

Le domande che sto facendo, come avrete intuito, partono dal fatto che propendo per l’opzione b) dato che il fondo Cometa Crescita ha un ISC a 35 anni dello 0,15%. Inoltre tenendo separati i fondi, avrei maggiore flessibilità “operativa”.

Se ci sono altri aspetti rilevanti che non ho considerato, fatevi avanti. Grazie!

Da quanto ho letto sinora, e ringrazio tutti, le risposte sembrano propendere per:

1) Sì
2) No
3) Sì, anche per il trasferimento da fondo Solidarietà Veneto a Cometa, non essendo esplicitamente "vietato"
4) Sì

In merito al punto 2), quindi potrei fornire immediatamente al fondo Solidarietà Veneto l'evidenza dell'ultima comunicazione periodica di Cometa da cui si evince che la data di prima iscrizione ad un fondo pensione negoziale è stata il 30/9/1999, è corretto?
 
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