Fondi Immobiliari Chiusi 64° Si chiude la stagione delle OPA

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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La corsa dei QF - NAV e movimenti

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Per l'elenco delle SGR, le schede dei fondi, grafici, quotazioni e rimborsi, si rimanda direttamente al sito di Aiolos Sagitter, che è la principale e più aggiornata fonte di conoscenza su questi strumenti a livello nazionale:
http://www.fondiimmobiliarichiusi.it/sito/
 
Ultima modifica:
Apriamo il nuovo 3D con l'auspicio di vedere già domani sera incrementi sostanziosi nelle adesioni all'OPA di Mars Grafton su Delta.
Si ricorda che le quote acquistate domani NON saranno disponibili in tempo per l'adesione.
 
Rispondo a DOCTOR T nell'altro tomo:

..la normativa è stata postata..verso pagina 190 del vecchio tomo.... ho postato la norma pari pari.....ma tutti continuano a dire che non sanno cosa dice.... :confused:

Il gain NON può essere compensato con minus pregresse. Il fatto di avere un PMC negativo, rimanda semplicemnete il conto finale alla liquidazione
 
Rispondo a DOCTOR T nell'altro tomo:

..la normativa è stata postata..verso pagina 190 del vecchio tomo.... ho postato la norma pari pari.....ma tutti continuano a dire che non sanno cosa dice.... :confused:

Il gain NON può essere compensato con minus pregresse. Il fatto di avere un PMC negativo, rimanda semplicemnete il conto finale alla liquidazione

Per la precisione, la pagina di riferimento è questa http://www.fondiimmobiliarichiusi.it/sito/tassazione/
 
Rispondo a DOCTOR T nell'altro tomo:

..la normativa è stata postata..verso pagina 190 del vecchio tomo.... ho postato la norma pari pari.....ma tutti continuano a dire che non sanno cosa dice.... :confused:

Il gain NON può essere compensato con minus pregresse. Il fatto di avere un PMC negativo, rimanda semplicemnete il conto finale alla liquidazione

Se alludi a questo post, non hai postato la normativa (decreto tal dei tali, articolo tot, ecc.), ma solo riportato quanto dice il sito fondimmobiliarichiusi.it. Sito, beninteso, autorevolissimo, e del quale noi tutti abbiamo la massima stima: ma, ovviamente, non è la fonte del diritto (in una eventuale disputa con la banca bisognerebbe dare il riferimento normativo, e non basterebbe citare quanto riporta il sito fondimmobiliarichiusi.it).
Senza contare che lì non si fa cenno esplicito al caso in cui un rimborso superi il prezzo di carico.
Per finire, aggiungo che il danno più grande per noi non è tanto l'uso dell'una o dell'altra interpretazione, ma l'incertezza sul comportamento attuale e futuro della nostra banca. Non sappiamo se conviene vendere prima del rimborso o no; e aggiungo che una banca potrebbe cambiare opinione nel giro di mesi o anni, costringendoci, per non rischiare di andare in rosso, a lasciare liquidità sul conto per eventuale tassazione futura, anche se non effettuata (con possibili conseguenze sul pagamento del bollo sul conto corrente). Oppure, se la tassazione venisse revocata, a ritrovarsi una liquidità pregressa non prevista (ancora una volta, con possibili conseguenze sul pagamento del bollo sul conto corrente).
 
Se alludi a questo post, non hai postato la normativa (decreto tal dei tali, articolo tot, ecc.), ma solo riportato quanto dice il sito fondimmobiliarichiusi.it. Sito, beninteso, autorevolissimo, e del quale noi tutti abbiamo la massima stima: ma, ovviamente, non è la fonte del diritto (in una eventuale disputa con la banca bisognerebbe dare il riferimento normativo, e non basterebbe citare quanto riporta il sito fondimmobiliarichiusi.it).
Senza contare che lì non si fa cenno esplicito al caso in cui un rimborso superi il prezzo di carico.
Per finire, aggiungo che il danno più grande per noi non è tanto l'uso dell'una o dell'altra interpretazione, ma l'incertezza sul comportamento attuale e futuro della nostra banca. Non sappiamo se conviene vendere prima del rimborso o no; e aggiungo che una banca potrebbe cambiare opinione nel giro di mesi o anni, costringendoci, per non rischiare di andare in rosso, a lasciare liquidità sul conto per eventuale tassazione futura, anche se non effettuata (con possibili conseguenze sul pagamento del bollo sul conto corrente). Oppure, se la tassazione venisse revocata, a ritrovarsi una liquidità pregressa non prevista (ancora una volta, con possibili conseguenze sul pagamento del bollo sul conto corrente).

Normativa e commento...
2. Il regime tributario in tema di imposte sui redditi dei partecipanti
Una chiave di lettura alle modificazioni introdotte, che andremo ad analizzare, può essere trovata nell’ottica di quanto accade in altri paesi dell’Unione Europea, ove il sistema di imposizione dei fondi di investimento non è basato sul modello esenzione-tassazione-tassazione (schema ETT, cioè esenzione dei versamenti al fondo, tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo, tassazione dei redditi percepiti dagli investitori) ma su quello esenzione-esenzione- tassazione (EET), nel quale i redditi derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo non sono tassati sino al momento in cui l’investitore non percepisce, in una qualsiasi modalità, i frutti di questa forma di investimento.
Anche il regime fiscale dei partecipanti è stato modificato dall’Art. 41-bis, comma 9 del D.L. 269/2003. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dal seguente ed ulteriormente integrato con le aggiunte ad opera del comma 481 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266:
"Art. 7. - (Regime tributario dei partecipanti):
1. Sui proventi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
(E’ evidente che a nessuno dei predetti soggetti spetterà alcun credito di imposta.
Infatti, non avendo il fondo pagato alcuna imposta sostitutiva, non si realizza alcun fenomeno di doppia imposizione n.d.A.)
La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(Dunque, ai fini dell’applicazione della ritenuta in oggetto i predetti soggetti sono tutti trattati come lordisti.
Pertanto, per gli organismi di investimento collettivo e per i fondi pensione, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari saranno computati nel risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva, rispettivamente del 12,50 o del 5 per cento, e del 11 per cento n.d.A.).
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema .
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Occorre inoltre sottolineare che, le disposizioni riguardanti le modifiche all’art. 6 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Le disposizioni riguardanti le modifiche dell’art. 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno avuto inizio successivamente al 31 dicembre 2003.
Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.
commentiamo rapidamente queste modifiche.
L’art. 41 bis del decreto legge 269/03 contiene una sostanziale riforma del regime fiscale dei fondi comuni immobiliari.
I fondi immobiliari infatti non saranno soggetti ad imposta sul reddito ed a IRAP.
I redditi provenienti dal fondo, pertanto, saranno assoggettati a tassazione solamente in capo all’investitore, all’atto della percezione.
Resta ferma la regola in base alla quale i redditi di capitale percepiti dal fondo sono tassati a titolo di imposta; tuttavia come meglio descritto dalla circolare 47/E del 2003, paragrafo 3.3, i redditi più frequenti non sono assoggettati a ritenuta.
Quindi l’applicazione di imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo di imposta sarà circoscritta a poche categorie di redditi, come gli interessi dei titoli obbligazionari e similari emessi da società residenti diverse dalle banche, da quelle con azioni negoziate in mercati regolamentari italiani e dalle società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, gli interessi delle cambiali finanziarie e delle accettazioni bancarie, i proventi dei titoli atipici nonché dei fondi immobiliari esteri, che sono equiparati agli atipici.
Peraltro sui proventi di fonte estera soggetti a ritenuta d’imposta se percepiti per il tramite di intermediari residenti, non essendo il fondo soggetto ad imposta sui redditi, non potrà applicarsi l’imposta sostitutiva di cui all’art. 16 bis del testo unico[ora art. 18 Tuir].
In base alla nuova versione dell’art. 7 del decreto legge 351del 2001:
Sui proventi dei fondi costituiti in costanza di partecipazione o compresi nel valore di riscatto o liquidazione della quota, l’investitore subirà una ritenuta del 12,5 % a cura della società di gestione;
La ritenuta sarà calcolata sulla differenza fra il valore di liquidazione o riscatto e il costo d’acquisto o sottoscrizione che, se non documentato, sarà autocertificato dal partecipante;
La ritenuta sarà a titolo di acconto nei confronti:
degli imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale;
delle società di persona commerciali;
delle società di capitali ed enti commerciali residenti;
delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti.
sarà a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti (persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali, società semplici, soggetti esenti, soggetti esclusi in base all’art. 88 del Testo unico [ora art. 74 del Tuir], soggetti residenti in paesi che non concedono lo scambio di informazioni, indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996);
Gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al D.Lgs. n. 58/1998) italiani (compresi gli stessi fondi immobiliari) e i fondi pensione saranno lordisti: pertanto, per gli Oicr immobiliari e i fondi pensione il reddito sarà incluso nel loro risultato di gestione imponibile rispettivamente al 12,5% o 5 % e all’11%;
Ai non residenti, quando autocertifichino di essere residenti in stati che concedono lo scambio di informazioni, si estende la possibilità di cui all’art. 6 del D.Lgs. 239/96, relativo ai titoli dei “grandi emittenti”; il che consentirà loro di evitare di attendere i tempi della procedura di rimborso;
Nessun investitore avrà più diritto a crediti di imposta, non avendo il fondo pagato alcuna imposta sostitutiva.
La soppressione dell’imposta sostitutiva dell’1%, ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Il nuovo regime dei proventi per i partecipanti ha effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004, sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno avuto inizio successivamente al 31 dicembre 2003 .
La norma non detta specifiche disposizioni per i redditi derivanti dalla negoziazione di quote di fondi di investimento immobiliare. Tali redditi rientrano quindi, secondo le norme di carattere generale, nell’ambito applicativo dell’art. 81, comma 1, lettera c-ter ) del Tuir [ ora art. 67, comma 1, lettera c-ter, del Tuir]

Per quanto riguarda il comportamento delle banche, sulla mancnza di certezze...hai sicuramente ragione...
 
Rispondo a DOCTOR T nell'altro tomo:

..la normativa è stata postata..verso pagina 190 del vecchio tomo.... ho postato la norma pari pari.....ma tutti continuano a dire che non sanno cosa dice.... :confused:

Il gain NON può essere compensato con minus pregresse. Il fatto di avere un PMC negativo, rimanda semplicemnete il conto finale alla liquidazione

Quaglia, io non so se hai dei problemi, ma nella deprecabile eventualità tu li avessi, fa lo sforzo di risolverli da solo, senza fare confusione inutile qua dentro...

e continui anche con affermazioni palesemente sbagliate ( "Il gain NON può essere compensato con minus pregresse" ) ( o meglio, attuate impropriamente solo dall'interpretazione, per fortuna minoritaria, di qualche banca, come pare faccia Fineco...e in ogni caso valida solo in caso di liquidazione finale ) che inducono in errore...e magari bloccano le possibili contestazioni dei forumisti alle (poche) banche che applicano una interpretazione erratica...

ti replico una mia risposta a te: magari leggendola lentamente, sillabando ad alta voce, riesci a sciogliere il tuo rovello interiore:
può darsi che per te il fatto che "matematicamente non cambi nulla" sia una specie di lenitivo psicologico, ma in realtà la fregatura resta enorme e bruciante, specie se ti applicano ( come pare faccia fineco?) reddito da capitale, ma anche se ti applicano reddito diverso ( come pare faccia intesa? ), perchè anticipano una tassa, e perchè questa è certa mentre la liquidazione finale è incerta...
(va bè, pare un dialogo tra sordi, mi raccomando, coi 20 euro teoricamente impegnati con l'ABF, fatevi un regalone lussuosissimo, che so, un panino da McDonald... )
 
Normativa e commento...
[cut]

Tutto giusto, ma non leggo alcun riferimento normativo al caso in cui un rimborso parziale superi il prezzo di carico. Anzi, neppure si menzionano i rimborsi parziali.
Mi piacerebbe trovarlo in una norma specifica.
 
Quaglia, io non so se hai dei problemi, ma nella deprecabile eventualità tu li avessi, fa lo sforzo di risolverli da solo, senza fare confusione inutile qua dentro...

e continui anche con affermazioni palesemente sbagliate ( "Il gain NON può essere compensato con minus pregresse" ) ( o meglio, attuate impropriamente solo dall'interpretazione, per fortuna minoritaria, di qualche banca, come pare faccia Fineco...e in ogni caso valida solo in caso di liquidazione finale ) che inducono in errore...e magari bloccano le possibili contestazioni dei forumisti alle (poche) banche che applicano una interpretazione erratica...

ti replico una mia risposta a te: magari leggendola lentamente, sillabando ad alta voce, riesci a sciogliere il tuo rovello interiore:
può darsi che per te il fatto che "matematicamente non cambi nulla" sia una specie di lenitivo psicologico, ma in realtà la fregatura resta enorme e bruciante, specie se ti applicano ( come pare faccia fineco?) reddito da capitale, ma anche se ti applicano reddito diverso ( come pare faccia intesa? ), perchè anticipano una tassa, e perchè questa è certa mentre la liquidazione finale è incerta...
(va bè, pare un dialogo tra sordi, mi raccomando, coi 20 euro teoricamente impegnati con l'ABF, fatevi un regalone lussuosissimo, che so, un panino da McDonald... )

Mi pare che sia tu ad avere dei problemi, a cominciare da una presunzione ed una spocchia senza limiti

Il gain della risposta era riferito alla domanda di DOCTOR T e si riferiva alla liquidazione...

Ma immagino che non ti interessi,,sei troppo intelligente per sforzarti di capire noi poveri mortali...scendi dal piedistallo che quando caschi ti fai male
 
Tutto giusto, ma non leggo alcun riferimento normativo al caso in cui un rimborso parziale superi il prezzo di carico. Anzi, neppure si menzionano i rimborsi parziali.
Mi piacerebbe trovarlo in una norma specifica.

Il rimborso parziale è la liquidazione... è materialmente la stessa cosa...a rate
 
Il rimborso parziale è la liquidazione... è materialmente la stessa cosa...a rate

Secondo me questa cosa ha un senso... solo che la parola "liquidazione" ha in sé un che di definitivo, che il rimborso parziale non ha.
Altrimenti, anche Olinda dovrebbe essere stato liquidato, e le relative minusvalenze dovrebbero essere attribuite (ma Fineco non lo fa).
 
Il rimborso parziale è la liquidazione... è materialmente la stessa cosa...a rate

Sì, teoricamente è così. Ma voglio vederli se compro sul mercato a 100, poi rimborsa 80, poi rivendo sul mercato a 30. Chi può stabilire se il gain sta nel rimborso o nell'operazione sul mercato?
Questa storia della tassazione sui rimborsi parziali interpretati come anticipi di liquidazione è molto irritante fa perdere un mare di tempo (e, si rischia, anche di soldi).
Per tagliare la testa al toro, d'ora in poi venderò sempre sul mercato e farò in modo di non avere valori di carico negativi.
 
Il rimborso parziale è la liquidazione... è materialmente la stessa cosa...a rate

forse il problema è che per capire le tue sciocchezze è necessario uno speciale neurone (solitario)...:rolleyes:

continui con le affermazioni palesemente sbagliate, e che inducono in errore: il rimborso parziale differisce dalla liquidazione finale per:
a) diverso trattamento fiscale ( riduce il pmc, e in caso di compravendita successiva in borsa si applica tutto reddito diverso); la liquidazione finale è tutto reddito da capitale
b) la liquidazione finale, a differenza del rimborso, è un coacervo che include non solo la restituzione del capitale versato residuale, ma anche gli utili fino a quel momento non distribuiti, e ogni altra voce di bilancio distribuibile

se io mi faccio male cadendo da cavallo, tu sembri battere regolarmente la testa cadendo dal seggiolone da bebè...
 
Normativa e commento...
2. Il regime tributario in tema di imposte sui redditi dei partecipanti
Una chiave di lettura alle modificazioni introdotte, che andremo ad analizzare, può essere trovata nell’ottica di quanto accade in altri paesi dell’Unione Europea, ove il sistema di imposizione dei fondi di investimento non è basato sul modello esenzione-tassazione-tassazione (schema ETT, cioè esenzione dei versamenti al fondo, tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo, tassazione dei redditi percepiti dagli investitori) ma su quello esenzione-esenzione- tassazione (EET), nel quale i redditi derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo non sono tassati sino al momento in cui l’investitore non percepisce, in una qualsiasi modalità, i frutti di questa forma di investimento.
Anche il regime fiscale dei partecipanti è stato modificato dall’Art. 41-bis, comma 9 del D.L. 269/2003. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dal seguente ed ulteriormente integrato con le aggiunte ad opera del comma 481 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266:
"Art. 7. - (Regime tributario dei partecipanti):
1. Sui proventi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
(E’ evidente che a nessuno dei predetti soggetti spetterà alcun credito di imposta.
Infatti, non avendo il fondo pagato alcuna imposta sostitutiva, non si realizza alcun fenomeno di doppia imposizione n.d.A.)
La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(Dunque, ai fini dell’applicazione della ritenuta in oggetto i predetti soggetti sono tutti trattati come lordisti.
Pertanto, per gli organismi di investimento collettivo e per i fondi pensione, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari saranno computati nel risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva, rispettivamente del 12,50 o del 5 per cento, e del 11 per cento n.d.A.).
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema .
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Occorre inoltre sottolineare che, le disposizioni riguardanti le modifiche all’art. 6 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Le disposizioni riguardanti le modifiche dell’art. 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno avuto inizio successivamente al 31 dicembre 2003.
Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.
commentiamo rapidamente queste modifiche.
L’art. 41 bis del decreto legge 269/03 contiene una sostanziale riforma del regime fiscale dei fondi comuni immobiliari.
I fondi immobiliari infatti non saranno soggetti ad imposta sul reddito ed a IRAP.
I redditi provenienti dal fondo, pertanto, saranno assoggettati a tassazione solamente in capo all’investitore, all’atto della percezione.
Resta ferma la regola in base alla quale i redditi di capitale percepiti dal fondo sono tassati a titolo di imposta; tuttavia come meglio descritto dalla circolare 47/E del 2003, paragrafo 3.3, i redditi più frequenti non sono assoggettati a ritenuta.
Quindi l’applicazione di imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo di imposta sarà circoscritta a poche categorie di redditi, come gli interessi dei titoli obbligazionari e similari emessi da società residenti diverse dalle banche, da quelle con azioni negoziate in mercati regolamentari italiani e dalle società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, gli interessi delle cambiali finanziarie e delle accettazioni bancarie, i proventi dei titoli atipici nonché dei fondi immobiliari esteri, che sono equiparati agli atipici.
Peraltro sui proventi di fonte estera soggetti a ritenuta d’imposta se percepiti per il tramite di intermediari residenti, non essendo il fondo soggetto ad imposta sui redditi, non potrà applicarsi l’imposta sostitutiva di cui all’art. 16 bis del testo unico[ora art. 18 Tuir].
In base alla nuova versione dell’art. 7 del decreto legge 351del 2001:
Sui proventi dei fondi costituiti in costanza di partecipazione o compresi nel valore di riscatto o liquidazione della quota, l’investitore subirà una ritenuta del 12,5 % a cura della società di gestione;
La ritenuta sarà calcolata sulla differenza fra il valore di liquidazione o riscatto e il costo d’acquisto o sottoscrizione che, se non documentato, sarà autocertificato dal partecipante;
La ritenuta sarà a titolo di acconto nei confronti:
degli imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale;
delle società di persona commerciali;
delle società di capitali ed enti commerciali residenti;
delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti.
sarà a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti (persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali, società semplici, soggetti esenti, soggetti esclusi in base all’art. 88 del Testo unico [ora art. 74 del Tuir], soggetti residenti in paesi che non concedono lo scambio di informazioni, indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996);
Gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al D.Lgs. n. 58/1998) italiani (compresi gli stessi fondi immobiliari) e i fondi pensione saranno lordisti: pertanto, per gli Oicr immobiliari e i fondi pensione il reddito sarà incluso nel loro risultato di gestione imponibile rispettivamente al 12,5% o 5 % e all’11%;
Ai non residenti, quando autocertifichino di essere residenti in stati che concedono lo scambio di informazioni, si estende la possibilità di cui all’art. 6 del D.Lgs. 239/96, relativo ai titoli dei “grandi emittenti”; il che consentirà loro di evitare di attendere i tempi della procedura di rimborso;
Nessun investitore avrà più diritto a crediti di imposta, non avendo il fondo pagato alcuna imposta sostitutiva.
La soppressione dell’imposta sostitutiva dell’1%, ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Il nuovo regime dei proventi per i partecipanti ha effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004, sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno avuto inizio successivamente al 31 dicembre 2003 .
La norma non detta specifiche disposizioni per i redditi derivanti dalla negoziazione di quote di fondi di investimento immobiliare. Tali redditi rientrano quindi, secondo le norme di carattere generale, nell’ambito applicativo dell’art. 81, comma 1, lettera c-ter ) del Tuir [ ora art. 67, comma 1, lettera c-ter, del Tuir]

Per quanto riguarda il comportamento delle banche, sulla mancnza di certezze...hai sicuramente ragione...

Ci rendiamo conto, vero, che siamo in un paese basato sulle tasse nel quale non si riesce neanche a capire come devono essere applicate? Non parliamo poi delle peripezie che occorre fare per pagarle.
 
Se la liquidazione finale è tutto reddito da capitale una eventuale minus viene inserita tra le minus o sparisce ???
 
Sì, teoricamente è così. Ma voglio vederli se compro sul mercato a 100, poi rimborsa 80, poi rivendo sul mercato a 30. Chi può stabilire se il gain sta nel rimborso o nell'operazione sul mercato?
Questa storia della tassazione sui rimborsi parziali interpretati come anticipi di liquidazione è molto irritante fa perdere un mare di tempo (e, si rischia, anche di soldi).
Per tagliare la testa al toro, d'ora in poi venderò sempre sul mercato e farò in modo di non avere valori di carico negativi.

se rimborsa 80...su queste non paghi nulla, mail tuo prezzo di carico scende a 20.

Se vendi a 30, su 10 paghi il 26%, questi (ma se la norma è fatta a capocchia non è colpa mia) compensabili con eventuali minus
 
forse il problema è che per capire le tue sciocchezze è necessario uno speciale neurone (solitario)...:rolleyes:

continui con le affermazioni palesemente sbagliate, e che inducono in errore: il rimborso parziale differisce dalla liquidazione finale per:
a) diverso trattamento fiscale ( riduce il pmc, e in caso di compravendita successiva in borsa si applica tutto reddito diverso); la liquidazione finale è tutto reddito da capitale
b) la liquidazione finale, a differenza del rimborso, è un coacervo che include non solo la restituzione del capitale versato residuale, ma anche gli utili fino a quel momento non distribuiti, e ogni altra voce di bilancio distribuibile

se io mi faccio male cadendo da cavallo, tu sembri battere regolarmente la testa cadendo dal seggiolone da bebè...

renditi conto che i tuoi interventi sono PERFETTAMENTE INUTILI ED INUTILIZZABILI
 
Il rimborso parziale è la liquidazione... è materialmente la stessa cosa...a rate

Questa è una interpretazione che purtroppo nella normativa non c'è tanto e vero che Fineco la interpreta cosi e Intesa invece si attiene strettamente a questo:

La ritenuta sarà calcolata sulla differenza fra il valore di liquidazione o riscatto e il costo d’acquisto o sottoscrizione che, se non documentato, sarà autocertificato dal partecipante

rimandando l'applicazione della ritenuta alla liquidazione finale. E le due interpretazioni producono effetti diversi sulla tassazione applicata.
 
forse ho trovato il bandolo della matassa ...

ART. 67 comma 1-quater del TUIR

1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.

quindi l'eventuale tassazione del rimborso si applicherebbe solo nel caso di Fondi sottoscritti all'emissione e non nel caso di acquisto sul mercato.
 
Stato
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