Mifid 2 sarà un flop come la precedente?

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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Si tratta di cambiamenti per i quali qualche volta si può persino arrischiare di utilizzare il termine "epocali".

I giornalisti devono fare notizia :D

Forse potrebbero essere viste come un eccesso di regolamentazione anche - dati gli effetti – le previsioni sull'informativa ai clienti, che si è tradotta in una moltiplicazione di fogli da sottoscrivere, senza però che poi ci fosse un'informazione che realmente mettesse il risparmiatore in condizione di rendersi conto di quello che stava firmando.

Il rischio temo ci sia anche questa volta :rolleyes:

Troppa protezione fa male ai clienti? | Assinews - il portale del sapere assicurativo

La Mifid II infatti aumenta il numero delle informazioni che vanno fornite ai clienti. Già la Mifid aveva assoggettato a "disclosure" molti dei costi dei prodotti finanziari. La versione 2.0 (come si usa dire, ma stavolta con una certa appropriatezza) include i costi relativi agli investimenti e ai servizi accessori (ancillary) compresi i costi di ricerca. Ma deve essere fornito anche un'indicazione complessiva dei costi, senza che questi vadano perduti in una serie di voci che alla fine possano confondere i clienti. Va ricordato che anche questa indicazione ha suscitato critiche, perché potrebbe fornire un'idea di costi maggiori per alcune reti distributive. L'obiezione è infatti che alcuni costi in realtà per i consulenti indipendenti potrebbero diventare più "visibili" che per i circuiti bancari. Resta però che l'indicazione dei costi, grazie alla Mifid2 sarà certamente più chiara per i risparmiatori.

Sarà verò :mmmm:

Costi chiari per chi risparmia | Assinews - il portale del sapere assicurativo
 
Come al solito chi scrive farebbe meglio a capire cosa scrive.

"Consulenza indipendente" e "consulenti indipendenti" non sono la stessa cosa.

In base a mifid2 la "consulenza indipendente" la può esercitare anche un soggetto non indipendente.
 
Sfide e limiti di MiFID II per il private banking

Più costi e meno ingressi, più trasparenza e meno conflitti, ma soprattutto più valore alla consulenza. Gianfranco Venuti di BPM e Marc Brodard di Schroders analizzano l'impatto della direttiva sul modello di business delle private bank europee.

Maddalena Liccione | 22 dicembre del 2015 - 07:02 hrs

Uno degli aspetti della crisi che maggiormente ha trasformato il settore finanziario è stata l'ondata di nuove regole nazionali e sovranazionali approvate dal 2007 ad oggi, norme relative al rischio sistemico e al rafforzamento delle riserve di capitale, a questioni di governance e di controllo, ma soprattutto direttive relative al mercato e alle relazioni con i clienti che sono ancora in fase di sviluppo e di attuazione. "Se la normativa MiFID ha rappresentato per il sistema una rivoluzione che ha modificato e disciplinato le modalità di erogazione della consulenza finanziaria in Italia, MiFID II deve essere invece vista come un naturale proseguimento verso la strada intrapresa ed un rafforzamento di alcuni principi, tra cui una maggiore trasparenza verso i risparmiatori in tema di costi e conflitti di interesse", spiega Gianfranco Venuti, responsabile Private Banking & Wealth Management di Banca Popolare di Milano.

E continua: "quella che si riscontra nei nuovi obblighi di trasparenza è una piccola rivoluzione, grazie alla quale il cliente verrà messo in condizione di conoscere in modo trasparente tutti i costi legati al servizio offerto e potrà essere in grado di valutare e dare un valore alla qualità della consulenza ricevuta". Secondo Venuti, MiFID II avrà un effetto positivo nei confronti della clientela. Tutti i nuovi modelli commerciali che si stanno sviluppando o affinando e che guardano alle modifiche introdotte dalla direttiva pongono l’accento su due aspetti: il cliente nella sua interezza diventa centrale e la consulenza evoluta rappresenta un servizio distintivo nel rapporto con il cliente stesso. "Il cliente potrà quindi beneficiare nel suo rapporto con gli intermediari finanziari di consulenti formati e aggiornati e di modelli consulenziali che prevedono gamme di prodotti ampie e di qualità con rigorosi processi di selezione".

Per Marc Brodard, membro del comitato esecutivo della Schroders & Co Bank AG - una divisione del Private Banking di Schroders in Svizzera, che gestisce un patrimonio di circa 50 miliardi di euro -, la principale conseguenza di tutto questa nuova regolamentazione è stata "un aumento dei costi, in quanto le banche sono state costrette a rafforzare i propri sistemi di compliance, di gestione del rischio, delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione con i clienti, etc. Ovviamente, tutte queste nuove regole hanno avuto un impatto sui bilanci e conti economici delle entità". Secondo l'esperto, "il rispetto dei requisiti della direttiva MiFID II comporterà un significativo aumento dei costi e, in secondo luogo, e una diminuizione dei ricavi, e ciò genererà pressione sui margini nel private banking". In Svizzera, dove è in vigore FIDLEG, una norma molto simile a MiFID II, "negli ultimi cinque anni, il settore del private banking ha perso circa il 50% del margine lordo, e il processo non è ancora terminato".

Brodard ritiene inoltre che l'aumento dei costi e dei requisiti normativi rendono imperativo che le private bank siano selettive rispetto ai mercati in cui operano, perché "non possono sopportare il costo di essere presenti in 10 o 15 mercati e soddisfare i requisiti di ciascuno. ...
...

Sfide e limiti di MiFID II per il private banking
 
di Andrea Giacobino
Ultimo aggiornamento : 31-12-2013 10:00

L'ANNO DELLE REGOLE - Il 2013 della finanza si è aperto con una grande “regolata” e con un’altra grande “regolata” finisce. Il debutto d’anno, infatti, è stato segnato in Gran Bretagna dall’introduzione della Rdr, acronimo di Retail distribution review, che ha rivoluzionato l’intero sistema della distribuzione dei prodotti finanziari costringendo le case di produzione e le reti di vendita a fare i conti con la nuova realtà.

LA RISPOSTA DEL REGNO UNITO - Da quella data, infatti, i promotori finanziari del Paese non possono più basare la loro retribuzione sulle commissioni dalle case prodotto e le uniche entrate consentite sono quelle a parcella. Si può tracciare un primo bilancio della Rdr dopo un anno dalla sua introduzione? Pare difficile, ma alcune conseguenze sono già evidenti. Una fra tutte: oltre il 40% delle aziende di consulenza è preoccupato. Il motivo? Non si riescono a coprire i costi. Inoltre: come assicurare che il costo dei servizi ai clienti non superi le fee da far pagare? Poiché bisogna far quadrare i conti, il rischio è che si tagli sul servizio al cliente. L’impressione, comunque, è che la Rdr sia stata introdotta perché oltre Manica le società di gestione manipolavano i “financial agents”, che prima di vendere non devono neanche superare un esame, come invece fanno i promotori finanziari italiani.

...

Dal Regno Unito agli Usa: per i pf il 2013 è stato l'anno delle regole - bluerating.com


Quella introdotta in UK era stata una novità rilevante.
Ma se con MIFID II nell' area Euro e in Italia cambieranno solo o soprattutto alcune scritte in moduli che pochi leggono , cambierà poco.

Ai risparmiatori converrebbe se le retribuzioni di chi consiglia strumenti finanziari non fossero basate sulle commissioni dalle case prodotto.
Così sparirebbero dal mercato fondi con commissioni elevate e le commissioni e le spese correnti dei fondi scenderebbero e per i risparmiatori sarebbe chiaro quanto verserebbero ai [cosiddetti] consulenti finanziari in genere e non solo ai consulenti finanziari autonomi.
 
Ultima modifica:
di Andrea Giacobino
Ultimo aggiornamento : 31-12-2013 10:00

L'ANNO DELLE REGOLE - Il 2013 della finanza si è aperto con una grande “regolata” e con un’altra grande “regolata” finisce. Il debutto d’anno, infatti, è stato segnato in Gran Bretagna dall’introduzione della Rdr, acronimo di Retail distribution review, che ha rivoluzionato l’intero sistema della distribuzione dei prodotti finanziari costringendo le case di produzione e le reti di vendita a fare i conti con la nuova realtà.

LA RISPOSTA DEL REGNO UNITO - Da quella data, infatti, i promotori finanziari del Paese non possono più basare la loro retribuzione sulle commissioni dalle case prodotto e le uniche entrate consentite sono quelle a parcella. Si può tracciare un primo bilancio della Rdr dopo un anno dalla sua introduzione? Pare difficile, ma alcune conseguenze sono già evidenti. Una fra tutte: oltre il 40% delle aziende di consulenza è preoccupato. Il motivo? Non si riescono a coprire i costi. Inoltre: come assicurare che il costo dei servizi ai clienti non superi le fee da far pagare? Poiché bisogna far quadrare i conti, il rischio è che si tagli sul servizio al cliente. L’impressione, comunque, è che la Rdr sia stata introdotta perché oltre Manica le società di gestione manipolavano i “financial agents”, che prima di vendere non devono neanche superare un esame, come invece fanno i promotori finanziari italiani.

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Dal Regno Unito agli Usa: per i pf il 2013 è stato l'anno delle regole - bluerating.com


Quella introdotta in UK era stata una novità rilevante.
Ma se con MIFID II nell' area Euro e in Italia cambieranno solo o soprattutto alcune scritte in moduli che pochi leggono , cambierà poco.

Ai risparmiatori converrebbe se le retribuzioni di chi consiglia strumenti finanziari non fossero basate sulle commissioni dalle case prodotto.
Così sparirebbero dal mercato fondi con commissioni elevate e le commissioni e le spese correnti dei fondi scenderebbero e per i risparmiatori sarebbe chiaro quanto verserebbero ai [cosiddetti] consulenti finanziari in genere e non solo ai consulenti finanziari autonomi.

Come ho già avuto modo di scrivere da altre parti sul fol, molti scrivono in merito alla RDR inglese senza sapere bene cosa scrivono, in UK a me non risulta che siano stati eliminati i rebates, nè tantomeno che siano spariti i fondi con commissioni più alte.
 
Massimiliano Volpe
30 giugno 2015 - 17:20 MILANO (Finanza.com)
In attesa dell'introduzione in Italia della direttiva Mifid 2, per i promotori finanziari emergono spunti interessanti nel il collocamento delle polizze vita dall'esperienza britannica della Rdr. Secondo quanto rilevato dall'ultima edizione dell'osservatorio europeo degli Intermediari Assicurativi di Cgpa Europe, a distanza di due anni la normativa Rdr ha avuto effetti positivi per i consulenti finanziari e assicurativi Uk.

Secondo la ricerca la redditività non ha sofferto per l’abolizione delle provvigioni, ma è anzi aumentata per il 61% degli intermediari grazie agli onorari pagati dai clienti più abbienti (con asset in gestione di oltre 160mila euro) e alla contemporanea riduzione dei costi.

L’eliminazione delle provvigioni per i consulenti finanziari ha dato una nuova configurazione al mercato: molti piccoli intermediari sono usciti dal mercato; i clienti con minori capitali da assicurare, che prima beneficiavano della consulenza pagando provvigioni limitate, non hanno potuto permettersi gli onorari richiesti e hanno perso il servizio di consulenza. Gli operatori esclusivamente digitali hanno guadagnato quote di mercato offrendo prodotti standardizzati e un’assistenza ai clienti rimasti senza consulenza.


Promotori finanziari: con la Rdr i consulenti Uk guadagno di più con le polizze vita - FINANZA.COM
 
2 febbraio 2015 by Salvatore Gaziano

Ma quanto mi costi? Quando si parla di consulenza finanziaria più si spende più si guadagna? Come investire bene il Tuo patrimonio e con lungimiranza e avere il servizio veramente giusto per Te pagando il “giusto”?

Minori costi vogliono dire sempre maggiori guadagni quando si parla di consulenza finanziaria?

Probabilmente quello che sto per dirti ti stupirà, ma le cose non sono così semplici come possono apparire.

Investire i propri risparmi e pagare in modo palese o occulto un costo di gestione o una consulenza finanziaria non è come acquistare un’aspirina.

Oggi quando si parla di costo della consulenza finanziaria si parla nella realtà sempre di costi palesi e costi occulti.

In Italia vige un sistema fondato ancora soprattutto sulle retrocessioni (in inglese rebates) che sono il sistema fondante su cui si basa il sistema del risparmio gestito tramite banche e promotori finanziari.

...

La maggior parte dei risparmiatori in Italia paga commissioni in modo “occulto”

Ti vengono consigliati dei prodotti o suggerito un portafoglio di fondi? Come risparmiatore puoi pagare delle commissioni di ingresso (poche realtà ci riescono ancora visto che molte banche online non le applicano) e poi delle commissioni di gestione (e incentivo) che vengono caricate direttamente sul fondo e prelevate dalle quote. Una parte consistente di questa commissione di gestione non viene trattenuta dalla società che gestisce il fondo ma girata alla società che lo distribuisce e questa a cascata la rigira alla rete di vendita fino al promotore finanziario che segue il cliente.

La maggior parte delle commissioni su cui si fonda l’industria del risparmio gestito in Italia ha questa origine. Al risparmiatore la cosa sembra piacere perché “occhio non vede, portafoglio non duole” e pensa di non pagare nulla o quasi; all’industria del risparmio gestito la cosa piace ancora di più perché il risparmiatore medio in questo modo non sa nemmeno esattamente cosa paga (anche se magari è carissimo come capita con molti fondi).

E in Italia dove il rapporto personale è fondamentale e viene prima dei rendimenti effettivi, basta avere una nutrita schiera di promotori per riuscire a vendere anche i prodotti più cari e meno efficienti del mercato.

In realtà da tempo si discute in Europa in merito alla trasparenza di questo modo “poco palese” di applicare ai risparmiatori le commissioni e i costi del risparmio gestito e in alcune nazioni come la Gran Bretagna già dal’’inizio del 2013 tutto è cambiato. E’ vietato incassare commissioni di retrocessione dagli intermediari.

“Abolire tutte le retrocessioni ai distributori e alle piattaforme distributive” dovrebbe far parte della cosiddetta Mifid2 nel segno di una totale trasparenza verso i Clienti dei financial advisor (ovvero i consulenti finanziari) e delle banche, ma come è facile intuire ci sono diverse resistenze a questo processo.

La Gran Bretagna già 2 anni fa ha deciso di andare per conto proprio (senza perdersi nella burocrazia delle commissioni europee che continuano ancora oggi nelle discussioni senza fine) perché ha ritenuto che la trasparenza nei confronti dei risparmiatori fosse qualcosa di non negoziabile, anche per favorire la concorrenza e la riduzione dei costi a favore dei cittadini.


Ai promotori del Regno Unito dall’inizio del 2013 con l’entrata in vigore della Retail Distribution Review (RDR) è vietato, infatti, percepire retrocessioni o pagamenti delle commissioni se non direttamente dal Cliente: vale il cosiddetto modello fee only ovvero “solo parcella”.

...


https://www.moneyreport.it/report-a...e-la-consulenza-finanziaria-prima-parte/13780
 
Come ho già avuto modo di scrivere da altre parti sul fol, molti scrivono in merito alla RDR inglese senza sapere bene cosa scrivono, in UK a me non risulta che siano stati eliminati i rebates, nè tantomeno che siano spariti i fondi con commissioni più alte.

Ma dato che lavori in Italia conoscerai alla perfezione le normative italiane che riguardano la promozione e la consulenza finanziaria, ma non è detto che ti risulti tutto sulla normativa britannica.

Comunque avevo anche letto un artcolo su supporto cartaceo in italiano che diceva che in UK una parte di coloro che erano abituati a guadagnare con commissioni che gravavano sui prodotti finanziari, dopo l' entrata in vigore di RDR , non riuscendo a farsi pagare abbastanza parcelle dai loro clienti che prima non le pagavano, hanno cambiato lavoro , sono usciti dal mondo delle professioni finanziarie.
Ci sono stati meno problemi per chi aveva soprattutto clienti con un patrimonio ingente, dato che su somme elevate anche una percentuale contenuta addebitata come parcella forniva guadagni apprezzabili.

Comunque l' introduzione di RDR in UK pare andasse nella direzione di far scendere mediamente le commissioni gravanti sui fondi sottoscritti dai risparmiatori e su qualche piattaforma UK sono arrivati i prodotti finanziari Vanguard che hanno commissioni molto basse rispetto alla media degli OICR acquistati in Italia.
Con l' introduzione di limitazioni per i rebates ci sarebbero meno risparmiatori che abbiano a che fare con un interlocutore incentivato a rifilargli fondi in classi retail con commissioni maggiorate, se l' advisor guadagna incassando parcelle.

RDR Fuels Demand for Low-Cost Funds | Morningstar

Per le piattaforme sono state introdotti divieti di addebiti di commissioni e di rebates, sostituiti da addebiti espliciti per i servizi forniti dalle piattaforme.
Ci sono eccezioni almeno fino all' aprile 2016.


From 6 April 2014 platform services must only be paid for by an explicit charge agreed with the consumer, with some limited exceptions under rules introduced by regulator the Financial Conduct Authority (FCA). This guide explains how those rules work.

In 2012 the rules governing payments to financial advisers changed when parts of the Retail Distribution Review (RDR) came into force. A consumer choosing a product acting on adviser advice could no longer trigger a commission: payment had to be explicit and direct from client to adviser, as outlined in Out-Law's guide to adviser charging.

The new FCA rules will have a similar effect on the platforms that advisers and consumers use to arrange financial services purchases.

Commissions and rebates are banned

Under the rules platform services must be remunerated solely by an explicit platform charge agreed with the consumer and cash rebates from product providers to customers will be prohibited.
The FCA said that it is introducing the changes to improve remuneration transparency and to help consumers compare platform services and decide which offers the best value.
The FCA policy statement on the changes said that they were designed to protect consumers and increase competition in the platforms market. The rules complement the FCA's wider RDR aims of restricting product providers' ability to influence distribution and matching the interests of intermediaries with those of its clients.

Platform charges

Subject to limited exceptions, platform service providers must only be remunerated for the platform service by 'platform charges', which must be paid by clients only. Payments received by platform providers in performance of their business from alternative sources in the distribution chain will not be considered to be "platform charges".
According to the Policy Statement a platform charge is "any form of charge payable by or on behalf of a retail client to a firm in relation to the provision of a platform service and which is agreed between the platform service provider and the retail client".
The guidance lists the following examples of remuneration that should not be accepted by platform service providers:
a share of the annual management charge (the sums typically payable to the product providers)
any payment, other than product charges or platform charges, in its capacity as a retail investment product provider, for the provision of retail investment products to retail clients via its platform service.
The new rules reflect the FCA's objective of setting clear pricing for platform services, and products if the platform provider is also the product provider, and agreeing these with the customer up front.

Exceptions

Platforms will be entitled to continue to receive payments from product providers for legacy business until 6 April 2016.
Following industry feedback the FCA has identified specific circumstances in which the platform service provider may accept payments from investment product providers. Such payments are to be permitted in the case of 'legitimate expenses' being incurred by the platform service provider. Such legitimate expenses are limited by the new rules to payments for:
pricing error corrections;
administering corporate actions;
research and reporting management information; and
advertising

...

Platforms and remuneration
 
... ma, insomma, sarà mai possibile acquistare tutto l'universo esistente di risparmio gestito senza pagare costi di consulenza non chiesti e non desiderati ... :angry:
 
Ci siamo quasi...

Riprendiamo da qui con news e commenti :)

Nonostante il titolo :D



PREMESSA

La capacità di comprendere le caratteristiche dei prodotti e dei clienti costituisce un requisito fondamentale per agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti stessi. La complessità delle attività e dei prodotti di investimento e la loro sempre maggiore innovatività richiede che il personale che fornisce informazioni sui prodotti di investimento alla clientela al dettaglio ovvero che fornisce raccomandazioni personalizzate, possieda un adeguato livello di conoscenze e competenze sui prodotti offerti e che tale livello sia valutato nel continuo, per attivare un ciclo virtuoso di qualificazione e sviluppo della professionalità del personale che garantisca la qualità dei servizi prestati.
 

Allegati

  • cons_20161222.pdf
    172,8 KB · Visite: 114
  • esma35-43-620_report_on_guidelines_on_product_governance.pdf
    713,5 KB · Visite: 51
  • 03. 2016-1436_cp_guidelines_on_product_governance.pdf
    661,2 KB · Visite: 47
Ultima modifica:
Da quel che intuisco, perchè di certezze non ne ho, mi pare che tutti si stiano muovendo verso una sovrapposizione di strutture d'investimento atte a giustificare le retrocessioni delle case prodotto.
Che sia sotto forma di fondo di fondi, di gestione patrimoniale, di servizio di consulenza, di unit linked, si tratta sempre di un "qualcosa" aggiunto ad una modalità precedentemente più semplice e basilare.
Non ho ancora capito come andrebbe gestito un portafoglio di fondi senza uno di questi addendum sopra....girano voci incontrollate, che anche una vendita o uno switch devano essere corroborati da non so quali analisi o dimostrazioni sul fatto che "migliorino lo stato quo"....mi sembra un po' fantascientifico.
Penso piuttosto che ci sarà una categorizzazione ottusa della clientela a cui saranno proponibili solo alcuni prodotti aprioristicamente giudicati adatti allo scopo. Se si va verso una cristalizzazione dei servizi d'investimento con un sistema di tipo meccanicistico, vedo roboadvisors vs advisors vincere 15-0 .
 
la-mifid-2-è-finalmente-legge


Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/Ue relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR).

La direttiva e il regolamento, informa un comunicato, modificano la precedente disciplina, includendo settori in precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato dall'incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici. L'obiettivo è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto "passaporto unico") con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell'Unione.

I principali soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono le società di investimento mobiliare, le banche che prestano servizi di investimento, le società di gestione del risparmio che prestano servizi di investimento, i gestori di mercati regolamentati, gli operatori nel settore dell'energia e delle materie prime (energy e commodity player).

Il testo approvato in via definitiva tiene conto di alcune osservazioni delle Commissioni parlamentari, in accoglimento delle quali sono state, tra l'altro, inserite alcune disposizioni di coordinamento normativo e meglio calibrate altre, anche in relazione alla disciplina transitoria, in tema di imprese di investimento di paesi terzi. Per quanto concerne la materia dei prodotti di investimento assicurativi, si segnala che una revisione organica della disciplina potrà avvenire in sede di attuazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa, i cui criteri di delega sono attualmente oggetto di esame parlamentare nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea 2016.

Le disposizioni del decreto legislativo, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un'adeguata profilatura del risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti.

Si prevede poi che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità bancaria europea, per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d'Italia) abbiano la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l'integrità dei mercati, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori.

Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d'investimento ricevuto. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall'investimento.

Nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l'introduzione della consulenza "indipendente" e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento.

Il recepimento della direttiva MiFID II ha, infine, costituito l'occasione per definire una disciplina unitaria nell'ambito del sistema finanziario riguardo all'istituto della segnalazione delle violazioni.
 
mifid2-il-testo-del-decreto-e-in-gazzetta-salvi-i-consulenti-autonomi


È uscito in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore oggi, sabato 26 agosto, il decreto legislativo numero 129 del 3 agosto 2017 , relativo all'”attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, cosi’ come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016″.

Stiamo parlando del decreto legislativo approvato dal governo quattro settimane fa esatte, venerdì 28 luglio, e che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, promulgandolo, il 3 agosto: contiene normeche, modificando il decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (il cosiddetto Testo unico della finanza), realizzano il recepimento in Italia della Mifid 2.

Ma veniamo alla novità maggiore: l’articolo 30-bis è salvo e fa parte del decreto. L’articolo 2 del decreto legislativo 129/2017 prevede infatti l’inserimento nel Tuf del suddetto articolo, secondo cui “i consulenti finanziari autonomi, iscritti nell’Albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell’Albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi”.

Ecco la versione integrale contenuta nel formato telematico della Gazzetta Ufficiale.



In fondo all'articolo un commento del desaparecido @Antonio.Mazzone :D
 
mifid_ii_mercati_pi_trasparenti_con_la_governance_della_filiera_dal_prodotto_al_collocamento


UNA DELLE LEVE CHIAVE DELLA NORMATIVA UE È IL CONTROLLO DELL’INTERA VITA DI UN TITOLO, DALLA SUA IDEAZIONE ALLA VENDITA AL SINGOLO RISPARMIATORE, PER GARANTIRE INVESTIMENTI REALMENTE INTERESSANTI E COMPATIBILI CON I CLIENTI

Vengono introdotti i concetti di “product governance”, il modo in cui un prodotto finanziario deve essere realizzato e distribuito, e di “product intervention”, l’Esma e le autorità di vigilanza nazionali potranno intervenire per limitare o addirittura bloccare la commercializzazione di prodotti “che possono minacciare la protezione degli investitori”. Con la “product governance”, che si applica a tutti i prodotti, si è voluti andare oltre la “filosofia della trasparenza”, cercando di tutelare l’interesse del cliente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto di investimento...
 
tutti-gli-obblighi-che-dovranno-seguire-i-consulenti-con-la-mifid2


Report monografici, sintesi, interviste e view di mercato legate a un’offerta commerciale di prodotti finanziari sono alcune delle più comuni raccomandazioni di investimento offerte ai clienti da consulenti finanziari e private banker.

Le nuove linee guida appena diffuse da Consob, che Citywire è in grado di fornire in versione integrale (qui di seguito), cambiano le regole sulla loro diffusione e pongono paletti più stringenti, con l’obiettivo di garantire una migliore e più trasparente informazione ai clienti finali, i cittadini.


Chiunque produca o diffonda raccomandazioni di investimento dovrebbe predisporre misure e/o procedure per assicurare che le informazioni siano presentate in modo corretto e che gli interessi o i conflitti di interesse siano comunicati efficacemente

Oltre ai produttori di materiali sono coinvolti pertanto, specificatamente, quanti diffondono le informazioni: esperti terzi e professori universitari così come private banker e consulenti finanziari.

Consob puntualizza infatti che tali informazioni devono essere garantite “non soltanto dai soggetti che professionalmente producono raccomandazioni di investimento ma anche dai cosiddetti ‘esperti’, definiti dalla normativa come coloro che propongono ripetutamente decisioni di investimento in relazione a strumenti finanziari e che si presentano come dotati di esperienza o di competenza finanziaria

Inoltre, specificano le note Consob “almeno fine di identificare la figura dell’esperto, possono essere utilizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni indicatori quali: il numero di ‘follower’ delle raccomandazioni proposte dall'esperto; la sua storia professionale, in particolare il fatto che abbia prodotto raccomandazioni a titolo professionale in passato; l’eventualità che le passate raccomandazioni dell'esperto siano state rilanciate da terzi, ad esempio dai media

la disciplina prevede che la persona che produce o diffonde raccomandazioni di investimento possa indicare, all’interno di queste ultime, il luogo dove il destinatario può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente, alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.

spetta all’intermediario l’eventuale onere di dimostrare”, ad esempio di caso di richiesta dell’Authority di vigilanza “che le comunicazioni trasmesse sono in realtà raccomandazioni personalizzate, ossia basate sulla considerazione delle caratteristiche del cliente ovvero presentate come adatte per il cliente”.



Le 16 pagine con le raccomandazioni in calce all'articolo.
 
tutti-gli-obblighi-che-dovranno-seguire-i-consulenti-con-la-mifid2


Report monografici, sintesi, interviste e view di mercato legate a un’offerta commerciale di prodotti finanziari sono alcune delle più comuni raccomandazioni di investimento offerte ai clienti da consulenti finanziari e private banker.

Le nuove linee guida appena diffuse da Consob, che Citywire è in grado di fornire in versione integrale (qui di seguito), cambiano le regole sulla loro diffusione e pongono paletti più stringenti, con l’obiettivo di garantire una migliore e più trasparente informazione ai clienti finali, i cittadini.


Chiunque produca o diffonda raccomandazioni di investimento dovrebbe predisporre misure e/o procedure per assicurare che le informazioni siano presentate in modo corretto e che gli interessi o i conflitti di interesse siano comunicati efficacemente

Oltre ai produttori di materiali sono coinvolti pertanto, specificatamente, quanti diffondono le informazioni: esperti terzi e professori universitari così come private banker e consulenti finanziari.

Consob puntualizza infatti che tali informazioni devono essere garantite “non soltanto dai soggetti che professionalmente producono raccomandazioni di investimento ma anche dai cosiddetti ‘esperti’, definiti dalla normativa come coloro che propongono ripetutamente decisioni di investimento in relazione a strumenti finanziari e che si presentano come dotati di esperienza o di competenza finanziaria

Inoltre, specificano le note Consob “almeno fine di identificare la figura dell’esperto, possono essere utilizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni indicatori quali: il numero di ‘follower’ delle raccomandazioni proposte dall'esperto; la sua storia professionale, in particolare il fatto che abbia prodotto raccomandazioni a titolo professionale in passato; l’eventualità che le passate raccomandazioni dell'esperto siano state rilanciate da terzi, ad esempio dai media

la disciplina prevede che la persona che produce o diffonde raccomandazioni di investimento possa indicare, all’interno di queste ultime, il luogo dove il destinatario può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente, alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.

spetta all’intermediario l’eventuale onere di dimostrare”, ad esempio di caso di richiesta dell’Authority di vigilanza “che le comunicazioni trasmesse sono in realtà raccomandazioni personalizzate, ossia basate sulla considerazione delle caratteristiche del cliente ovvero presentate come adatte per il cliente”.



Le 16 pagine con le raccomandazioni in calce all'articolo.

Consiglio agli interessati di vedersi gli interventi a Consulentia di Torino...
 
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