mi limito a un consiglio: se parliamo di TFR limitiamoci al TFR senza tirare in ballo fondi aperti o di categoria
trattandosi di salario differito non è cumulabile con quello dell'anno d'incasso, ma deve essere tassato separatamente
mi sembra logico che la parte di rivalutazione debba essere tassata all'11%, per uniformità con i fondi pensione e come aliquota di favore rispetto al 12,5% standard
Elenco dei redditi ai quali si applica separatamente
l’imposta ai sensi dell’art. 17 del nuovo TUIR
Art. 17 - Tassazione separata
Comma 1
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, in ogni modo denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso
Chi vuole avere un'idea dell'aliquota può provare qui
http://www.globallab.it/pit/tass_separata_arretrati.htm
cmq il sito della uil
http://www.uilcabapv.it/materiali/tfr/tfr.htm
dice:
Per procedere alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, occorre prima sottoporre l’importo accantonato fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla tassazione con il metodo della cosiddetta “Tassazione Separata” artt. 16 - 18 D.P.R. n. 917/86.
Per fare questo, occorre prima calcolare il “Reddito annuale di Riferimento” e quindi procedere al calcolo dell’”Aliquota Irpef” da applicare, in pratica:
1. si calcola il TFR complessivo, depurato ( per la parte maturata dal 1.1.2001 ) della rivalutazione annuale ( già tassata in forma sostitutiva - attualmente 11% ), aumentato delle quote TFR destinate alla formazione delle pensioni complementari
2. si divide tale importo per il numero d’anni e frazione presi a base di commisurazione del TFR e si moltiplica il risultato per 12 ( mesi )
3. ottenuto così il “Reddito annuale di Riferimento”, si calcola l’aliquota Irpef media con la quale il detto reddito sarebbe tassato con gli scaglioni Irpef vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e si ottiene così l’aliquota Irpef da applicare.
Conoscendo ora l’aliquota Irpef, si procede al calcolo dell’imposta lorda dovuta, applicando l’aliquota alla base imponibile che si ottiene come di seguito indicato:
[ TFR maturato fino al 31.12.2000 - ( euro 309,87 x anni ( e frazione ) maturati fino al 31.12.2000 ) ] + ( TFR maturato dal 1.1.2001 - rivalutazione sul TFR da 1.1.2001, che è già tassata in forma sostitutiva con aliquota 11% applicata annualmente ) = base imponibile
Dall’importo così ottenuto [ ( base imponibile X aliquota Irpef ) / 100 ], corrispondente all’imposta lorda, si detrae la somma di € 61,97 per ogni anno ( e frazione ) lavorati dal 1.1.2001 ( agevolazione valida solo fino al 31.12.2005 ), ottenendo l’imposta netta.
Per la liquidazione del TFR si procederà come segue:
1. TFR lordo totale maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro, compresa la rivalutazione
detratto
2. Eventuali anticipazioni di TFR percepite negli anni precedenti, indicate al lordo
detratto
3. Imposta netta
sommato
4. Eventuali anticipazioni d’imposta pagate negli anni precedenti ( solo se percepite anticipazioni di cui al punto 2 ).
Gli Uffici Finanziari, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla dichiarazione del datore di lavoro ( mod. 770 ), in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del T.F.R., provvederanno a riliquidare l’IMPOSTA DEFINITIVA.
Le addizionali Comunale e Regionale dell’Irpef non si applicano ai redditi assoggettati a tassazione separata.