Rc Auto e LEGGE Bersani del 30.3.07

  • Ecco la 59° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana a doppia velocità per le principali piazze internazionali. In Europa gli indici Euro Stoxx 50 e Dax hanno aggiornato oggi i record assoluti, mentre negli Stati Uniti gli indici di Wall Street S&P 500 e Nasdaq 100 hanno ritracciato dai recenti massimi storici. Martedì scorso è stato diffuso il rapporto di febbraio sui prezzi al consumo degli Usa, che ha evidenziato una lieve accelerazione dell’inflazione. L’indice mostra una crescita del 3,2% su base annua, rispetto al 3,1% di gennaio, mentre il dato core ha rallentato meno del previsto, da 3,9% a 3,8%. Nel complesso, i dati confermano la tesi prudente della Fed sui tagli dei tassi, togliendo qualche certezza a chi spera in una prima mossa nel meeting di giugno. Per continuare a leggere visita il link

minello

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Salute a tutti .
Riporto in calce l'art.5 della Legge Bersani ( Liberalizzazioni - bis ) appena approvata al Senato x chiedere un vs. parere :
........ omissis
Assicurazioni (articolo 5). Divieto alle compagnie assicurative e loro agenti di stipulare clausole di distribuzione esclusive di polizze relative a tutti i rami danni. Il divieto si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni, fatta salva la possibilità di adeguare i contratti già stipulati entro il 1° gennaio 2008. L’impresa di assicurazione in caso di nuovo contratto relativo a un veicolo ulteriore acquistato da una persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente convivente del nucleo familiare, non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto all’ultimo attestato di rischio ottenuto sul veicolo già assicurato. Qualsiasi variazione della classe di merito è subordinata all’accertamento dell’effettiva responsabilità del contraente, in quanto responsabile principale del sinistro, come risulta dalla liquidazione del danno, fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale al quale l’assicurazione dovrà conformarsi. Se manca un responsabile principale del sinistro o in via provvisoria e salvo conguaglio la responsabilità si conteggia pro quota per il numero di conducenti coinvolti. A carico delle assicurazioni l’obbligo di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative della classe di merito. Prevista la realizzazione di un servizio informativo, sul sito del ministero per lo Sviluppo economico, che consenta ai consumatori di comparare le tariffe applicate dalle assicurazioni, in relazione al proprio profilo individuale. Si utilizzerà il sistema tariffario organizzato dall’Isvap, completo di tutte le estensioni. Nei contratti diversi dal ramo vita di durata poliennale gli assicurati possono recedere annualmente dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 giorni (la novità è efficace per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre la facoltà di recesso può essere esercitata solo se il contratto di assicurazione ha avuto una durata di almeno 3 anni). Per questa ultima novità, prevista dal comma 4, il termine di adeguamento è il 1° agosto 2007. Nulle le clausole contrattuali in contrasto con le nuove previsioni introdotte dall’articolo. Gli operatori hanno la facoltà di adeguare le clausole vigenti alla data del 2 febbraio 2007 entro il 3 aprile 2007 (prevista solo una deroga limitata all’applicazione del comma 4, per il quale il termine di adeguamento scade il 1° agosto 2007).

La domanda è la seguente :
Poichè con la stessa Compagnia assicurativa ho in essere 2 contratti ( il primo con vettura A , 1 classe di merito , già rinnovato ; il secondo con vettura B , 12 classe di merito , che scadrà il 04.04.2007 ) , alla scadenza del secondo contratto potrò avvalermi della facoltà di cui all'art. 5 della legge Bersani ????
 
No. il decreto parla in maniera chiara di auto acquistata (nuova immatricolazione o voltura)
cmq accollandoti un passaggio di proprietà con una persona a te convivente il gioco è fatto e la classe uno belle che acquisita ;) (il primo anno andrai in pari ma poi...)

:)
 
Fatemi capire perchè il tremore suscitato dall' emozione della notizia m' appanna la mente...se effettuo il passaggio di proprietà in mio favore di una delle due macchine dei miei genitori già assicurata (ad essi) con la 1° classe e stipulo un contratto a me intestato con la medesima compagnia alla scadenza dell' attuale, becco la stessa classe?
 
Ultima modifica:
Forse mi sbaglio ma ho sentito che chi sospende l'assicurazione auto conserva quella classe per 5 anni.
Non so se è vero.
 
ho visto che la legge parla di "convivente appartenente allo stesso nucleo familiare" quindi la cosa è fattibile anche se non ci sono vincoli di parentela ma solo appartenenza allo stato di famiglia della persona intestataria della polizza? :confused:
 
Un ulteriore curiosità...la compagnia deve essere la medesima del componente del nucleo familiare?
 
Smil ha scritto:
Forse mi sbaglio ma ho sentito che chi sospende l'assicurazione auto conserva quella classe per 5 anni.
Non so se è vero.
non mi sbagliavo.

Dal sole24ore di ieri copio testualmente:
...Durante il passaggio in Parlamento nel testo originario del decreto è spuntata un'altra disposizione: se cessa il rischio di assicurazione viene sospeso o non rinnovato, l'ultimo attestato di rischio conseguito resta valido per cinque anni.
 
Smil ha scritto:
non mi sbagliavo.

Dal sole24ore di ieri copio testualmente:
...Durante il passaggio in Parlamento nel testo originario del decreto è spuntata un'altra disposizione: se cessa il rischio di assicurazione viene sospeso o non rinnovato, l'ultimo attestato di rischio conseguito resta valido per cinque anni.
tra l'altro leggo:
...abolizione del vincolo minimo di durata per le assicurazione.
Cosa vordì? Che possono avere durata minore di un anno? :confused:
 
automatic_jack ha scritto:
Fatemi capire perchè il tremore suscitato dall' emozione della notizia m' appanna la mente...se effettuo il passaggio di proprietà in mio favore di una delle due macchine dei miei genitori già assicurata (ad essi) con la 1° classe e stipulo un contratto a me intestato con la medesima compagnia alla scadenza dell' attuale, becco la stessa classe?
automatic_jack ha scritto:
Un ulteriore curiosità...la compagnia deve essere la medesima del componente del nucleo familiare?
up :)
 
automatic_jack ha scritto:
c'è scritto:
divieto di assegnare una classe di merito più sfavorevole alle seconde auto della stessa tipologia, anche acquistate dai familiari conviventi.
 
automatic_jack ha scritto:
Fatemi capire perchè il tremore suscitato dall' emozione della notizia m' appanna la mente...se effettuo il passaggio di proprietà in mio favore di una delle due macchine dei miei genitori già assicurata (ad essi) con la 1° classe e stipulo un contratto a me intestato con la medesima compagnia alla scadenza dell' attuale, becco la stessa classe?
Sì, ma prima devi comprare una nuova macchina perchè se già ce l'hai col decreto non ci fai nulla.
 
Lupak ha scritto:
Sì, ma prima devi comprare una nuova macchina perchè se già ce l'hai col decreto non ci fai nulla.

"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un
nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia,
acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da
un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo'
assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a
quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo
gia' assicurato."



Quindi se non ho capito male:
Se Tizio è già assicurato con una compagnia X e acquista un'automobile intestandola a suo figlio Caio (quindi una nuova polizza da stipulare per la famiglia), Caio avrà la stessa classe di merito di Tizio, se si assicura con la stessa compagnia X. Questa non mi sembra un'innovazione da poco, se ho inteso bene, potrà fare risparmiare migliaia di euro ai neopatentati!

O invece l'assicurazione deve essere cmq intestata a Tizio? :confused:
 
Caso reale:
prima auto in classe 1 in caso di acquisto seconda auto posso mantenere la classe di merito che ho maturato sulla prima anche assicurandola presso una compagnia diversa da quella che sto utilizzando sulla prima auto?
 
Lupak ha scritto:
Sì, ma prima devi comprare una nuova macchina perchè se già ce l'hai col decreto non ci fai nulla.
E se facessi solo una voltura (passaggio di proprietà) tra mio padre e me?
 
automatic_jack ha scritto:
E se facessi solo una voltura (passaggio di proprietà) tra mio padre e me?

in questo caso puoi usufruire del decreto...
 
che fi.ga.ta. di decreto ...
 
Non è obbligatorio.
A chi non piace non comunica niente all'assicurazione e parte dalla classe 14



addio
 
yyy ha scritto:
Non è obbligatorio.
A chi non piace non comunica niente all'assicurazione e parte dalla classe 14



addio
bhe chi non comunica è un ********** .... pensavo di comprare una macchinina ( una land rover ) a mia moglie e certo che sapere che la sua assicurazione partirà dalla 3° classe invece che dalla 14° non è male come cosa. :D:D
insomma
uno può anche sbagliare nella vita e essere comunista, però talvolta qualcosa di giusto lo fa :clap:
 
Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

Inizialmente il decreto prevedeva che usufruiva della stessa classe di merito della prima chiunque acquistasse (o si intestasse) una seconda autovettura, che poteva essere assicurata anche con un'altra compagnia.
Es, prima autovettura classe 1 assicurata con compagnia X, la seconda auto partiva in classe 1 anche se andavo dalla compagnia Y.

Da quanto leggo nel post iniziale, con la conversione in legge possono usufruire della stessa classe tutti i famigliari conviventi (una cambiamento bello tosto OK! ).


Prima di fare passaggi di proprietà fra famigliari assicuratevi che le compagnie abbiano già dato disposizioni in tal senso alle agenzie xchè rischiate di fare un passaggio per nulla.

Buona Pasqua
 
Nel momento in cui gli utenti capiranno che basterà fare un passaggio di proprietà per ottenere una consistente riduzione della classe e di conseguenza del premio pagato, le assicurazioni si adegueranno aumentando in modo "pesante" le tariffe così chi era veramente prudente o forunato nel non avere mai provocato incidenti sarà penalizzato, altro che calo delle tariffe.

Bersani ha (mio parere personale) creato un'alibi per gli aumenti delle assicurazioni che si potranno appellare al discorso della mutualità per cui dovranno spalmare il costo dei sinistri su uno stesso numero di contratti ma che provocherà minori entrate per cui VIA AGLI AUMENTI.

Succederà (spero di sbagliarmi) come con la ricarica dei telefonini che è stata abolita, ma aumenteranno le tariffe per compensarla (con gli interessi) :yes:
 
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