Software regalo per calcolo affitti

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Tra i dati di natura censuaria, oltre alla categoria e alla rendita, anche la consistenza e la classe



In collaborazione con Agenzia delle entrate

La classe
È un parametro che, nell'ambito di una stessa categoria, distingue gli immobili in funzione del livello delle rifiniture, della dotazione dei servizi, dell'ampiezza dei vani e della loro posizione.
Il numero delle classi può variare da comune a comune in base alle differenze che sussistono tra i valori del mercato delle locazioni all'interno della stessa categoria catastale. La prima classe individua gli immobili a reddito inferiore, l'ultima quelli a reddito più alto.

Gruppi e categorie ordinarie
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi / categorie catastali:


Cod. Tipologia
A/1 abitazioni di tipo signorile
A/2 abitazioni di tipo civile
A/3 abitazioni di tipo economico
A/4 abitazioni di tipo popolare
A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 abitazioni di tipo rurale
A/7 abitazioni in villini
A/8 abitazioni in ville
A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 uffici e studi privati
A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
B/1 collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2 case di cura e ospedali
B/3 prigioni e riformatori
B/4 uffici pubblici
B/5 scuole, laboratori scientifici
B/6 biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8 magazzini sotterranei per depositi di derrate
C/1 negozi e botteghe
C/2 magazzini e locali di deposito
C/3 laboratori per arti e mestieri
C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5 stabilimenti balneari e di acque curative
C/6 stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse
C/7 tettoie chiuse o aperte


La consistenza
Rappresenta la grandezza dell'immobile, ed è espressa con unità di misura diverse per ciascuna categoria:
Categoria Consistenza
A (abitazioni e uffici) vani catastali
B (collegi, scuole ed uffici pubblici, ospedali) somma delle cubature (mc)
C (negozi, laboratori, box, magazzini) somma delle superfici (mq)
 
Qual è il valore minimo da dichiarare nell'atto di compravendita per non subire accertamenti fiscali d'ufficio?


Nel caso di acquisto di un immobile o di un terreno è pratica diffusa dichiarare nell'atto di compravendita una cifra inferiore a quella realmente pattuita e pagata al venditore. In questo modo le imposte, calcolate in percentuale, vengono pagate in base alla cifra dichiarata e non a quella effettivamente pagata, con evidente risparmio. Ma se il valore dei beni trasferiti è superiorre a quello indicato nell’atto, entro due anni, l'ufficio tributi può provvedere d'ufficio alla rettifica e richiere al contribuente la liquidazione della maggiore imposta dovuta (incluse sanzioni e interessi).

L'accertamento del valore avviene se il valore dichiarato nell'atto è inferiore a quello determinato su base catastale, oppure se l'oggetto della compravendita è un terreno edificabile. In base a queste regole si può comprendere che il valore minimo che viene dichiarato in un atto di compravendita è uguale o inferiore al valore catastale. Tale valore, che negli ultimi anni ha subito varie rivalutazioni, si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficenti:
• 126, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 e C/1)
• 63, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
• 42,84, per i fabbricati delle categorie C (negozi e botteghe) ed E.

Con la prossima finanziaria si prevede un incremento di tali rendite. I comuni potranno infatti rivedere le rendite catastali (cioè la base imponibili degli immobili), attraverso due diversi meccanismi. Il primo, applicato soprattutto nei capoluoghi di provincia, sarà chiedere al Catasto di riconsiderare gli immobili ritenuti particolarmente sottovalutati ai fini fiscali, rispetto agli altri nello stesso comune. Il secondo criterio, più agile, consiste nel pretendere che i proprietari dell’immobile ritenuto con parametri catastali inesatti, forniscano aggiornamenti.

Se invece il corrispettivo dichiarato nell'atto non risulta inferiore a quello determinato in base ai parametri catastali l'ufficio potrà procedere a rettifica solo qualora risulti da altri atti o documenti che è stato pagato un valore superiore. Per i terreni non edificabili, il valore si determina moltiplicando per 112,5 il reddito dominicale rivalutato del 25%. Per le cessioni soggette all’Iva la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti.


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Il fisco pesa sull'acquisto di un'abitazione in misura diversa se si acquista da un privato o da un'impresa



Quando si acquista da un venditore soggetto a Iva cioè un’impresa di costruzioni, oltre al prezzo di acquisto della casa bisognerà corrispondere l'Iva e le varie imposte (di registro, ipotecaria e catastale). L'Iva viene calcolata sul corrispettivo pattuito dalle parti.

"Prima casa" Altri immobili
Iva 4% 10%
Imposta di registro 129,11€ 129,11€
Imposta ipotecaria 129,11€ 129,11€
Imposta catastale 129,11€ 129,11€

Per fare un esempio in caso di acquisto di un immobile del valore di 200.000€ da un'impresa di costruzioni pagheremo il valore pattuito 200.000€ + il 10% di Iva 20.000€ + 129,11€ di imposta di registro + 129,11€ di imposta ipotecaria + 129,11€ di imposta catastale per un totale di 220.387,30 €.

Quando invece si acquista da un privato l'imposta di registro, ipotecaria e catastale sono così calcolate:

"Prima casa" Altri immobili
Imposta di registro 3% 7%
Imposta ipotecaria 129,11€ 2%
Imposta catastale 129,11€ 1%

Per il calcolo delle imposte proporzionali, la base di calcolo è il valore dell'immobile dichiarato nell'atto di compravendita. Le imposte vengono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto.

Per riprendere l'esempio precedente, in caso di acquisto di un immobile del valore di 200.000€ da un privato pagheremo il valore dichiarato nell'atto 200.000€ + 14.000€ di imposta di registro + 4.000€ di imposta ipotecaria + 2.000€ di imposta catastale per un totale di 220.000€.
 
Immobili Come vanno denunciati i proventi ottenuti con la locazione Affitti, attenti alla soglia Per i contratti stipulati dal 2005 il canone non deve essere inferiore al 10% del valore catastale. O si rischia un controllo
T asse a quattro velocità per chi affitta una casa. Le imposte sugli immobili dati in locazione pesano in maniera diversa a seconda del tipo di contratto stipulato, identificato da uno specifico codice da riportare in colonna 2 del quadro RB di Unico:
canone libero o con patti in deroga (codice 3 );

equo canone (codice 4 );

le unità immobiliari situate in comuni ad alta tensione abitativa e concesse in affitto a canone convenzionale sono individuate dal codice 8 ;

locazione di unità immobiliari ad uso abitativo a conduttori in condizioni di disagio abitativo. La casistica è molto specifica e conviene seguire le istruzioni.
Nella colonna 5 , indipendentemente dal tipo di locazione, va indicato l'85% del canone pattuito nel contratto (il 75% per Venezia Centro e le sue isole), maggiorato della eventuale rivalutazione Istat, ricordando di detrarre le spese condominiali eventualmente incluse nel conteggio. Quando è previsto un unico affitto per due distinte unità immobiliari - ad esempio, abitazione e box - il canone deve essere ripartito in base al rapporto tra le rispettive rendite. Se ci sono più comproprietari, il canone va indicato per intero in colonna 5 mentre la divisione in base alle quote di possesso deve essere riportata nell'imponibile a colonna 8 .
Nelle locazioni a canone libero, o con patto in deroga, è tassato il valore più alto tra la rendita catastale rivalutata (colonna 1 ) e l'85% del canone (colonna 5 ). Il risultato del confronto, di norma il canone, va trascritto nella colonna 8 . Per chi ha in corso contratti a equo canone l'Irpef colpisce sempre l'85% del canone, anche se la rendita è superiore. Se l’immobile è stato affittato solo per una parte dell'anno vanno messi a confronto l'85% del canone e l’intera rendita catastale. L’Irpef colpirà il valore più alto.
I contratti a regime convenzionale, stipulati in base agli accordi tra le associazioni di categoria, beneficiano di un ulteriore sconto del 30% da applicare al canone già ridotto all'85%. In pratica viene tassato il 59,5% del canone (è sempre previsto un confronto teorico con la rendita rivalutata che però non ha nessun rilievo pratico). Il 59,5% del canone va riportato nella colonna 8 . Bisogna anche compilare i righi da RB12 a RB14 .

NUOVI CONTRATTI. Se l'anno scorso avete dato in affitto un immobile, è opportuno verificare che il canone imponibile non sia inferiore al 10% del valore catastale (rendita, non aggiornata, per 126). Questa soglia minima, sotto la quale si rischia l'accertamento, è stata introdotta dalla Finanziaria 2005. Ad esempio per un immobile con rendita di 1.000 euro, il canone indicato nel contratto non deve essere inferiore a 12.600 euro, il 10% di 126.000 (cioè 1.000 per 126). Dato che l'Irpef colpisce l'85% del canone, nel contratto deve essere indicato un affitto di almeno 14.824 euro (da ragguagliare per locazioni infrannuali). Dichiarare imponibili inferiori non fa scattare l’accertamento, ma è facile che il Fisco avvii un controllo. (Associazione italiana
dottori commercialisti ) FRANCESCO LALLI corriere
 
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