Legge Pinto ed equo indenizzo

degu

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In riferimento ai termini per il passaggio in giudicato della sentenza, mi è stato detto che per i processi iniziati prima della riforma del 2009 si applica ancora il termine più lungo di un anno, anzichè quello di sei mesi. Ne deduco che per fare ricorso per l'equo indenizzo, relativamente ad una sentenza di primo grado di un processo iniziato nel 2005 e pubblicata nel 2018, dovrò attendere un anno prima di fare ricorso.
Potete cortesemente confermarmi con qualche riferimento normativo o dottrinale che io non sono riuscito a trovare?
Grazie!
 
Ciao, confermo che in questo caso la sentenza (se non notificata dalla controparte) diventerà definitiva decorso un anno dalla sua pubblicazione.
In ogni caso potrai fare ricorso ai sensi della Legge Pinto fino a sei mesi dopo il passaggio in giudicato, ma, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018, non dovrai attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
Fonti normative e giurisprudenza:
- L. 69/2009 art. 58: stabilisce che le disposizioni che riducono il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi "si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", e quindi dopo il 4 luglio 2009;
- L. 89/2001 (L. Pinto) art. 4: stabilisce che "la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva";
- Sentenza n. 88 del 26 aprile 2018, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 Legge n. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
 
Ultima modifica:
Ciao, confermo che in questo caso la sentenza (se non notificata dalla controparte) diventerà definitiva decorso un anno dalla sua pubblicazione.
In ogni caso potrai fare ricorso ai sensi della Legge Pinto fino a sei mesi dopo il passaggio in giudicato, ma, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018, non dovrai attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
Fonti normative e giurisprudenza:
- L. 69/2009 art. 58: stabilisce che le disposizioni che riducono il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi "si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", e quindi dopo il 4 luglio 2009;
- L. 89/2001 (L. Pinto) art. 4: stabilisce che "la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva";
- Sentenza n. 88 del 26 aprile 2018, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 Legge n. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

Ottimo! Grazie per l'esaustiva risposta.
 
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