Quali Investimenti Sono Esenti dalla Tassa di Successione?

Oliverotto

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Dato che ereditare da un parente non in linea retta ha una tassazione veramente alta e non ha alcuna franchigia sarei interessato a sapere quali titoli di investimento e varie sono esenti da tasse sulla successione una volta per tutte e di sicuro perché se sentono e leggono tante in giro.

Quali di questi “investimenti” è completamente esente da tasse sulla successione:

  1. Contanti lasciati sul conto in banca
  2. Contanti lasciati sul conto alle Poste
  3. Contanti lasciati sul libretto delle Poste
  4. Titoli di Stato Italiani: BOT, BTP….
  5. Buoni Fruttiferi Postali

Vi ringrazio e se avete degli altri suggerimenti sono benvenuti.
 
-le polizze assicurative?
Mi sembra di ricordare.
up
 
A memoria direi Titoli di stato, Pir, Fondi pensione.

Se ben ricordo le polizze assicurative non sono più esenti, se non per la quota di titoli di stato che hanno in portafoglio.
 
Siete sicuri ???

Quindi se uno per ipotesi ha 100 milioni in beni e titoli , basta che li trasformi in BTP e non fa pagare una lira di tassa di successione ai figli o a chiunque altro ??
 
Siete sicuri ???

Quindi se uno per ipotesi ha 100 milioni in beni e titoli , basta che li trasformi in BTP e non fa pagare una lira di tassa di successione ai figli o a chiunque altro ??

Si, ma per i figli c'e' gia' una franchigia di un milione di euro.
 
Si sta tentando tutto pur di piazzare i titoli di stato...
 
Mi è sempre stato detto che sono come i titoli di stato...

Idem. Speriamo bene.

Io ero piu' incline a comprare dei semplici BOT dato che adesso c'è il collocamente in asta quindi zero commissioni e grazie a Salvini il rendimento e' andato su ;).

Ma dopo mille peripezie e tarantelle da quelli delle Poste mi hanno convinto a comprare il ventennale allo 0.22% annuo netto per il primo anno, pagamento di anno in anno, e posso chiudere la posizione quando voglio a costi zero, ovviamente perdendo l'interesse di quel anno.

Ho fatto bene o mi conviene chiudere questo tra "una settimana" e comprare i BOT o BTP in asta?
 
ART. 12 IMPOSTA SUCCESSIONE
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento
giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto
la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto
autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;
c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto
proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia
riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e
di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con
provvedimento dell'amministrazione debitrice.
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del
tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati
emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,
nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge
;
 
I buoni Fruttiferi Postali, che - mi sembra - hanno la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, sono ordinariamente ritenuti essere esenti, si ritiene cioè che la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti sia equivalente alla garanzia dello Stato. (Io personalmente preferirei acquistare titoli emessi dal Tesoro, come recita la legge, senza stare ad evocare vecchie circolari o risoluzioni che riguardano altri titoli equiparati)
 
I buoni Fruttiferi Postali, che - mi sembra - hanno la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, sono ordinariamente ritenuti essere esenti, si ritiene cioè che la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti sia equivalente alla garanzia dello Stato. (Io personalmente preferirei acquistare titoli emessi dal Tesoro, come recita la legge, senza stare ad evocare vecchie circolari o risoluzioni che riguardano altri titoli equiparati)

Personalmente anch'io, e non mi fiderei nemmeno di titoli di stato di altri paesi europei per cercare l'esenzione.

Però ho cercato sul web e i Buoni Fruttiferi Postali sembrano proprio esenti, ma non fa mai male una conferma da parte degli esperti:

Buoni fruttiferi postali: vanno dichiarati nella successione?

La risposta è no


Nella dichiarazione di successione vanno inseriti i beni che fanno parte dell’attivo ereditario. Il Decreto Legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990 alla lettera L , comunica che “gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge” non concorrono a formare l’attivo ereditario per cui essi non devono essere dichiarati.

Buoni fruttiferi postali: vanno dichiarati nella successione? E che succede se uno dei cointestatari muore? - InvestireOggi.it

Comunque faccio sempre in tempo a cambiare, dato che le spese di estinzione dei BFP sono zero.
 
risoluzione 115/E del 1999 su Buoni Postali

Alla Direzione Regionale
delle Entrate per il Lazio
R O M A
e, p.c. Alle Poste Italiane S.p.A.
Area Servizi Finanziari
Via della Mercede,96
R O M A
---------------------------------------
Con nota del 6 marzo 1999, le Poste Italiane S.p.A. hanno chiesto di
conoscere il trattamento tributario successorio dei buoni postali.
Piu' precisamente, chiede di conoscere:
1) se, in presenza anche di altri beni compresi nell'attivo ereditario,
gli eredi debbano necessariamente includere nella dichiarazione di successione
i buoni postali;
2) se, al contrario, in assenza di altri beni, gli eredi stessi debbano
presentare la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 48 del Decreto
Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Il quesito trae origine, da una parte, dalla considerazione che i
buoni postali non sono espressamente compresi tra i beni che non concorrono a
formare l'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto e,
dall'altra, dalla considerazione che, ai sensi del citato art. 48, e' fatto
divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali nonche'
ai pubblici ufficiali di compiere atti relativi a trasferimenti mortis causa,
senza la prova della presentazione della dichiarazione di successione o senza
che sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non sussisteva tale
obbligo.
Lo stesso divieto viene esteso alle aziende, agli istituti di credito,
alle societa' e agli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle,
certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, i quali,
parimenti, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture
ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti mortis causa, se non
e' stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di
successione o della dichiarazione integrativa con l'indicazione dei suddetti
titoli o senza che sia stato dichiarato per iscritto l'insussistenza di tale
obbligo.
Cio' posto, occorre esaminare distintamente le due questioni:
a) trattamento tributario dei buoni postali ai fini dell'imposta di
successione;
b) sussistenza dell'obbligo di dichiarazione dei suddetti beni.
Relativamente al primo aspetto, si osserva che la Scrivente si e'
piu' volte pronunciata sul problema del trattamento tributario successorio dei
buoni postali, ritenendo, con costante orientamento, i suddetti buoni
equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico, e, come tali,
esclusi dall'attivo ereditario.
Si richiama a tal proposito, innanzitutto, la circolare n. 10 del 28
ottobre 1972, con la quale, anche alla luce del parere dell'Avvocatura
Generale dello Stato, la Scrivente riteneva estesa ai buoni postali fruttiferi
l'esenzione dal tributo successorio gia' prevista per le "cartelle fondiarie,
edilizie ed agrarie emesse dagli Istituti autorizzati all'esercizio del
credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento, nonche' per le
obbligazioni emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica
utilita' per i diversi titoli, tutti portanti la specifica dizione esenti da
ogni imposta presente e futura".
Con circolare n. 5 del 10 gennaio 1973, illustrativa del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 637, allora vigente, al paragrafo 2 la Scrivente chiariva
quali esenzioni e agevolazioni rimanevano salve alla luce del disposto del
terzo comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 637 del 1972 il quale, mentre statuiva
l'abrogazione, fra le altre, delle disposizioni che stabilivano esenzioni non
contemplate nel decreto, escludeva dalla stessa abrogazione le esenzioni e le
agevolazioni a favore dei titoli di Stato ed equiparati.
In proposito, si precisava appunto che nel termine "equiparati"
andavano ricompresi tutti i titoli assimilati, sul piano strettamente fiscale,
a quelli di Stato e cioe' a tutti i titoli riconosciuti esenti da ogni
imposta.
Il cennato indirizzo interpretativo in ordine all'intassabilita' dei
suddetti titoli veniva confermato nella risoluzione n. 321639 del 1 aprile
1975, con la quale si riteneva applicabile ai titoli in questione "il
principio di carattere generale secondo cui, pur mancando nelle norme di
emissione dei titoli un esplicito richiamo, quanto al trattamento tributario,
all'equiparazione ai titoli di Stato, l'equiparazione stessa si realizza di
fatto tutte le volte che ai titoli venga riconosciuto il trattamento
tributario dei titoli di Stato".
E' opportuno poi evidenziare che la Direzione Centrale per la
Riscossione, con la circolare n. 259 del 28 ottobre 1996, nel fornire
chiarimenti in ordine alla possibilita' di costituire depositi cauzionali in
buoni postali fruttiferi a garanzia dei rimborsi delle imposte tramite conto
fiscale, ha rappresentato, fra l'altro, che la Direzione Generale del Tesoro
ha ritenuto legittima la procedura di costituire i depositi di cui sopra,
atteso che, per il combinato disposto dell'art. 177 del D.P.R. n. 156 del 29
marzo 1973 e dell'art. 22 del Regolamento del 28 dicembre 1993, n. 567,
concernente l'istituzione del conto fiscale, i buoni postali possono essere
assimilati ai titoli di Stato e garantiti dallo Stato.
Infine, la Cassa Depositi e Prestiti, con nota del 21 maggio 1998,
indirizzata alla Scrivente, ha osservato che la trasformazione dell'Ente Poste
in societa' per azioni non ha inciso in alcun modo sull'assetto normativo dei
titoli in esame, in quanto il risparmio postale, comprensivo anche dei
relativi libretti, viene emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, che ne e'
titolare in via esclusiva.

Chiarito, in tal modo, il contesto normativo in cui si e' pervenuti
alla equiparazione dei buoni postali ai titoli di Stato e alla conseguente
loro esenzione dal tributo successorio, per quanto riguarda piu'
specificamente la questione sub b), relativa alla eventuale inclusione o meno
di detti titoli nella dichiarazione di successione, si osserva quanto segue.
Con risoluzione n. 400203 del 15 luglio 1989, in vigenza quindi
dell'art. 49 (diritti ed obblighi a carico di terzi) del piu' volte citato
D.P.R. n. 637 del 1972, la Scrivente ribadiva quanto deliberato nelle riunioni
degli Ispettori Compartimentali tenutesi nei mesi di aprile e luglio 1984 in
merito alla non tassabilita' dei Buoni Ordinari del Tesoro e all'inesistenza
di un obbligo da parte del contribuente di denunciarli nella dichiarazione di
successione.
Al riguardo, considerato che il piu' volte citato art. 48 del vigente
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, fatta eccezione per le
disposizioni innovative di cui ai commi 1 e 7 - che non rilevano ai fini della
questione in esame - riproduce il contenuto dell'art. 49 del D.P.R. n. 637 del
1972 e tenuto conto della cennata equiparazione a tutti gli effetti tra i
buoni postali e i titoli di Stato, non v'e' ragione di ritenere sussistente un
obbligo da parte dell'erede di includere detti buoni nella dichiarazione di
successione.
Del resto, secondo quanto precisato al paragrafo 2 della circolare n.
64 del 5 novembre 1973 e ribadito con risoluzione n. 270366 del 7 luglio 1981,
solo quei beni per i quali l'amministrazione puo' svolgere un'azione di
accertamento (aziende, navi azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote
sociali) non possono mai rientrare nell'esonero dalla dichiarazione di
successione, in quanto il valore di tali beni non e' quello indicato nella
dichiarazione degli eredi, ma appunto, quello che risultera' dal definitivo
accertamento.
Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi sub 2), si ritiene che l'erede,
ai sensi del citato art. 28, comma 7 del decreto legislativo n. 346 del 1990,
sia esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione
e che sia senz'altro obbligato alla presentazione della dichiarazione di
esonero o, piu' precisamente, sia tenuto a dichiarare per iscritto
l'insussistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di
successione, cosi' come espressamente previsto dal comma 4 del piu' volte
citato art. 48 dello stesso decreto legislativo.
 
Con risoluzione n. 400203 del 15 luglio 1989, in vigenza quindi
dell'art. 49 (diritti ed obblighi a carico di terzi) del piu' volte citato
D.P.R. n. 637 del 1972, la Scrivente ribadiva quanto deliberato nelle riunioni
degli Ispettori Compartimentali tenutesi nei mesi di aprile e luglio 1984 in
merito alla non tassabilita' dei Buoni Ordinari del Tesoro e all'inesistenza
di un obbligo da parte del contribuente di denunciarli nella dichiarazione di
successione.

Molto bene, thank you Sir scerir.

Bisognerà comunque fare successione per quelli spiccioli sul conto che non sono BFP, oppure fino a 100.000 Eur non serve neanche quella in assenza di immobili?
 
e per la esenzione per i titoli emessi dalla BEI, dopo una circolare del 1974 con orientamento negativo, c'è questa.

Circolare del 07/07/1978 n. 38 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
Imposta di successione. Titoli emessi dalla banca europea per gli investimenti(bei), dalla comunita' europea del carbone e dell'acciaio (ceca) e dalla comunita' europea della energia atomica (euratom). Agevolazioni tributarie.

Sintesi: Ai titoli emessi dalla bei, dalla ceca e dall'euratom si applicano le agevolazioni previste dalle ll. 31-10-1961, n.1231, 16-8-1962, n.1333 e dall'art. 58, ultimo comma, del d.p.r. 26-10-1972, n. 637.
Testo:
Sulla Gazz. Uff. n. 1 del 2 gennaio 1978 e' stata pubblicata la L. 9
dicembre 1977, n. 956, recante norme per l'aumento della quota di
partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli
investimenti.
L'art. 4 della legge in trattazione dispone testualmente:
"I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti
(BEI), dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla
Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini
dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti
dallo Stato, ai sensi dell'art. 11 della L. 20 marzo 1913, n. 272.
A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI, dalla CECA e
dall'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle LL. 31
ottobre 1961, n. 1231 e 16 agosto 1962 n. 1333. Tali titoli sono equiparati,
agli effetti tributari, a quelli emessi dallo Stato e da enti pubblici
italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale.
A essi si applicano i benefici previsti dall'u.c. dell'art. 58 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637.
Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i
mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella
titolarita' giuridica dei titoli anzidetti".
E' appena il caso di rilevare che la suddetta esenzione spetta a chiunque
pervengono i titoli in trattazione e comunque siano appresi in veste di
erede o legatario, posto che l'esenzione medesima ha carattere oggettivo e,
come tale, prescinde dalla posizione del destinatario.
Questa Dir. gen. reputa opportuno anche chiarire che l'agevolazione
anzidetta deve intendersi operante anche per i rapporti tributari tuttora
pendenti e che eventuali domande di rimborso dei tributi, corrisposti sui
titoli in oggetto caduti in successione, debbono trovare favorevole
accoglimento in virtu' delle nuove disposizioni intervenute nella soggetta
materia, a condizione - bene inteso - che dette domande risultino prodotte
entro il termine prescrizionale.
 
Bisognerà comunque fare successione per quelli spiccioli sul conto che non sono BFP, oppure fino a 100.000 Eur non serve neanche quella in assenza di immobili?

Non sono esperto di pratiche successorie. Credo- ma è bene controllare - che per ritirare dalle banche serva un atto notorio (o forse una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che attesti chi sono gl eredi e che non c'è necessità di fare la dichiarazione di successione.
 
Non sono esperto di pratiche successorie. Credo- ma è bene controllare - che per ritirare dalle banche serva un atto notorio (o forse una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che attesti chi sono gl eredi e che non c'è necessità di fare la dichiarazione di successione.

Ma che voi sappiate tutte le Bei sono esenti o solo quelle in Eur? Grazie
 
Quindi titoli di stato, bfp, bei anche oltre 1 milione di euro esenti da tasse di successione con le leggi attuali ?
 
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