risoluzione 115/E del 1999 su Buoni Postali
Alla Direzione Regionale
delle Entrate per il Lazio
R O M A
e, p.c. Alle Poste Italiane S.p.A.
Area Servizi Finanziari
Via della Mercede,96
R O M A
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Con nota del 6 marzo 1999, le Poste Italiane S.p.A. hanno chiesto di
conoscere il trattamento tributario successorio dei buoni postali.
Piu' precisamente, chiede di conoscere:
1) se, in presenza anche di altri beni compresi nell'attivo ereditario,
gli eredi debbano necessariamente includere nella dichiarazione di successione
i buoni postali;
2) se, al contrario, in assenza di altri beni, gli eredi stessi debbano
presentare la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 48 del Decreto
Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Il quesito trae origine, da una parte, dalla considerazione che i
buoni postali non sono espressamente compresi tra i beni che non concorrono a
formare l'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto e,
dall'altra, dalla considerazione che, ai sensi del citato art. 48, e' fatto
divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali nonche'
ai pubblici ufficiali di compiere atti relativi a trasferimenti mortis causa,
senza la prova della presentazione della dichiarazione di successione o senza
che sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non sussisteva tale
obbligo.
Lo stesso divieto viene esteso alle aziende, agli istituti di credito,
alle societa' e agli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle,
certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, i quali,
parimenti, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture
ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti mortis causa, se non
e' stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di
successione o della dichiarazione integrativa con l'indicazione dei suddetti
titoli o senza che sia stato dichiarato per iscritto l'insussistenza di tale
obbligo.
Cio' posto, occorre esaminare distintamente le due questioni:
a) trattamento tributario dei buoni postali ai fini dell'imposta di
successione;
b) sussistenza dell'obbligo di dichiarazione dei suddetti beni.
Relativamente al primo aspetto, si osserva che la Scrivente si e'
piu' volte pronunciata sul problema del trattamento tributario successorio dei
buoni postali, ritenendo, con costante orientamento, i suddetti buoni
equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico, e, come tali,
esclusi dall'attivo ereditario.
Si richiama a tal proposito, innanzitutto, la circolare n. 10 del 28
ottobre 1972, con la quale, anche alla luce del parere dell'Avvocatura
Generale dello Stato, la Scrivente riteneva estesa ai buoni postali fruttiferi
l'esenzione dal tributo successorio gia' prevista per le "cartelle fondiarie,
edilizie ed agrarie emesse dagli Istituti autorizzati all'esercizio del
credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento, nonche' per le
obbligazioni emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica
utilita' per i diversi titoli, tutti portanti la specifica dizione esenti da
ogni imposta presente e futura".
Con circolare n. 5 del 10 gennaio 1973, illustrativa del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 637, allora vigente, al paragrafo 2 la Scrivente chiariva
quali esenzioni e agevolazioni rimanevano salve alla luce del disposto del
terzo comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 637 del 1972 il quale, mentre statuiva
l'abrogazione, fra le altre, delle disposizioni che stabilivano esenzioni non
contemplate nel decreto, escludeva dalla stessa abrogazione le esenzioni e le
agevolazioni a favore dei titoli di Stato ed equiparati.
In proposito, si precisava appunto che nel termine "equiparati"
andavano ricompresi tutti i titoli assimilati, sul piano strettamente fiscale,
a quelli di Stato e cioe' a tutti i titoli riconosciuti esenti da ogni
imposta.
Il cennato indirizzo interpretativo in ordine all'intassabilita' dei
suddetti titoli veniva confermato nella risoluzione n. 321639 del 1 aprile
1975, con la quale si riteneva applicabile ai titoli in questione "il
principio di carattere generale secondo cui, pur mancando nelle norme di
emissione dei titoli un esplicito richiamo, quanto al trattamento tributario,
all'equiparazione ai titoli di Stato, l'equiparazione stessa si realizza di
fatto tutte le volte che ai titoli venga riconosciuto il trattamento
tributario dei titoli di Stato".
E' opportuno poi evidenziare che la Direzione Centrale per la
Riscossione, con la circolare n. 259 del 28 ottobre 1996, nel fornire
chiarimenti in ordine alla possibilita' di costituire depositi cauzionali in
buoni postali fruttiferi a garanzia dei rimborsi delle imposte tramite conto
fiscale, ha rappresentato, fra l'altro, che la Direzione Generale del Tesoro
ha ritenuto legittima la procedura di costituire i depositi di cui sopra,
atteso che, per il combinato disposto dell'art. 177 del D.P.R. n. 156 del 29
marzo 1973 e dell'art. 22 del Regolamento del 28 dicembre 1993, n. 567,
concernente l'istituzione del conto fiscale, i buoni postali possono essere
assimilati ai titoli di Stato e garantiti dallo Stato.
Infine, la Cassa Depositi e Prestiti, con nota del 21 maggio 1998,
indirizzata alla Scrivente, ha osservato che la trasformazione dell'Ente Poste
in societa' per azioni non ha inciso in alcun modo sull'assetto normativo dei
titoli in esame, in quanto il risparmio postale, comprensivo anche dei
relativi libretti, viene emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, che ne e'
titolare in via esclusiva.
Chiarito, in tal modo, il contesto normativo in cui si e' pervenuti
alla equiparazione dei buoni postali ai titoli di Stato e alla conseguente
loro esenzione dal tributo successorio, per quanto riguarda piu'
specificamente la questione sub b), relativa alla eventuale inclusione o meno
di detti titoli nella dichiarazione di successione, si osserva quanto segue.
Con risoluzione n. 400203 del 15 luglio 1989, in vigenza quindi
dell'art. 49 (diritti ed obblighi a carico di terzi) del piu' volte citato
D.P.R. n. 637 del 1972, la Scrivente ribadiva quanto deliberato nelle riunioni
degli Ispettori Compartimentali tenutesi nei mesi di aprile e luglio 1984 in
merito alla non tassabilita' dei Buoni Ordinari del Tesoro e all'inesistenza
di un obbligo da parte del contribuente di denunciarli nella dichiarazione di
successione.
Al riguardo, considerato che il piu' volte citato art. 48 del vigente
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, fatta eccezione per le
disposizioni innovative di cui ai commi 1 e 7 - che non rilevano ai fini della
questione in esame - riproduce il contenuto dell'art. 49 del D.P.R. n. 637 del
1972 e tenuto conto della cennata equiparazione a tutti gli effetti tra i
buoni postali e i titoli di Stato, non v'e' ragione di ritenere sussistente un
obbligo da parte dell'erede di includere detti buoni nella dichiarazione di
successione.
Del resto, secondo quanto precisato al paragrafo 2 della circolare n.
64 del 5 novembre 1973 e ribadito con risoluzione n. 270366 del 7 luglio 1981,
solo quei beni per i quali l'amministrazione puo' svolgere un'azione di
accertamento (aziende, navi azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote
sociali) non possono mai rientrare nell'esonero dalla dichiarazione di
successione, in quanto il valore di tali beni non e' quello indicato nella
dichiarazione degli eredi, ma appunto, quello che risultera' dal definitivo
accertamento.
Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi sub 2), si ritiene che l'erede,
ai sensi del citato art. 28, comma 7 del decreto legislativo n. 346 del 1990,
sia esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione
e che sia senz'altro obbligato alla presentazione della dichiarazione di
esonero o, piu' precisamente, sia tenuto a dichiarare per iscritto
l'insussistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di
successione, cosi' come espressamente previsto dal comma 4 del piu' volte
citato art. 48 dello stesso decreto legislativo.