Detrazione spese scolastiche

eridesio

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Buongiorno a tutti,
pensavo di aver capito bene le norme riguardanti le detrazione per le spese scolastiche ed le eventuali erogazioni liberali finalizzate all' incremento dell' offerta formativa. Il caf ha dimostrato che avevo torto.
Mi confermate che un genitore non può portare in detrazione entrambe le voci di spesa, se sostenute per uno stesso figlio?
(A titolo di esempio, da una parte spese per la mensa scolastica, max 717 euro, dall' altra contributo per la gita didattica)

A beneficio di tutti, chi ben informato, può fare un po' di chiarezza???

Grazie
 
Buongiorno a tutti,
pensavo di aver capito bene le norme riguardanti le detrazione per le spese scolastiche ed le eventuali erogazioni liberali finalizzate all' incremento dell' offerta formativa. Il caf ha dimostrato che avevo torto.
Mi confermate che un genitore non può portare in detrazione entrambe le voci di spesa, se sostenute per uno stesso figlio?
(A titolo di esempio, da una parte spese per la mensa scolastica, max 717 euro, dall' altra contributo per la gita didattica)

A beneficio di tutti, chi ben informato, può fare un po' di chiarezza???

Grazie

Il CAF applica quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare nr. 7 del 04/04/2017 a pag. 133 di cui sotto riporto lo stralcio.

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..."Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31)
Art. 15, comma 1, lett. i–octies), del TUIR

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate a favore:
 degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000, e successive modificazioni;
 delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.

Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta le detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.
La detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico.
Limiti di detraibilità
Non essendo previsto per le erogazioni liberali alcun limite massimo la detrazione è calcolata sull’intero importo erogato (Circolare 02.03.2016 n. 3/E).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 31.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR per le spese di frequenza scolastica. L’incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali...........

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Comunque le due voci da te citate : mensa e gita d'istruzione stanno dalla stessa parte , rientrano entrambe nel codice 12 dei righi da E8 a E10 , ma se la mensa, da sola (come mi pare sia il tuo caso), già tocca il tetto ammesso di 717 € non è possibile detrarre anche le spese per le gite d'istruzione. Non c'entrerebbe nulla l'incumulabilità tra le voci del codice 12 e quelle del 31, essendo le tue due voci citate tutte appartenenti entrambe al codice 12.
 
Ultima modifica:
Il CAF applica quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare nr. 7 del 04/04/2017 a pag. 133 di cui sotto riporto lo stralcio

Io ritengo siano entrambe detraibili nei limiti di 717 euro

C'è una circolare più recente di pochi gg fa

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...ircolare+n+7+del+27+04+2018/CIRCOLARE+7+E.pdf

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Spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)
Art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR
Aspetti generali
Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria. L’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge n. 62 del 2000, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.
Tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
scuole dell’infanzia (scuole materne);
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3). Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.
Si tratta, ad esempio, delle spese per:
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la mensa scolastica (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68). Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 6.05.2016 n. 18 risposta 2.1);
le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio: all’agenzia di viaggio).
Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.
La detrazione non spetta per le spese relative a:
l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.15);
il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 4.08.2016 n. 68).
Limite di detraibilità
La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 717 per l’anno 2017 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 12.
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Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Documentazione da controllare e conservare
Al fine del riconoscimento dell’onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2017.
Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.
A partire dall’anno 2016 non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola così come era consentito per le spese sostenute nell’anno 2015 in sede di prima applicazione della norma (Circolare 6.05.2016 n. 18, risposta 2.1).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia
Documenti
Spese di frequenza scolastica
- Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2017
Per le spese sostenute per la mensa scolastica e servizi scolastici integrativi:
- ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l’indicazione del servizio mensa o del servizio scolastico integrativo, la scuola di frequenza e
il nome e cognome dell’alunno
Qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l’acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente
Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio, corsi di lingua, teatro)
Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2017 e i dati dell’alunno o studente. Qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente.
Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.
 
Io ritengo siano entrambe detraibili nei limiti di 717 euro

C'è una circolare più recente di pochi gg fa

Certo che sono detraibili sia la mensa che le gite entro i 717 € . Non sono cumulabili le spese rientranti nel codice 12 con quelle del codice 31 per lo stesso alunno.
Che sarebbe quanto gli hanno detto al CAF . Ma dal momento che deve far valere solo le spese del codice 12 non si capisce perché il CAF abbia voluto specificare la questione dell’incomulabilità .

Non hai letto il mio ultimo periodo dopo lo stralcio della circolare da me citata?
 
Ultima modifica:
Grazie per le vostre risposte. Questione chiusa. Peccato che sia stato posto un limite di spesa, considerato l' apporto economico delle famiglie per sostenere i figli in quella che è la "Scuola dell' Obbligo".
 
In Italia si privilegiano fiscalmente ristrutturazioni o operazioni di rinnovo elettrodomestici con dubbio effetto positivo sulla collettività piuttosto che i figli che sono indubbiamente un beneficio in un paese con una demografia preoccupante
 
Quesito cumulo oneri in E8-E10.
Se nel 2017, per lo stesso figlio, si sono verificate spese per asilo nido (cod 33) e poi da settembre in poi spese per istruzione sostenute per la scuola materna (cod 12), è possibile il cumulo rispettivamente di euro 632 (max per il cod 33) con quanto pagato per la scuola materna?
Grazie.
 
Quesito cumulo oneri in E8-E10.
Se nel 2017, per lo stesso figlio, si sono verificate spese per asilo nido (cod 33) e poi da settembre in poi spese per istruzione sostenute per la scuola materna (cod 12), è possibile il cumulo rispettivamente di euro 632 (max per il cod 33) con quanto pagato per la scuola materna?
Grazie.

Secondo me sono due tipologie di spese ben distinte e puoi usufruire di entrambe le detrazioni cod.33 max 632 € per il nido e cod. 12 max 717 € per la materna
 
Altro dubbio: se la scuola mi richiede il pagamento per l’assicurazione e il materiale didattico senza distinzione dei relativi importi e assodato che l’assicurazione rientra tra le spese detraibili, rimane il dubbio sul materiale didattico e non potendo scorporare i due importi come conviene comportarsi?
Inoltre se la certificazione della mensa del figlio è intestata al coniuge a carico, può comunque essere detratta dall’altro coniuge che ha in carico sia il figlio che il coniuge senza redditi? O rientra tra quelle spese che possono essere detratte solo dall’intestatario della certificazione? e quindi non avendo redditi andrebbero perse? Il caf ha richiesto la modifica del documento, ma il comune non vuole modificarla, io non ho trovato da nessuna parte questa eccezione….
Grazie
 
Altro dubbio: se la scuola mi richiede il pagamento per l’assicurazione e il materiale didattico senza distinzione dei relativi importi e assodato che l’assicurazione rientra tra le spese detraibili, rimane il dubbio sul materiale didattico e non potendo scorporare i due importi come conviene comportarsi?
Inoltre se la certificazione della mensa del figlio è intestata al coniuge a carico, può comunque essere detratta dall’altro coniuge che ha in carico sia il figlio che il coniuge senza redditi? O rientra tra quelle spese che possono essere detratte solo dall’intestatario della certificazione? e quindi non avendo redditi andrebbero perse? Il caf ha richiesto la modifica del documento, ma il comune non vuole modificarla, io non ho trovato da nessuna parte questa eccezione….
Grazie

Sul primo punto la scuola ti deve certificare l'importo relativo all'assicurazione, scindendolo da quello relativo al materiale scolastico.

Sul secondo punto la certificazione va intestata al bambino e non la genitore che ha sostenuto la spesa. Perché il Comune la certifica al genitore?
 
Spese per trasporto scolastico

Salve,
mi inserisco in questa discussione per porre una domanda:
per detrarre le spese per il trasporto scolastico, cosa bisogna presentare?
fotocopia abbonamento, ricevuta di pagamento o cos'altro?
Grazie
 
Salve,
mi inserisco in questa discussione per porre una domanda:
per detrarre le spese per il trasporto scolastico, cosa bisogna presentare?
fotocopia abbonamento, ricevuta di pagamento o cos'altro?
Grazie

Lo spiega AdE qui :Agenzia delle Entrate - Cittadini - Spese per abbonamenti al trasporto pubblico - Infogen Spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Ma chiedi per sapere cosa poter conservare per la dichiarazione del 2019/redditi 2018 o perchè vorresti già inserirle in quella del 2018/redditi 2017 ?
 
Ultima modifica:
Lo spiega AdE qui :Agenzia delle Entrate - Cittadini - Spese per abbonamenti al trasporto pubblico - Infogen Spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Ma chiedi per sapere cosa poter conservare per la dichiarazione del 2019/redditi 2018 o perchè vorresti già inserirle in quella del 2018/redditi 2017 ?

Entrambe le cose se possibile. Sono venuto a conoscenza di questa detrazione solo quest'anno, (forse c'era anche gli anni passati?)
ma dal link postato mi pare di capire che sia valida a partire dalla dichiarazione 2019 reddito 2018, confermi?
Grazie.
 
Scusate, le "erogazioni liberali per ampliamento dell'offerta formativa (gite scolastiche o corsi di lingua straniera)" si portano in detrazione con il codice 12 o con il codice 33?
Oppure si può scegliere a proprio piacimento con quale codice portarle in detrazione (a seconda se si debbano o meno cumulare con le spese per la mensa scolastica)?
 
Entrambe le cose se possibile. Sono venuto a conoscenza di questa detrazione solo quest'anno, (forse c'era anche gli anni passati?)
ma dal link postato mi pare di capire che sia valida a partire dalla dichiarazione 2019 reddito 2018, confermi?
Grazie.

Esatto le spese (max 250€) di abbonamento trasporto mezzi pubblici sono detraibili con i redditi del 2018 cioè da inserire nella dichiarazione del 2019.

Tuttavia tu parli di “trasporto scolastico” e mi par di capire ti riferisca alle spese per lo scuolabus comunale. Tale spesa già non rientrava tra quelle detraibili dalle spese per istruzione (cirolare AdE) e non credo possa rientrare nemmeno ora tra le spese di abbonamento ai mezzi pubblici in quanto il mezzo pubblico è un trasporto di persone ad accesso generalizzato mentre lo scuolabus è un mezzo per soli scolari comunali.
Poteri sbagliarmi magari qualcuno ne sa più sulla questione.
 
Scusate, le "erogazioni liberali per ampliamento dell'offerta formativa (gite scolastiche o corsi di lingua straniera)" si portano in detrazione con il codice 12 o con il codice 33?
Oppure si può scegliere a proprio piacimento con quale codice portarle in detrazione (a seconda se si debbano o meno cumulare con le spese per la mensa scolastica)?

Il dubbio per le erogazioni liberali , semmai, potrebbe essere tra il codice 12 e quello 31, ma non per il 33 in quanto trattasi di spese per rette del nido !

Quelle che hai nominato appartengono al codice 12 in quanto certamente deliberate dagli organi scolastici mentre le erogazioni liberali non deliberate dagli organi scolastici vanno al codice 31.

La circolare AdE nr. 7 del 04/04/2017 a pag. 84 e pag.133 spiega le differenze tra le erogazioni liberali rientranti nel codice 12 e quelle rientranti nel codice 31.
 
Detrazione spese scolastice 2019

Buongiorno,

in previsione della prossima dichiarazione dei redditi mi confermate che le spese di iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado (cod 12) non sono cumulabili con le spese sostenute per la gita scolastica (cod 31), e quindi il max detraibile delle delle due è € 717?
Quindi entrambe verrano inserite con il codice 12?

Grazie per le risposte.
 
Buongiorno,

in previsione della prossima dichiarazione dei redditi mi confermate che le spese di iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado (cod 12) non sono cumulabili con le spese sostenute per la gita scolastica (cod 31), e quindi il max detraibile delle delle due è € 717?
Quindi entrambe verrano inserite con il codice 12?

Grazie per le risposte.


Nessuno sa darmi una risposta?
Grazie.
 
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