Guida breve alla successione causa morte

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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Esistono sostanziali differenze tra la successione causa morte di un conto corrente (o un dossier titoli) e una polizza vita (ramo I o III, cioè gestione separata o Unit Linked, è indifferente). Per farla breve e senza usare termini legali, nel caso il defunto abbia un dossier titoli o un conto corrente, la banca congela le somme e le sblocca solo in presenza di tutti gli eredi legittimi [1] [2], ne consegue che ogni erede saprà cosa tocca all'altro (impossibile per un coniuge nascondere la somma al consorte).
Nella successione di una polizza vita invece, siccome non concorre nella formazione dell'asse ereditario [3] [4] (cioè vi è assenza di successione legittima), i beneficiari, qualora indicati espressamente in vita dal contraente della polizza, ricevono semplicemente le somme facendone richiesta all'assicurazione, ne deriva che nessun erede sa chi è e cosa tocca all'altro, non vi è congelamento delle somme come avviene invece per i dossier titoli ed i conti correnti. Eventualmente, sta all'erede che ha ricevuto meno della sua legittima intentare causa agli altri per la restituzione delle somme. Ammesso che lo venga a sapere. E anche se lo sapesse, non è detto che, agendo per vie legali, l'assicurazione faccia il nome degli altri beneficiari, la giurisprudenza su questo tema è divisa [5].

[1] Eredità: la successione del conto corrente, avv. Enrico Braiato, Eredita: la successione del conto corrente
[2] Conto corrente “congelato” dalla successione: come sbloccarlo?, Marco Marson, Conto corrente “congelato” dalla successione: come sbloccarlo? - Fisco 7
[3] Daniele Bussola, Le polizze vita e l'asse ereditario, http://www.ffeventi.it/articoli/05 - Poliize Vita - Asse ereditario.pdf
[4] Avv. Luisa Camboni, Eredità e polizze a vita, Eredità e polizza a vita
[5] Il diritto di accesso degli eredi alle informazioni detenute da compagnie assicurative su polizze contratte dal de cuius, Studio legale Picozzi e Morigi, Il diritto di accesso alle informazioni da parte degli eredi
 
Eventualmente, sta all'erede che ha ricevuto meno della sua legittima intentare causa agli altri per la restituzione delle somme.
Certamente.

Ammesso che lo venga a sapere.
E' quello il punto! il contraente dev'essere stato davvero bravo ad occultare il pagamento dei premi (operazioni tipicamente tracciabili) e a distruggere tutta la corrispondenza proveniente dalla compagnia assicurativa senza far insorgere qualche sospetto nei familiari conviventi.

E anche se lo sapesse, non è detto che, agendo per vie legali, l'assicurazione faccia il nome degli altri beneficiari, la giurisprudenza su questo tema è divisa [5].
In realtà la sentenza di cassazione citata si limita a garantire il rispetto dei dati personali dei beneficiari.
Nulla vieta agli eredi legittimi di richiedere copia del contratto con i dati sensibili oscurati, verificare l'avvenuta lesione della legittima e poi procedere alla querela per appropriazione indebita contro ignoti.

Se ti rubano in casa non è mica necessario conoscere nome e cognome dei ladri.
 
Ultima modifica:
Certamente.


E' quello il punto! il contraente dev'essere stato davvero bravo ad occultare il pagamento dei premi (operazioni tipicamente tracciabili) e a distruggere tutta la corrispondenza proveniente dalla compagnia assicurativa senza far insorgere qualche sospetto nei familiari conviventi.


In realtà la sentenza di cassazione citata si limita a garantire il rispetto dei dati personali dei beneficiari.
Nulla vieta agli eredi legittimi di richiedere copia del contratto con i dati sensibili oscurati, verificare l'avvenuta lesione della legittima e poi procedere alla querela per appropriazione indebita contro ignoti.

Se ti rubano in casa non è mica necessario conoscere nome e cognome dei ladri.
Chiaro, quindi starà poi all'autorità giudiziaria individuare chi ha leso la legittima e ottenere il recupero delle somme, è corretto? Ci sono precedenti in questo senso? Grazie.
 
Discussione mooooolto interessante. OK!
 
Discussione mooooolto interessante. OK!
 
Un'ultima cosa che mi sono dimenticato: la lesione di legittima va calcolata solo sul premio versato e non sul capitale liquidato, è utile per le polizze vecchie, senza che vi sia stata dismissione, infatti, è probabile che il capitale liquidato al decesso sia molto maggiore dei premi versati, su questo sono unanimi tutti.
 
A quanto pare nemmeno è necessaria la querela, per ottenere i dati del beneficiario basta ricorrere in sede civile.
Viene spiegato molto bene qui:

Anna Carla Nazzaro – Assicurazione a favore di terzo, diritti degli eredi

Non sono convinto, la cassazione è stata in precedenza di diverso avviso:

Polizza vita: l'erede non puo avere i dati del beneficiario

come ho detto in apertura c'è il 50% di probabilità
Oh bestiale, dopo la sentenza della cassazione che ho citato pure il garante della privacy ha cambiato rotta, leggete qua:

Provvedimento del 10 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 123 del 10 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 dicembre 2015 da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Di Benedetto, nei confronti di Carige Vita Nuova S.p.A., con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione di tutti i dati personali relativi alla madre defunta dalla medesima detenuti in relazione a talune polizze vita. In particolare la ricorrente dichiara di avere "diritto ed interesse a conoscere i beneficiari delle polizze", in quanto nell'ambito della vicenda successoria non è stata aperta una "successio ab intestato"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in favore dell'avvocato delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 gennaio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota datata 3 febbraio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 29 gennaio 2016 con la quale la resistente nel rilevare, in via preliminare, che "la società Carige Vita Nuova S.p.A. in data 14/10/2015 ha assunto la denominazione di Amissima Vita S.p.A.", ha dichiarato di avere fornito riscontro alle richiesta avanzate dalla ricorrente, nella sua qualità di erede, e ha allegato copia della documentazione contrattuale inerente i rapporti tra la de cuius e la stessa Banca, precisando, altresì, di avere fornito, "conformemente alla normativa" tutti i dati in suo possesso "ad eccezione del nominativo dei terzi beneficiari delle polizze stesse";

VISTA la nota del 2 febbraio 2016 con la quale l'interessata ha lamentato l'incompletezza del riscontro ottenuto, ritenendo illegittimo il comportamento della Banca che ha negato alla ricorrente "tutte le informazioni relative alle cinque polizze vita, compresi quindi i beneficiari delle stesse";

RILEVATO che la richiesta della ricorrente verte sull'esercizio del diritto di accesso ai dati personali detenuti dalla Banca e riferiti ad una persona deceduta e che al riguardo, la disciplina in materia di protezione dei dati personali riconosce l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (art. 9, co. 3, d.lg. 196/2003), legittimando, così, gli eredi ad esercitare tali diritti in rapporto anche a dati relativi a rapporti bancari e finanziari del de cuius ed obbligando la Banca a fornire all'erede tutte le notizie inerenti ai rapporti esistenti con la persona defunta, dal momento che si tratta di colui che ne subentra sotto il profilo patrimoniale;

RILEVATO che attraverso l'esercizio dei diritti di cui al citato art. 7 non è, invece, possibile conoscere informazioni che siano dati personali riferibili non all'interessato, ma a terzi.

CONSIDERATO che tale indirizzo è stato espresso anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale l'accesso ai dati di terze persone, non è giustificabile alla luce dell'art. 9, co. 3, del Codice, che, attribuendo al richiedente il diritto di accedere ai "dati personali concernenti persone decedute", fa espresso "riferimento ai dati della persona deceduta, ma non autorizza l'accesso ai dati personali non riferiti al de cuius, come i terzi beneficiari dei contratti stipulati dal primo, i quali, nel caso di assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920, terzo comma, c.c.)" (cfr. Cass. civile, sez. I, sent. 8 settembre 2015, n. 17790);

RITENUTO, tutto ciò premesso, con specifico riferimento al caso di specie, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento -attraverso l'invio di copia delle polizze sottoscritte dalla de cuius- fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, alle richieste avanzate dall'interessata, in qualità di erede, volte ad ottenere tutti i dati personali ed in particolare tutti i rapporti esistenti presso la resistente a nome della de cuius;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dovere dichiarare infondato il ricorso per ciò che attiene alla richiesta formulata nei confronti della resistente, nella parte in cui essa è volta a conoscere i nominativi dei beneficiari delle polizze intestate alla de cuius;

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 ad Amissima Vita S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di ottenere tutti i dati personali ed in particolare tutti i rapporti esistenti presso la resistente a nome della de cuius;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i nominativi dei beneficiari delle polizze intestate alla de cuius;

c) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi Amissima Vita S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 10 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
 
Non sono convinto, la cassazione è stata in precedenza di diverso avviso:

Polizza vita: l'erede non puo avere i dati del beneficiario

come ho detto in apertura c'è il 50% di probabilità
Attenzione anche nell'articolo da me postato c'è il riferimento a quella sentenza di cassazione del 2015 che non viene affatto disconosciuta e anzi va assolutamente rispettata verso le richieste di accesso ai dati in assenza di formalità. Ciò vuol dire che la compagnia assicurativa agisce correttamente rifiutandosi di fornire agli eredi i dati dei beneficiari.
Non si può rifiutare dinanzi alla richiesta di un Giudice poichè il contesto passa da non-fomale a formale.
Infatti, l’istaurarsi di un giudizio fa sì che «l’indagine non potrà più svolgersi nell’alveo degli artt. 7 e seguenti Cod. Privacy, perché non si è più in un contesto caratterizzato da assenza di formalità». La norma cui fare riferimento è, quindi, l’art. 24, lett. f), Cod. Privacy a norma del quale il consenso non è richiesto quando «è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».

Vedi anche nella nota finale la sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 novembre 2011.

è probabile che il capitale liquidato al decesso sia molto maggiore dei premi versati
Dipende, se il de cuius ha voluto sottrarre il suo patrimonio dalle grinfie degli eredi legittimi (per darli per es. all'amante) la parte preponderante corrisponderà proprio ai premi versati.
 
Io vorrei che venisse abolita la legittima, tanto lavoro in meno nei tribunali e più libertà individuale, dove non sia lo stato a decidere cosa deve fare una persona del proprio denaro.
 
Io vorrei ridurre il regime di comunione ereditaria a max. 12 mesi trascorsi i quali si procede allo scioglimento forzoso con estrazione a sorte dei lotti.
 
C'è un altro aspetto che non avevo considerato e che devo approfondire. Da una ricerca veloce risulta che le banche devono, su richiesta, fornire gli estratti conto degli ultimi 10 anni e non prima. Se fosse così anche per le assicurazioni, vorrebbe dire che dopo 10 anni dal versamento del premio sarebbe impossibile stabilire di che entità fosse e quindi ininfluente nel calcolo della lesione di legittima. Oggi sto cotto ma domani mi faccio una full immersion e vi so dire.
 
Immagino che il mondo delle polizze assicurative sia vasto ed eterogeneo
però nell'esempio qui sotto non la vedo tanto difficile...

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Parlo se fosse stata richiesta in data posteriore al 15/6/2018...
 
Non vorrei scrivere una fesseria però così a naso, se l'assicurato non muore prima della scadenza, la compagnia conserverà la documentazione contrattuale fino al 2038.
 
Oggi sto di nuovo cotto, ma domani metto un caso pratico di lesione di legittima tramite polizza (possibilmente estera) voglio vedere cosa possono fare gli eredi lesi. Tutto con rimandi a citazioni DOC unicamente di avvocati o notai o cmq organi ufficiali, vorrei ragionassimo su quelli, stay tuned.
 
Non ne sono venuto a capo da solo, ho chiesto una consulenza ai miei avvocati online, di seguito la richiesta:

Buongiorno, ho da sottoporVi un caso pratico. Una persona stipula una polizza di diritto estero (ramo I o III), dopo oltre 10 anni muore e lede nella legittima uno dei suoi figli. Il figlio viene a sapere della polizza ma non sa a chi sono andate le somme, quali strumenti ha per tutelarsi legalmente?

Stay Tuned.
 
Non ne sono venuto a capo da solo, ho chiesto una consulenza ai miei avvocati online, di seguito la richiesta:

Buongiorno, ho da sottoporVi un caso pratico. Una persona stipula una polizza di diritto estero (ramo I o III), dopo oltre 10 anni muore e lede nella legittima uno dei suoi figli. Il figlio viene a sapere della polizza ma non sa a chi sono andate le somme, quali strumenti ha per tutelarsi legalmente?

Stay Tuned.
L'avvocato ha risposto: gol di gianted. L'assicurazione è tenuta a fare i nomi dei beneficiari (la sentenza della cassazione citata prima non riguardava lesione di legittima ma annullamento per incapacità di intendere e di volere). Insomma l'unico modo per ledere la legittima di una polizza vita è la Sicurezza tramite segretezza - Wikipedia
 
Una domanda: in una polizza vita con scadenza che ha un contraente, un assicurato e i beneficiari sono gli eredi legittimi...
vi chiedo: a scadenza a chi andrà il rimborso all'assicurato a agli eredi legittimi cioè ai figli?
GRAZIE
 
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