Uso Timbro “sigillo”
Il timbro “sigillo” viene fornito dall’Ordine solo al momento dell’iscrizione ed è di forma circolare per gli iscritti della Sezione A e di forma quadrata per la Sezione B (vedi fac-simile). L’utilizzo del timbro professionale è consentito nell’ambito dell’attività ed in caso non fosse possibile utilizzarlo è consentito sostituirlo, nella firma dei documenti, progetti, etc, da una semplice dicitura dattiloscritta contenente tutti gli elementi necessari ad una precisa identificazione dell’iscritto all’Ordine Professionale.
In merito alla forma però, qualora si intenda utilizzare il timbro professionale, il CNI con una Circolare del 28/10/2002 – XVI Sessione, n. 237, prot. n. 7757 dal titolo “MODALITA’ DI TENUTA DELL’ALBO: SEZIONI A) B)”, stabilisce e conclude quanto segue:
"........
3)per il timbro, premesso che nessuna normativa vigente lo rende obbligatorio, in caso di adozione, forma differenziata con la chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione. A tale riguardo l’opinione più diffusa è stata per la forma rotonda per la Sezione A e rettangolare per la Sezione B.
Questo Consiglio Nazionale, nel ringraziare tutti per la collaborazione nell’occasione fornita, invita formalmente anche gli Ordini Provinmciali assenti all’assemblea del 25 ottobre ad adeguarsi al comportamento unilateralmente deliberato e quindi ai criteri specificati in precedenza.”
Poiché la forma del “timbro sigillo” nulla dice sulle specificità professionali dell’iscritto all’Ordine ecco che diviene importante e inderogabile il contenuto della dicitura inserita nel timbro stesso. Senza possibilità di errore o diversa interpretazione, qualunque ne sia la forma, il timbro dovrà contenere i seguenti elementi:
Ordine Provinciale di appartenenza;
Titolo professionale di competenza secondo quanto disposto dall’art. 45, comma 2 e 3 del DPR 328/2001 seguito dal nome e dal cognome e precisamente:
Comma 2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
Comma 3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
3. Sezione e Settore di appartenenza così come indicato dal 4° comma dell’art. 45 del DPR 328/2001 e precisamente:
Comma 4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e' accompagnata dalle dizioni:
"sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale";
"sezione degli ingegneri – settore industriale";
"sezione degli ingegneri – settore dell'informazione";
"sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale";
"sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale";
"sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".
4. Numero progressivo di iscrizione all'Ordine diverso per le due Sezioni.
Ogni iscritto all’Ordine degli Ingegneri deve utilizzare esclusivamente i titoli sopra riportati sia per le diciture da apporre sul “timbro sigillo”, sia su ogni documento dallo stesso firmato nell’ambito della sua attività professionale, qualora regolarmente iscritto, compresa carta intestata, biglietti da visita, fatture e quant’altro.
Si ritiene possibile comunque utilizzare in luogo della dizione completa del settore o dei settori, si appartenenza, il titolo professionale abbreviato di INGEGNERE (Ing.) per gli iscritti della Sezione A e il titolo di INGEGNERE IUNIOR (Ing. Iunior) per gli iscritti della Sezione B.