La donazione con bonifico senza notaio è nulla

FedericoP

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La donazione con bonifico senza notaio e nulla

È una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, e cioè senza che l’operazione bancaria sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico.

Lo affermano le Sezioni unite della Corte di cassazione con una sentenza 18725 del 27 luglio 2017 destinata a essere menzionata nei manuali universitari perché effettua una netta linea di demarcazione tra due situazioni il cui confine è spesso assai sfumato: la donazione «diretta», per la quale il Codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità, al fine di costringere il donante a pensare a ciò che sta facendo; la donazione «indiretta», con la quale si arricchisce il patrimonio del donatario senza formalismi. È, quest’ultimo, il caso classico dei genitori che pagano il prezzo dovuto dal figlio per comprare un appartamento.

Un’evidente conseguenza di una donazione nulla è che se poi il donante muore, i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima: donazione nulla infatti significa che il bene donato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il diritto di pretenderne la restituzione. Se invece si abbia una donazione valida - come accade nel caso della donazione indiretta o della donazione diretta stipulata con atto pubblico - occorre che essa sia lesiva della quota di legittima per poter essere contestabile dagli eredi del donante.

Si spera ora che della sentenza tengano conto anche i giudici tributari e i funzionari fiscali e che, dunque, non si abbiano più sentenze come quelle (ad esempio le sentenze di Cassazione 634/2012 e 22118/2010) che hanno ritenuto dovuta l’imposta di donazione nel caso di trasferimento informale di denaro tra nonni e nipoti (anche minorenni !) o tra genitori e figli: se la donazione è nulla per mancanza del prescritto requisito formale, nemmeno si può pretendere l’applicazione dell’imposta di donazione, per manifesto difetto di capacità contributiva.

Né si può affermare che l’imposta di donazione si deve applicare, come l'imposta di registro, anche agli atti nulli (articolo 38, Dpr 131/1986), in quanto queste imposte presuppongono appunto un “atto”, ciò che appunto manca nel caso del trasferimento di denaro mediante bonifico.

Per le Sezioni unite si ha dunque donazione “diretta” (e, pertanto, la necessità dell'atto pubblico) quando ci sia un «passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro»: questa situazione è evidente nel caso del bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista.

Altra situazione nella quale è evidente il carattere diretto della donazione è quella della consegna brevi manu di un titolo al portatore (ad esempio, un libretto bancario o postale) oppure nella emissione di un assegno, bancario o circolare, a favore del donatario.

Si ha invece – secondo le Sezioni unite – una donazione indiretta, priva del requisito formale (la sentenza 18725/2017 ha infatti anche il merito di contenere una articolata elencazione di tutti questi casi, ben motivati uno per uno):

con il cosiddetto contratto a favore di terzo che si configura, ad esempio, versando una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, arricchendo il cointestatario che beneficia dell’altrui versamento;

con il pagamento di un debito altrui (si pensi al genitore che paga il mutuo del figlio);

con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (si pensi al genitore che paga il prezzo dell'appartamento che viene intestato al figlio);

con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (che è una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato);

con la rinuncia a un credito a favore del debitore.

:rolleyes: tradotto in parole semplici, che significa?
 
Il titolo semplifica ma sono andati fino in Cassazione perchè la causa era un tantino più articolata, trattava di azioni ed obbligazioni auto-trasferite dal beneficiario in quanto aveva la delega del beneficiante.
In pratica moribondo con pochi giorni di vita, la sua amante con delega trasferisce sul proprio conto titoli per 240.000 euro.
La figlia erede inçazzata (giustamente) la porta in giudizio.

E in primo grado l'amante sosteneva che parte della somma le era dovuta per l'assistenza prestata durante la malattia... senza vergogna.
 
quindi, se ad esempio un genitore versa una somma tramite assegno/bonifico ad un figlio, SENZA atto di donazione, gli altri figli potrebbero chiedere indietro l'intera somma? ...la cosa mi interessa personalmente
 
Dipende, non si applica alle elargizioni periodiche (tipo regalo di compleanno) di modesta entità (proporzionalmente al reddito del donante).
Parimenti non si applica al pagamento delle spese per motivi di studio e nozze.

L' annullamento può essere evitato coinvolgendo un terzo soggetto, per es. ristrutturi il bagno e l'idraulico lo paga mammà.
Oppure apri un conto cointestato col genitore e ricevi i suoi bonifici senza problemi.
 
Dipende, non si applica alle elargizioni periodiche (tipo regalo di compleanno) di modesta entità (proporzionalmente al reddito del donante).
Parimenti non si applica al pagamento delle spese per motivi di studio e nozze.

L' annullamento può essere evitato coinvolgendo un terzo soggetto, per es. ristrutturi il bagno e l'idraulico lo paga mammà.
Oppure apri un conto cointestato col genitore e ricevi i suoi bonifici senza problemi.


nel mio caso un fratello ha ricevuto dai genitori, senza atto ne scrittura privata, una somma importante con due assegni, quindi nessun pagamento a terzi ma direttamente sul suo C/c...direi che si configura esattamente il caso riportato.
 
Vorrei capire le implicazioni pratiche di questa sentenza al di fuori di quanto previsto dall'articolo 553 e seguenti relativamente alla azione di riduzione per la quota indisponibili con la presenza di eredi legittimari. Il caso. La de-cuius muore senza lasciare ascendenti-discendenti, insomma senza nessun erede legittimari. Lascia un testamento con il quale dispone di tutto il suo patrimonio a favore di diverse persone, anche non parenti. Questa signora in vita ha disposto frequentemente di diverse regalie di denaro (in verità anche di immobili) sia quando era in vita il marito (conti co intestati), sia quando la disponibilità dei liquidi era solo la sua (marito deceduto tempo addietro). La signora ha, viventi al momento del decesso 9 parenti di IV grado (cugini), eredi legittimi non legittimari. Come si pone questa sentenza per questo caso che non prevede l'azione di riduzione? Se le donazioni sono nulle, sono tutte nulle, per cui in questo caso ci sono diritti da tutelare, insomma qualcuno può avanzare richiesta sulle donazioni fatte senza atto pubblico?
 
Se le donazioni sono nulle, sono tutte nulle, per cui in questo caso ci sono diritti da tutelare, insomma qualcuno può avanzare richiesta sulle donazioni fatte senza atto pubblico?

Se la donazione è nulla i beni oggetto della stessa vanno nell'asse ereditario, per cui certo che i coeredi possono avanzarne pretesa, lo dice che anche il post iniziale.
Non devi lasciarti portare fuori strada dal discorso legittimari, l'azione di riduzione è un discorso totalmente separato dal caso di donazione nulla, in quanto presuppone non solo che ci siano legittimari, ma anche che ci sia una donazione valida.
 
Se la donazione è nulla i beni oggetto della stessa vanno nell'asse ereditario, per cui certo che i coeredi possono avanzarne pretesa, lo dice che anche il post iniziale.
Non devi lasciarti portare fuori strada dal discorso legittimari, l'azione di riduzione è un discorso totalmente separato dal caso di donazione nulla, in quanto presuppone non solo che ci siano legittimari, ma anche che ci sia una donazione valida.

C'è un testamento che recita: questi soldi a tizio, queste case a caio, delgi eredi legittimi cui faccio riferimento solo 1 ha avuto una "cosa" tutti gli altri nominati non sono eredi legittimi, quindi a che titolo questi, in presenza di disposizione precise, possono chiede che le donazioni in vita sia dichiarate nulle? In sostanza voglio significare che per rispetto della sentenza sono nulle, ma chi ha titolo a chiedere ciò (spero che non serva una altra sentenza per chiarire questo particolare, perchè nel caso specifico la volontà della de-cuius è quello di non lascire nulla ai parenti, salvo, e dato che questa volontà, non essendoci una quota di indisponibile da rispettare, è assoluta)?
 
Ultima modifica:
Scusa non si capisce molto quest'ultimo post, forse c'è un lapsus legittimi/legittimari.
Da quello che dici nel post di prima ci sono un tot di cugini, che sono eredi legittimi. Se mancano coniuge, figli, ascendenti, collaterali di secondo grado e nipoti la successione si apre in favore del parente più prossimo entro il sesto grado. Prendi tra questi cugini quelli di grado più prossimo alla defunta e, tolto ciò di cui lei ha disposto per testamento, hanno diritto di dividersi il resto, compreso quanto è stato oggetto di donazioni nulle.

EDIT: ho capito cosa intendevi. C'è un testamento quindi non si apre una successione legittima. Non ti so dire è molto specifico come problema. Se il testamento individuasse un erede universale penso che questi potrebbe aggredire le donazioni nulle. Già se si configura come una serie di legati boh?! I legittimi a questo punto probabilmente non entrano proprio nella successione.
 
Ultima modifica:
Scusa non si capisce molto quest'ultimo post, forse c'è un lapsus legittimi/legittimari.
Da quello che dici nel post di prima ci sono un tot di cugini, che sono eredi legittimi. Se mancano coniuge, figli, ascendenti, collaterali di secondo grado e nipoti la successione si apre in favore del parente più prossimo entro il sesto grado. Prendi tra questi cugini quelli di grado più prossimo alla defunta e, tolto ciò di cui lei ha disposto per testamento, hanno diritto di dividersi il resto, compreso quanto è stato oggetto di donazioni nulle.

Ho perfettamente capito la cosa, con questa ultima specifica. Allora complico la cosa. Nel testamento è scritto che tutti i liquidi avanzati, dopo che sono state soddisfatte le elargizioi previste, vanno ad una fondazione, senza specificare l'importo, giacchè, chiaramente, dal momento della scrittura al momento del decesso la liquidità avrebbe subito variazioni. Potrebbe essere la fondazione ad avere titolo a chiedere che le donazioni siano dichiarate nulle? In relazine alla risposta precedente ho scritto una fesseria?
 
Sì esatto è la fondazione! Vedi anche il mio edit, ho capito dopo cosa intendevi.
 
c'è da dire che l'unico modo per "scovare" una donazione di denaro senza atto pubblico, cioè un semplice assegno/bonifico, occorre che qualche erede sospettoso vada in banca a chiedere tutti i movimenti degli anni precedenti, fino a dove è possibile arrivare e poi metta le carte in tavola=litigi garantiti al 100%
 
Sì esatto è la fondazione! Vedi anche il mio edit, ho capito dopo cosa intendevi.

Grazie, ho letto l'edit E' come immaginavo. Presenza testamento=niente apertura eredità legittima (in questo caso di IV gradoi. Entro in un particolare che mi ha fatto veramente arrabbiare. Uno / due di questi nove cugini, qualificandosi come eredi legittimi (così si sono firmati), hanno iniziato a scrivere a destra e manca per ricostruire il patrimonio liquido della de-cuius (non so se si è capito ma sono stato oggetto di una regalia in passato, circa 8 anni prima del decesso), banche comprese. Molto probabilmente sono seguite da un avvocato, vista la loro scarsa esperienza del campo, eppure stanno mettendo in atto procedimenti come se non fosse presente un testamento o come se fossero eredi legittimari.
 
Ultima modifica:
Il titolo semplifica ma sono andati fino in Cassazione perchè la causa era un tantino più articolata, trattava di azioni ed obbligazioni auto-trasferite dal beneficiario in quanto aveva la delega del beneficiante.
In pratica moribondo con pochi giorni di vita, la sua amante con delega trasferisce sul proprio conto titoli per 240.000 euro.
La figlia erede inçazzata (giustamente) la porta in giudizio.

E in primo grado l'amante sosteneva che parte della somma le era dovuta per l'assistenza prestata durante la malattia... senza vergogna.

Prima di dire che è senza vergogna bisognerebbe conoscere i fatti, il singolo caso. Ad esempio, conosco casi in cui i figli se ne sono strafregati del genitore per anni o hanno fatto anche peggio ed è stata l'amante a prendersi cura del genitore che ha pensato di renderla ereditiera per ricompensarla. Francamente, io trovo che la legge successoria italiana sia un obbrobbrio : per quanto mi riguarda, cancellerei le quote legittime e consentirei al cittadino italiano di devolvere la propria eredità a chi desidera. Le premesse che hanno motivato l'istituto delle quote di legittima sono cadute tutte, essendo modificato totalmente il tessuto sociale. Non hanno più motivo di esistere.
 
Scusa non si capisce molto quest'ultimo post, forse c'è un lapsus legittimi/legittimari.
Da quello che dici nel post di prima ci sono un tot di cugini, che sono eredi legittimi. Se mancano coniuge, figli, ascendenti, collaterali di secondo grado e nipoti la successione si apre in favore del parente più prossimo entro il sesto grado. Prendi tra questi cugini quelli di grado più prossimo alla defunta e, tolto ciò di cui lei ha disposto per testamento, hanno diritto di dividersi il resto, compreso quanto è stato oggetto di donazioni nulle.

EDIT: ho capito cosa intendevi. C'è un testamento quindi non si apre una successione legittima. Non ti so dire è molto specifico come problema. Se il testamento individuasse un erede universale penso che questi potrebbe aggredire le donazioni nulle. Già se si configura come una serie di legati boh?! I legittimi a questo punto probabilmente non entrano proprio nella successione.

Per quanto ne so io i cugini sono eredi legittimi ma non hanno diritto ad alcuna quota legittima.

Il decuius quindi, in presenza di testamento può disporre liberamente dei suoi beni ed i cugini, sostanzialmente, si attaccano al tram.

My2Cents
 
Per quanto ne so io i cugini sono eredi legittimi ma non hanno diritto ad alcuna quota legittima.

Il decuius quindi, in presenza di testamento può disporre liberamente dei suoi beni ed i cugini, sostanzialmente, si attaccano al tram.

My2Cents

Sì l'incomprensione è nata sulla formulazione del testamento. Se uno scrive "lascio tutto a Tizio", allora i legittimi si attaccano. Però se scrive (come mi era sembrato all'inizio) solo "lascio il bene X a Tizio e il bene Y a Caio" (legati), resta la questione di cosa ne è del resto, che andrà agli eredi legittimi.
Nel caso di nonnobancario mi sembra si possa dire che la defunta ha individuato alcuni legatari a cui ha attribuito beni particolari e un erede (la fondazione) che subentra a titolo universale sul resto e quindi può aggredire le donazioni.
Se non avesse indicato la fondazione, in presenza di altri beni rispetto a quelli oggetto dei legati, sarebbero intervenuti i legittimi.
Il caso su cui manifestavo dubbi era quello in cui i beni indicati nel testamento avessero esaurito il patrimonio della defunta. Si poteva forse indagare se indicando il singolo bene attribuito alla singola persona non avesse voluto individuare una quota di patrimonio, più che prevedere un legato, e quindi anche in quel caso i legittimi sarebbero stati esclusi.

Ma questo è il mio mezzo cent, eh, neanche due, che i miei studi di diritto privato sono molto risalenti :D
 
Dalla terra veniamo...in terra ritorneremo !

MORIREMO TUTTI !!

:rolleyes:
 
quindi, se ad esempio un genitore versa una somma tramite assegno/bonifico ad un figlio, SENZA atto di donazione, gli altri figli potrebbero chiedere indietro l'intera somma? ...la cosa mi interessa personalmente

ancora più interessante: lo stesso genitore potrebbe "richiedere indietro" (IMHO mostruosità giuridica ma...) i soldi?
 
ancora più interessante: lo stesso genitore potrebbe "richiedere indietro" (IMHO mostruosità giuridica ma...) i soldi?

mi risulta di SI, entro 10 anni dalla consegna documentata del denaro, senza atto di donazione il "donante" potrebbe richiedere indietro il denaro, sostenendo che si trattava di prestito infruttifero.
 
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