Con questo documento ha precisato che il contribuente può ugualmente fruire della
detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifico, a condizione che:
nell’atto notarile siano riportate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il
box pertinenziale
ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi
accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.