compravendita valute eteree e capital gain

Andrea4891

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se io compro e vendo bitcoins e compagnia cantante, E CI GUADAGNO (se ci perdo il problema non si pone), devo pagarci il capital gain ??

se non lo pago posso essere accusato di evasione / elusione ??

direi di no: infatti se compro e vendo valuta (tipo USD, CHF) in quantità abbastanza modeste posso sempre dire che prevedevo un viaggio / permanenza all'estero, e poi la cosa è saltata; in questo caso direi che non ho grossi problemi

però se "commerciando" valute "eteree" guadagno qualche migliaio di € l'anno ??!!

nel caso poi si porrebbe il problema di tenere una credibile contabilità della detrazione dei loss :o

spero in risposte concrete fondate e documentate, insomma non ... eteree :D
 
se io compro e vendo bitcoins e compagnia cantante, E CI GUADAGNO (se ci perdo il problema non si pone), devo pagarci il capital gain ??

se non lo pago posso essere accusato di evasione / elusione ??

direi di no: infatti se compro e vendo valuta (tipo USD, CHF) in quantità abbastanza modeste posso sempre dire che prevedevo un viaggio / permanenza all'estero, e poi la cosa è saltata; in questo caso direi che non ho grossi problemi

però se "commerciando" valute "eteree" guadagno qualche migliaio di € l'anno ??!!

nel caso poi si porrebbe il problema di tenere una credibile contabilità della detrazione dei loss :o

spero in risposte concrete fondate e documentate, insomma non ... eteree :D

IL CAMBIO DI BITCOIN IN VALUTA PUÒ GENERARE UNA PLUSVALENZA TASSABILE?
Un ulteriore chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria riguarda il tema se il cambio di bitcoin in euro possa generare una plusvalenza soggetta a imposta sostitutiva del 26% in capo al cliente persona fisica che detiene bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa. Si pensi al caso in cui un individuo abbia acquistato bitcoin al prezzo x e decida di venderli al prezzo x + 1.

Il differenziale positivo realizzato con la vendita costituisce una plusvalenza tassabile?

La Risoluzione nota come: “le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa“. L’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir), assoggetta a tassazione le sole operazioni di cessione di valute estere “a termine”, quindi realizzate nel contesto di contratti aventi un’indiscutibile natura speculativa, assente nelle cessioni a pronti. Anche a voler assimilare le operazioni in bitcoin a quelle in valuta estera ai fini della tassazione delle plusvalenze, lo scambio di bitcoin in euro non sarebbe tassato in capo al cliente persona fisica.

L’indicazione di prassi sembrerebbe, tuttavia, alla luce di precedenti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzioni n. 67/E del 2010, 102/E del 2011 e 71/E del 2016), soggetta ad eccezione con riferimento alle operazioni di compravendita di valute sul mercato FOREX. Pur trattandosi di vendite a pronti, l’Agenzia ha chiarito che in tali casi l’intento speculativo non può essere disconosciuto e, pertanto, le eventuali plusvalenze realizzate sulla differenza di cambio sono soggette a tassazione in quanto proventi da contatti derivati (art. 67, comma 1, lett. c-quater), Tuir).

Pur nel silenzio della Risoluzione, si potrebbe quindi dedurre che le operazioni di compravendita di bitcoin realizzate sul mercato FOREX potrebbero essere suscettibili di generare plusvalenze tassabili in capo alle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, sebbene sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto.
 
IL CAMBIO DI BITCOIN IN VALUTA PUÒ GENERARE UNA PLUSVALENZA TASSABILE?
Un ulteriore chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria riguarda il tema se il cambio di bitcoin in euro possa generare una plusvalenza soggetta a imposta sostitutiva del 26% in capo al cliente persona fisica che detiene bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa. Si pensi al caso in cui un individuo abbia acquistato bitcoin al prezzo x e decida di venderli al prezzo x + 1.

Il differenziale positivo realizzato con la vendita costituisce una plusvalenza tassabile?

La Risoluzione nota come: “le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa“. L’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir), assoggetta a tassazione le sole operazioni di cessione di valute estere “a termine”, quindi realizzate nel contesto di contratti aventi un’indiscutibile natura speculativa, assente nelle cessioni a pronti. Anche a voler assimilare le operazioni in bitcoin a quelle in valuta estera ai fini della tassazione delle plusvalenze, lo scambio di bitcoin in euro non sarebbe tassato in capo al cliente persona fisica.

L’indicazione di prassi sembrerebbe, tuttavia, alla luce di precedenti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzioni n. 67/E del 2010, 102/E del 2011 e 71/E del 2016), soggetta ad eccezione con riferimento alle operazioni di compravendita di valute sul mercato FOREX. Pur trattandosi di vendite a pronti, l’Agenzia ha chiarito che in tali casi l’intento speculativo non può essere disconosciuto e, pertanto, le eventuali plusvalenze realizzate sulla differenza di cambio sono soggette a tassazione in quanto proventi da contatti derivati (art. 67, comma 1, lett. c-quater), Tuir).

Pur nel silenzio della Risoluzione, si potrebbe quindi dedurre che le operazioni di compravendita di bitcoin realizzate sul mercato FOREX potrebbero essere suscettibili di generare plusvalenze tassabili in capo alle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, sebbene sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto.
sarebbe auspicabile :yes::yes:

:rolleyes::rolleyes:

... ma anche no :no::no:

:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Ciao,

sono nuovo al trading delle cripto valute e mi chiedevo come vengono gestiti i guadagni da queste operazioni.
Opero con eToro, i guadagni vanno semplicemente dichiarati come "redditi diversi" con la dichiarazione dei redditi?
Grazie, un saluto
 
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