Calcolo mq ai fini TARI - Regola 80% minimo

marinoloreti

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Abito da meno di un anno in una villetta bifamiliare a Roma con ampio giardino e una piccola cantina. I mq calpestabili della sola abitazione sono circa 70, ma risulta una superficie catastale totale di 119.
Basandomi quindi sulla "regola" del minimo 80%, ho dichiarato (e già pagato prima rata all'AMA) 95 mq. Ho però il dubbio di aver dichiarato troppo, dubbio aumentato anche da articoli come questo:
Tari, conta la superficie calpestabile - Italia Oggi
che sembrano invece dire che l'applicazione dell'80% è rinviata sine die all'adeguamento catastale in corso.

Qualcuno può gentilmente rassicurarmi?
 
Se nella visura catastale dell'abitazione è già presente il valore 119 mq, la tua dichiarazione mi pare corretta. Anche perchè in sede di eventuale accertamento, verrà usato comunque il computo 80% s.c.

Nel caso non fosse indicata la superficie catastale (ma solo il num. vani) devi mettere la calpestabile non solo dei vani abitativi ma pure dei vani accessori come cantine, taverne, sale giochi, ripostigli, lavanderie, garagee, trombe delle scale, solai, sempre che l'altezza sia superiore a 150 cm. Anche i locali caldaia andrebbero messi, se la loro superficie è tale da poter essere utilizzati per altri scopi (per es. asciugatoio o stireria).
 
Sempre in merito allo stesso quesito, alla luce dell'inserimento avvenuto di recente ormai in (quasi?) tutte le visure catastali dell'indicazione della Superficie Catastale, laddove (come nella mia) sia indicata anche la "Totale escluse aree scoperte", il calcolo dell'80% va effettuato su quest'ultimo totale o sul Totale complessivo? :mmmm:
 
Sempre in merito allo stesso quesito, alla luce dell'inserimento avvenuto di recente ormai in (quasi?) tutte le visure catastali dell'indicazione della Superficie Catastale, laddove (come nella mia) sia indicata anche la "Totale escluse aree scoperte", il calcolo dell'80% va effettuato su quest'ultimo totale o sul Totale complessivo? :mmmm:

Ciao,
riprendo questa tua domanda, volevo sapere se qualcuno sa la risposta, interesserebbe anche a me, grazie.
Altra domanda: Se uno dichiara meno dell/80% (esempio 77%) del valore catastale cosa succede ?

Grazie...!
 
Dipende dalle vostre aree scoperte
Leggete bene questo
http://www.adocnazionale.it/tari-guida-tariffa-rifiuti/#.Wg8KTJDcnMJ

Soprattutto nella sezione Come si calcola e quanto si paga e le esenzioni/esclusioni

Ok grazie...!Ultima cosa...leggo che alle cantine non si apllica la tari. Ma per una villetta che la il seminterrato e nella visura catastale c'è scritto (lavanderia, cantina, locale caldaia) con i dati catastali assieme al resto della villetta si paga la cantina ? Non so se ho formulato bene la domanda. Grazie.
 
Ok grazie...!Ultima cosa...leggo che alle cantine non si apllica la tari. Ma per una villetta che la il seminterrato e nella visura catastale c'è scritto (lavanderia, cantina, locale caldaia) con i dati catastali assieme al resto della villetta si paga la cantina ? Non so se ho formulato bene la domanda. Grazie.

Sono esenti dall'imposta aree e locali non suscettibili di produrre spazzatura in modo autonomo, come cantine, sottotetti, terrazze e balconi......
Quindi la cantina non la devi pagare. Ma scusa gli anni passati l'hai pagata? O è il primo anno che vivi li?
 
A quanto pare le cose sono un po diverse da comune a comune.
Comunque c'è un dibattito in corso grazie alla tari gonfiata da alcuni comuni.
Sta venendo fuori che non tutti i comuni applicano le stesse regole. Dal sole2rore si apprende che Milano tassa il garage come l’appartamento, ma non i solai e le cantine, Lecce considera le pertinenze come occupate da una sola persona, altri enti le trattano come locali di depositi (e quindi applicano la tariffa per le utenze «non domestiche», addebitando sia la quota fissa sia una quota variabile diversa da quella per l’appartamento). Soluzioni varie, ma tutte illegittime.

Inoltre, il tar di Catania si esprime al riguardo e emerge che il tributo è dovuto quando il soggetto passivo occupa o detiene locali ed aree scoperte, poste nel territorio comunale e fra queste vi rientrano, senza la necessità di configurare una categoria ad hoc, anche box, cantine e garage. Nei casi in cui il locale (e dunque anche le suddette pertinenze) o l’area scoperta non possono produrre rifiuti, il tributo non è invece dovuto, a condizione che il contribuente ne dia notizia in sede di dichiarazione e tale circostanza sia obiettivamente riscontrabile da parte dell’Ente impositore: vi è, in altre parole, una presunzione legale relativa di produttività dei rifiuti che il contribuente può vincere facendosi carico del relativo onere probatorio.
Qui la sentenza: TARSU: quali sono le regole per box, garage e cantine?lentepubblica


Io ti dico che se la cantina non la vivi, non la devi pagare.
 
Scusate se riporto su questo topic ma avrei bisogno di un'informazione riguardo al calcolo della tari.
Ho fatto delle modifiche catastali alla casa, e la nuova visura mi da Superficie catastale 168, per il calcolo della tari va tolto il 20%? Naturalmente ci penserà il comune, o tasseranno direttamente a 168?
 
Scusate se riporto su questo topic ma avrei bisogno di un'informazione riguardo al calcolo della tari.
Ho fatto delle modifiche catastali alla casa, e la nuova visura mi da Superficie catastale 168, per il calcolo della tari va tolto il 20%? Naturalmente ci penserà il comune, o tasseranno direttamente a 168?

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, il criterio della superficie calpestabile sarà utilizzato sino a quando non ci sarà il definitivo allineamento dei dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria con i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. Solo allora rileverà, come superficie assoggettabile al tributo, l’80% della superficie catastale. Qui dipende dal tuo comune. E da qui deriva anche la risposta alla seconda domanda, visto che i mq precedenti e attuali saranno rapportati ai relativi giorni. Almeno così dovrebbe essere. Ma le cose cambiano da comune a comune.
Cmq puoi leggere il link da me postato in precedenza.
 
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, il criterio della superficie calpestabile sarà utilizzato sino a quando non ci sarà il definitivo allineamento dei dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria con i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. Solo allora rileverà, come superficie assoggettabile al tributo, l’80% della superficie catastale. Qui dipende dal tuo comune. E da qui deriva anche la risposta alla seconda domanda, visto che i mq precedenti e attuali saranno rapportati ai relativi giorni. Almeno così dovrebbe essere. Ma le cose cambiano da comune a comune.
Cmq puoi leggere il link da me postato in precedenza.

La modifica dei mq è aggiornata da pochi giorni, la prossima bolletta sarà a maggio e penso che il comune applichi i mq ad oggi.
Comunque potrei contattare l'ufficio tributi del comune e farmi spiegare esattamente come verrà applicata
 
La modifica dei mq è aggiornata da pochi giorni, la prossima bolletta sarà a maggio e penso che il comune applichi i mq ad oggi.
Comunque potrei contattare l'ufficio tributi del comune e farmi spiegare esattamente come verrà applicata

Si, di sicuro a maggio rilevano i mq attuali.
Quindi non avrai problemi.
Però informati al tuo comune di residenza per evitare faccende noiose.
 
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