Malattia Pre-Rogito

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Maiale Vitruviano
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Qualche giorno prima della data stabilità per il rogito, il marito del venditore comunica che la moglie (in separazione dei beni) ha problemi di salute e che il rogito è da spostarsi, sul compromesso registrato si parlava di entro e non oltre una certa data, ora come si deve comportare il compratore che ha subito dei danni avendo organizzato trasloco, disdetto precedente appartamento e avendo già accordi con un'impresa edile per l'inizio di piccole riparazioni/migliorie?
 
Qualche giorno prima della data stabilità per il rogito, il marito del venditore comunica che la moglie (in separazione dei beni) ha problemi di salute e che il rogito è da spostarsi, sul compromesso registrato si parlava di entro e non oltre una certa data, ora come si deve comportare il compratore che ha subito dei danni avendo organizzato trasloco, disdetto precedente appartamento e avendo già accordi con un'impresa edile per l'inizio di piccole riparazioni/migliorie?

Se hai avuto danni verificabili e quantificabili,e la sig.ra è inabile può farsi rappresentare con procura se non lo fanno, sono inadempienti,a parte le umane vicende.Sono di quelle situazioni difficilmente classificabili,per la forte soggettività
 
Per una procura serve che sia nelle piene facoltà mentali, e al momento da quello che dice il marito non lo è, quindi mi trovo nella situazione di dover aspettare senza poter fare nulla, e non ho neanche una data ipotetica, il rogito era da effettuarsi entro e non oltre il 25 Marzo

Quello che vorrei sapere è come muovermi, mi hanno consigliato una diffida ad adempiere riconvocandoli per il rogito dandogli 15 giorni di tempo, se non accettano o trovano soluzioni le cose possibili sono 2, continuare ad aspettare chiedendo un risarcimento danni oppure chiedere indietro il doppio della caparra, a me interessa la casa, però non voglio aspettare all'infinito
 
Sento puzza di bruciato! Lo stesso marito che potrebbe facilmente farsi fare la procura accampa impedimenti....:eek:
Credo che dovrai rivolgerti all'avvocato.
 
Per una procura serve che sia nelle piene facoltà mentali, e al momento da quello che dice il marito non lo è, quindi mi trovo nella situazione di dover aspettare senza poter fare nulla, e non ho neanche una data ipotetica, il rogito era da effettuarsi entro e non oltre il 25 Marzo

Quello che vorrei sapere è come muovermi, mi hanno consigliato una diffida ad adempiere riconvocandoli per il rogito dandogli 15 giorni di tempo, se non accettano o trovano soluzioni le cose possibili sono 2, continuare ad aspettare chiedendo un risarcimento danni oppure chiedere indietro il doppio della caparra, a me interessa la casa, però non voglio aspettare all'infinito

Un conto essere nella condizione di non volere altro il non potere,un conto sono le beghe di famiglia,altro invece le obbligazioni assunte,si se riconosci chiamali in causa.
 
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facilmente perché? sono in separazione dei beni e il notaio ha detto che se non ha il nullaosta dei medici non fa nulla, non dipende solo dal marito...a star messa male ci sta, vista con i miei occhi

il mio timore non è sulla conclusione della compravendita, ma sui tempi ;-)
 
facilmente perché? sono in separazione dei beni e il notaio ha detto che se non ha il nullaosta dei medici non fa nulla, non dipende solo dal marito...a star messa male ci sta, vista con i miei occhi

il mio timore non è sulla conclusione della compravendita, ma sui tempi ;-)

Il mio su entrambi.
 
facilmente perché? sono in separazione dei beni e il notaio ha detto che se non ha il nullaosta dei medici non fa nulla, non dipende solo dal marito...a star messa male ci sta, vista con i miei occhi

il mio timore non è sulla conclusione della compravendita, ma sui tempi ;-)

Beh,occorre un certificato,ma di incapacità di intendere e di volere,perchè in tutti gli altri casi basta la procura.

Ci sono anche casi in cui tutti gli attori si recano c.o l'inferma,poi c'è il caso umano che va considerato,come componente
 
Qualche giorno prima della data stabilità per il rogito, il marito del venditore comunica che la moglie (in separazione dei beni) ha problemi di salute e che il rogito è da spostarsi, sul compromesso registrato si parlava di entro e non oltre una certa data, ora come si deve comportare il compratore che ha subito dei danni avendo organizzato trasloco, disdetto precedente appartamento e avendo già accordi con un'impresa edile per l'inizio di piccole riparazioni/migliorie?

la data indicata nel rogito deve essere scritta come termine essenziale con i riferimenti normativi e con una sintetica descrizione del motivo sostostante l essenzialita del termine . In assenza di termine essenziale cosi definito , ma con il termine semplice il venditore deve cosi procedere diffida ad adempiere , con tempi legali minimi di 15 gg e in tale lettera mettendo la "toppa" e definendo tale termine essenziale dichiarandone i motivi ( sta volta puo essere fondato es il rogito a sua volta di un altro immobile l eventuale presenza di un termine essenziale nel altro compromesso per fare un esempio) .

Se la persona non procedera perche inabile perdera seocndo le note regole della caparra ( non è stato scritto anticipo spero).

Ma c e una cosa particolare , la compratrice è ultrasettantenne? o e in stato medico di incapacita di intendere e volere temporaneo? perche nel primo caso e normale che sopra i 70 anni si chieda che una porcura speciale sia corredata dal certificato del medico di base circa le capaicta diintendere e volere, mentre nella seconda bisogna sapere esattamente cosa stia succedendo , se in ospedale e solo incapace di mobilità o se sia arrivata una malattia che invalidante ( es alzheimer per fare soloun esempi esemlificativo )

In tale secondo caso se fosse grave la persona (ovvero il tutore o l amministratore di sostegno) puo invocare l evento straordinario ed imprevedibile che giustifica l inadempimento pertanto in tal caso nella peggiore ipotesi si vedono riconosciuti solo i danni. Mentre in tutti gli altri casi c e la regola della caparra.
 
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Eurodefault ovviamente caparra...però non concepisco l'evento straordinario che può invocare l'eventuale tutore...il compromesso é stato fatto e anche registrato..quindi la sua volontà pre "malattia" é quella di vendere...se non si vende piú perché "non ricorda" o chi per lui si tira indietro c'è la penale della caparra altrimenti che ci sta a fare?!? gli eventuali danni tra notaio/tasse/agenzia/interessi superano ampiamente i 20k se ci mettiamo anche gli acconti per la ristrutturazione/trasloco e i danni esistenziali stiamo belli alti, almeno 40k...perché vedersi chiamare 2 giorni prima del rogito quando stai l'uscio della porta é veramente brutto...non lo auguro a nessuno

Un valido motivo può essere che io sto senza casa? Avendo venduto la vecchia...sono stato un po' appoggiato in una casa che avevo affittato, ma dove ho il contratto fino a fine mese e poi é già stata riaffittato

Mander noi ovviamente siamo disponibili ad andare dove si ritrova e il notaio é già stato avvisato...solo che ad oggi nessuno sa cosa abbia...o almeno io non lo so...perché l'ho vista messa male ma tra l'agenzia e il marito le versioni suno due

P.S. la tipa ha 45 anni se non ricordo male
 
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cmq, e' vero, se i ll termine scritto sul preliminare e':
rogito entro e non oltre il xxxxxx, purtroppo puo' capire che si debba spostare.... senza troppi problemi.

se invece per una delle due parti la data del rogito e' essenziale che debba firmare in quella data stabilita nel preliminare basta scrivere:
rogito in data xxxxxx termine essenziale e perentorio.

in questo caso la parte che non si presenta al rogito e' inadempiente da subito con le conseguenze del caso.
 
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Se hai avuto danni verificabili e quantificabili,e la sig.ra è inabile può farsi rappresentare con procura se non lo fanno, sono inadempienti,a parte le umane vicende.Sono di quelle situazioni difficilmente classificabili,per la forte soggettività

no.....:rolleyes:
 
Per una procura serve che sia nelle piene facoltà mentali, e al momento da quello che dice il marito non lo è, quindi mi trovo nella situazione di dover aspettare senza poter fare nulla, e non ho neanche una data ipotetica, il rogito era da effettuarsi entro e non oltre il 25 Marzo

Quello che vorrei sapere è come muovermi, mi hanno consigliato una diffida ad adempiere riconvocandoli per il rogito dandogli 15 giorni di tempo, se non accettano o trovano soluzioni le cose possibili sono 2, continuare ad aspettare chiedendo un risarcimento danni oppure chiedere indietro il doppio della caparra, a me interessa la casa, però non voglio aspettare all'infinito

aspetta.... nom essere precipitoso.. e cmq questo e' un argomento della sezione immobiliare.;)
in questo momento tu devi spostare la data del rogito.
con una raccomandata, indicando anche la nuova data del rogito e mettendoli in mora di 15 gg...
e questo e' normale...
se malaguratamente non si dovessero presentare neanche dopo averli messi in mora...devi assumere un avvocato per i danni.
io consiglio sempre di mettersi d'accordo con le buone..
 
Ultima modifica:

se i venditori fossero veramente inadempienti magari perche' hanno deciso di non vendere piu' la casa... l'acquirente dovra' citarli in causa..e vincerebbe alla grande....avrebbe diritto al doppio di quello che ha versato al venditore in fase di preliminare.
se il venditore non dovesse avere abbastanza soldi per ripagarlo, si metterebbe la casa all'asta..e poi si pagherebbe l' acquirente.
certo non sarebbe un bel finale.
 
aspetta.... nom essere precipitoso.. e cmq questo e' un argomento della sezione immobiliare.;)
in questo momento tu devi spostare la data del rogito.
con una raccomandata, indicando anche la nuova data del rogito e mettendoli in mora di 15 gg...
e questo e' normale...
se malaguratamente non si dovessero presentare neanche dopo averli messi in mora...devi assumere un avvocato per i danni.
io consiglio sempre di mettersi d'accordo con le buone..

E chi lo stabilisce questo..ccc o Saturalanx :confused::confused:??
Questo è un argomento di PURO diritto (adempimento e inadempimento contrattuale) in cui l'immobiliare è elemento assolutamente accidentale: si potrebbe trattare anche di compravendita mobiliare e di qualsiasi altro genere di contratto..le regole non cambiano.
Ciò detto mi sembra che nella sezione immobiliare ci sono alcune discussioni che sarebbe molto più opportuno stessero di qua :censored::censored:!!
 
E chi lo stabilisce questo..ccc o Saturalanx :confused::confused:??
Questo è un argomento di PURO diritto (adempimento e inadempimento contrattuale) in cui l'immobiliare è elemento assolutamente accidentale: si potrebbe trattare anche di compravendita mobiliare e di qualsiasi altro genere di contratto..le regole non cambiano.
Ciò detto mi sembra che nella sezione immobiliare ci sono alcune discussioni che sarebbe molto più opportuno stessero di qua :censored::censored:!!

in immobiliare ci sono vari esperti su queste cose....;)
io lo vedo proprio come argomento di immobiliare.
entro e non oltre.....termine essenziale, sono argomenti piu' indicati di la'...
se poi qualcuno li chiede di qua...fa anche bene...ma di la' per me e' meglio.
 
in immobiliare ci sono vari esperti su queste cose....;)
io lo vedo proprio come argomento di immobiliare.
entro e non oltre.....termine essenziale, sono argomenti piu' indicati di la'...
se poi qualcuno li chiede di qua...fa anche bene...ma di la' per me e' meglio.

Il nostro codice civile tratta delle obbligazioni nel libro quarto che va dall'art. 1173 all'art. 2059.
Sai di questi 887 articoli quanti trattano della vendita di cose immobili? L'incredibile numero di ben 5 (dico cinque) articoli (1537-1541).
Gli argomenti di cui stiamo parlando in questo 3d (adempimento, inadempimento, termine dell'adempimento, impossibilità sopravvenuta, forza maggiore, termine essenziale ecc.) sono trattati nei primi due titoli del libro quarto (artt. 1173-1469bis) che regolano la parte generale relativa a TUTTI i rapporti obbligatori non solo ai contratti di compravendita immobiliare regolata da cinque miseri articoli.
Ripeto questo è un argomento di PURO DIRITTO e, quindi, hic manebimus optime:angry::angry:.
 
Eurodefault ovviamente caparra...però non concepisco l'evento straordinario che può invocare l'eventuale tutore...il compromesso é stato fatto e anche registrato..quindi la sua volontà pre "malattia" é quella di vendere...se non si vende piú perché "non ricorda" o chi per lui si tira indietro c'è la penale della caparra altrimenti che ci sta a fare?!? gli eventuali danni tra notaio/tasse/agenzia/interessi superano ampiamente i 20k se ci mettiamo anche gli acconti per la ristrutturazione/trasloco e i danni esistenziali stiamo belli alti, almeno 40k...perché vedersi chiamare 2 giorni prima del rogito quando stai l'uscio della porta é veramente brutto...non lo auguro a nessuno

Un valido motivo può essere che io sto senza casa? Avendo venduto la vecchia...sono stato un po' appoggiato in una casa che avevo affittato, ma dove ho il contratto fino a fine mese e poi é già stata riaffittato

Mander noi ovviamente siamo disponibili ad andare dove si ritrova e il notaio é già stato avvisato...solo che ad oggi nessuno sa cosa abbia...o almeno io non lo so...perché l'ho vista messa male ma tra l'agenzia e il marito le versioni suno due

P.S. la tipa ha 45 anni se non ricordo male

Ti ho riportato il codice civile non un opinione, se fosse quello il caso , e riesce a farsi riconoscere dal giudice l evento eccezionale ed impredibile è causa di risoluzione , cio non toglie che ti debba risarcire tutti i danni conseguenti da te sopportati in conseguenza di tale contratto . Il riconoscimento dell evento imprevedibile è un acosa molto difficile da ottonere , e giocano anche le abilita degli avvocati delle parti e di come pensa il Giudice.
 
cmq, e' vero, se i ll termine scritto sul preliminare e':
rogito entro e non oltre il xxxxxx, purtroppo puo' capire che si debba spostare.... senza troppi problemi.

se invece per una delle due parti la data del rogito e' essenziale che debba firmare in quella data stabilita nel preliminare basta scrivere:
rogito in data xxxxxx termine essenziale e perentorio.

in questo caso la parte che non si presenta al rogito e' inadempiente da subito con le conseguenze del caso.

non basta la mera appostazione della dicitura "essenziale" va scritto richiamando l art del codice civile e descrivendolo con le conseguenze , va scritto a favore di chi è essenziale il termine , va scritta sinteticamente anche solo un accenno al motivo dell essenzialità.

Lo stesso dicasi quando si mette la "pezza" con la diffida ad adempiere , introducendo l essenzialita del termine.

Vi sono cluausole che se hanno effetti rilevanti sul rapporto controttauale , devono essere scritte anche in modo che le parti comprendano il significato di quelle clusole e le conseguenze. Questa è la regola generale , se una clausola presente non avesse i requisiti della intelligibilita in relazione alla capacita delle parti e dell impatto rilevante sul sinallagma il Giudice la puo anche dichiarare nulla .
 
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