guardia medica. Responsabilità contrattuale ex art 1228 c c ?

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batteristasinest

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Problemino non di poco conto.Supponiamo che la Guardia medica compia un bel guaio come ad esempio omissione di atti d'ufficio.Nel caso in esame, a parte le complicazioni di stampo penalistico, dovendo chiedere un risarcimento danni in sede civile ,secondo i più esperti di diritto tra voi, esiste un rapporto contrattuale tra asl e guardia medica oppure la guardia medica è lavoratore autonomo e quindi non nulla può chiedersi quale risarcimento danni all'asl? In poche parole c'è incardinazione nell'ente asl da parte della guardia medica oppure non essendo lavoratore dipendente la guardia medica è la sola responsabile in caso di danni subiti dal cittadino per errore della guardia?
La guardia medica svolge un servizio di continuità assistenziale e dunque perché mai dovrebbe essere considerata solo lavoratore autonomo?? Mi sfugge il senso se non a livello prettamente fiscale, ma di fatto è un lavoratore dipendente o sbaglio? Chi mi sa dire come lo parifico ad un lavoratore dipendente?
 
Problemino non di poco conto.Supponiamo che la Guardia medica compia un bel guaio come ad esempio omissione di atti d'ufficio.Nel caso in esame, a parte le complicazioni di stampo penalistico, dovendo chiedere un risarcimento danni in sede civile ,secondo i più esperti di diritto tra voi, esiste un rapporto contrattuale tra asl e guardia medica oppure la guardia medica è lavoratore autonomo e quindi non nulla può chiedersi quale risarcimento danni all'asl? In poche parole c'è incardinazione nell'ente asl da parte della guardia medica oppure non essendo lavoratore dipendente la guardia medica è la sola responsabile in caso di danni subiti dal cittadino per errore della guardia?
La guardia medica svolge un servizio di continuità assistenziale e dunque perché mai dovrebbe essere considerata solo lavoratore autonomo?? Mi sfugge il senso se non a livello prettamente fiscale, ma di fatto è un lavoratore dipendente o sbaglio? Chi mi sa dire come lo parifico ad un lavoratore dipendente?


Una risposta salomonica potrebbe essere chiamarli in causa in solido.
 
Problemino non di poco conto.Supponiamo che la Guardia medica compia un bel guaio come ad esempio omissione di atti d'ufficio.Nel caso in esame, a parte le complicazioni di stampo penalistico, dovendo chiedere un risarcimento danni in sede civile ,secondo i più esperti di diritto tra voi, esiste un rapporto contrattuale tra asl e guardia medica oppure la guardia medica è lavoratore autonomo e quindi non nulla può chiedersi quale risarcimento danni all'asl? In poche parole c'è incardinazione nell'ente asl da parte della guardia medica oppure non essendo lavoratore dipendente la guardia medica è la sola responsabile in caso di danni subiti dal cittadino per errore della guardia?
La guardia medica svolge un servizio di continuità assistenziale e dunque perché mai dovrebbe essere considerata solo lavoratore autonomo?? Mi sfugge il senso se non a livello prettamente fiscale, ma di fatto è un lavoratore dipendente o sbaglio? Chi mi sa dire come lo parifico ad un lavoratore dipendente?

Il Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) non è altri che il Medico di Medicina Generale, medico di famiglia, durante l'orario notturno e/o festivo quando questi non è tenuto a svolgere attività.
Quindi se non è un dipendente l'MMG (anche lui pagato comunque dalla ASL) perchè lo dovrebbe essere l'MCA? Credo che avrai molte difficoltà a parificarlo ad un lavoratore dipendente ed infatti secondo prevalente giurisprudenza il medico di C.A. riveste di fronte alla legge penale la qualifica di incaricato di pubblico servizio di cui all’art.358 c.p. In questo senso la giurisprudenza ha affermato che la natura pubblicistica del servizio è connessa alla sua funzione, alla sua finalità di pubblica utilità piuttosto che al rapporto di dipendenza con l’ente.
E' quindi come incaricato di un pubblico servizio che rischia di incorrere nel reato di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto o omissione di atti d'ufficio).
 
Parlo di giudizio civile.
Dunque citarli entrambi nel giudizio civile può essere molto rischioso in quanto se viene estromesso o peggio vince la causa l'asl perché ritenuta non applicabile alla fattispecie (guardia medica e asl)l'art 1228 c.c. poi al cliente tocca pagare le spese. Del resto una guardia medica non credo riesca a risarcire danni elevati posta anche la quasi certezza che non sono assicurati per danni derivati dalla loro attività.
Una responsabilità ex art 1228 cc sarebbe più facilmente percorribile a carico dell'asl anche perché trattasi di responsabilità contrattuale e spetterebbe quindi anche alla guardia medica (o all'asl) provare la mancanza di colpa oltre a tanto altro rispetto all'art. 2049 c c
Poi credo che solo l'art. 2049 cc preveda un rapporto di subordinazione mentre invocando l'art. 1228 cc per terzi (dunque la guardia medica che svolge lavoro ancorché non subordinato a servizio dell'asl) si debbano intendere qualsiasi terzo che presti un opera a favore di...(asl).
Dunque solo se invoco, con costituzione in mora, l'art. 1228 cc, posso citarli entrambi senza incorrere in problematiche di estromissione di una parte per mancanza di legittimazione?
Boh...forse mi sbaglio.Chi mi risolve il dubbio?:)
 
Problema parzialmente risolto.Dopo attenta ricerca ho scoperto che dal 2013 anche le guardie mediche hanno l'obbligo di farsi un'assicurazione professionale.
Rimane il dubbio del tutto giuridico di cui sopra anche se poi dal lato pratico si tirerà in ballo l'assicurazione e sempreché le guardie mediche rispettino l'onere imposto dalla legge.
 
La guardia medica è obbligata a intervenire tempestivamente a domicilio su richiesta del 118 o del paziente. Se dal suo mancato intervento deriva nocumento per il paziente si tratta 1) di omissione di atti d'ufficio e 2) lesioni personali colpose per negligenza. E sulla negligenza (es.mancata visita domiciliare) le guardie mediche vengono sempre condannate. Su questo i giudici non perdonano :yes:
 
La guardia medica è obbligata a intervenire tempestivamente a domicilio su richiesta del 118 o del paziente. Se dal suo mancato intervento deriva nocumento per il paziente si tratta 1) di omissione di atti d'ufficio e 2) lesioni personali colpose per negligenza. E sulla negligenza (es.mancata visita domiciliare) le guardie mediche vengono sempre condannate. Su questo i giudici non perdonano :yes:
non è così, informati meglio !
 
non è così, informati meglio !

argomenta il tuo dissenso
logico che può variare da giudice a giudice la sentenza ma posso dirti che quando una guardia medica omette di intervenire a domicilio e si limita a diagnosi o consigli telefonici è quasi sempre dalla parte del torto in caso di danno
E raramente il giudice è magnanimo in questi casi
trattasi di negligenza oltrechè di omissione di atti d'ufficio
se non sei d'accordo fammi qualche esempio, io ne ho fin troppi anche presi dal web a sostegno di quanto penso
 
questa sentenza la ritengo interessante
praticamente la guardia medica è stata condannata per omissione di atti d'ufficio per il solo fatto di non essere intervenuta a domicilio su richiesta dei pazienti. Anche se dal suo non intervento non è scaturito nessun danno per il paziente (peraltro morto un mese dopo per cause non collegabili al mancato intervento)

http://www.bergamonews.it/rifiuta-una-visita-condannata-guardia-medica-131782
 
Ok, sotto l'aspetto penalistico ci siamo.Provato il dolo, anche eventuale, e la guardia medica viene condannata con ovvie ripercussioni civilistiche nel caso di costituzione di parte civile.
L'aspetto invece che vorrei inquadrare meglio è quello relativo al fatto che si operi sotto l'ottica prettamente giuridica in un ambito di applicazione aquiliana o di stampo contrattualistico dovendo individuarne una responsabilità per fatto altrui (padroni e committenti o ente e terzi incaricati).Poi l'altro aspetto, non di poco conto, è quello del contatto sociale tra paziente e guardia medica. Aspetti largamente dibattuti nei tribunali e dalla dottrina senza mai però definirne le essenziali linee guida per gli operatori del diritto che spesso si vedono alle prese con sentenze e opinioni dei giudicanti difformi e contraddittorie.
 
da Corriere della Sera del 30/3/2015
IL CASO
Torino, medico sbagliò la diagnosi
La Asl costretta a risarcire
Secondo la Cassazione l’azienda sanitaria è responsabile civilmente degli errori del medico di base
di Elisa Sola

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Colpito da un malore al braccio sinistro dopo una corsa, aveva telefonato al medico di base, che lo aveva visitato soltanto 24 ore dopo, prescrivendogli un farmaco sbagliato. Il paziente, poche ore dopo, era stato ricoverato in ospedale per un’ischemia che, negli anni, lo ha portato alla morte. Dopo una causa lunga 14 anni, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Asl è tenuta a pagare i danni provocati del ritardo dell’intervento del medico, che nel 2005 si era trasferito in Australia, rendendo molto difficile un’azione legale contro di lui.
È la prima volta che in Italia viene stabilito un principio che cambierà probabilmente il rapporto di lavoro tra medici di base e pediatri e Asl di competenza – attualmente affidato a un contratto co.co.co – e che potrebbe portare le Aziende sanitarie locali e il Servizio sanitario nazionale a controllare in modo diverso i propri medici e a considerare maggiormente la qualità del servizio offerto ai cittadini.
La vicenda
L’inizio della storia risale al 1997, anno in cui il signor Piero, 58 anni, dirigente d’azienda in pensione di Chivasso (Torino), tornando a casa dopo lo jogging si sente male e avverte un forte dolore alla mano e al braccio sinistro. Come emergerà in seguito, si tratta dei classici sintomi dell’ischemia. Il signor Piero telefona subito al medico di base e, non trovandolo, gli lascia un messaggio in segreteria chiedendo una visita a domicilio e segnalandogli l’urgenza del caso. Il medico lo contatta solo in serata, alle 21.30 e gli consiglia di stare tranquillo e di andare a dormire. Lo visiterà soltanto il giorno successivo, prescrivendogli un calmante. «E’ solo stress», è la diagnosi. Ma di notte, il signor Piero, mentre va in bagno, cade e sviene. Ricoverato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, i sanitari comunicano ai familiari la causa del malore: ischemia cerebrale. Da quel giorno, il dirigente in pensione non si riprende più. Attraversa anni bui, tra ospedali e cliniche di cura. I danni biologici e psichici riportati sono giudicati irreversibili. Il signor Piero muore il sei agosto del 2011.
La causa
La famiglia affronta una lunga causa giudiziaria, seguita, in ambito civile, dagli avvocati Renato Ambrosio, Marco Bona e Umberto Oliva, di Torino, che riescono ad ottenere un risarcimento di 180 mila euro. Ma, soprattutto, spiega l’avvocato Ambrosio, gli avvocati sono soddisfatti perché la Cassazione ha scritto una «sentenza innovativa che in ambito civilistico è in grado di modificare un sistema intero». «Il grosso buco che c’era in sanità – precisa il legale - era generato dal fatto che il medico di base veniva considerato un libero professionista e i danni venivano chiesti solo a lui. Se scappava o non pagava, il paziente non veniva risarcito. Ora sarà la Asl a dover risarcire».
In primo grado, di fronte al tribunale di Torino, i consulenti tecnici accertarono che se il signor Piero fosse stato ricoverato entro 24 ore, il suo danno sarebbe stato ridimensionato in modo notevole. La Asl fu condannata a risarcire, nonostante avesse sostenuto di non dovere pagare i familiari della vittima «non ricorrendo un rapporto di pubblico impiego» con il medico. In appello invece, non venne stabilito alcun risarcimento perché non sarebbe stato dimostrato, secondo la Corte, il collegamento tra medico e Asl. La Corte di Cassazione, il 27 marzo scorso, ha ribaltato questa tesi sancendo un nuovo principio: che oltre al medico, sia la Asl ad avere delle responsabilità. «È la prima volta che accade in Italia – spiega l’avvocato Marco Bona – la Suprema corte ha stabilito che esiste una legge inequivocabile, quella del 23 dicembre 1978 che istituisce il servizio sanitario nazionale, che dice che la Asl provvede all’assistenza medico generica. Esiste quindi un obbligo ben preciso in capo alle aziende sanitarie».
Il futuro
«L’Asl è responsabile civilmente – scrivono i giudici della Cassazione - ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile, del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Servizio sanitario nazionale in base ai livelli stabiliti secondo la legge». Secondo i legali che hanno assistito gli eredi del signor Piero, «d’ora in poi è prevedibile una maggiore attenzione dalle Asl nei confronti della qualità del servizio di medici e pediatri». «Oltre alle politiche di risparmio di Regioni e Asl – spiegano - forse si terrà maggior conto di altri principi».
30 marzo 2015 | 15:14
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 
Bene, abbiamo il principio giurisprudenziale nel senso auspicato dall'autore del 3d.
La sentenza non è ancora rinvenibile né sul sito della Corte né nella banca dati cui sono abbonato..certo diventerebbe più facile reperirla se avessimo oltre la data di pubblicazione il numero.
 
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