Documenti per riscatto polizza vita dopo morte assicurato

Sw29

Nuovo Utente
Registrato
13/7/12
Messaggi
16
Punti reazioni
0
Salve, leggendo il contratto di una polizza vita a premio unico il cui contraente e assicurato e' mio padre e di cui sono unica beneficiaria caso morte, ho letto che per il riscatto serve : 1) certificato morte 2) documenti beneficiario 3) qualora l'assicurato sia anche contraente il testamento o in assenza atto di notorietà che si e' aperta sucessione con indicati gli eredi legittimi e che non esiste testamento.

La domanda e', ma le polizze vita non escono dall'asse ereditario ? A cosa serve il punto 3 con indicati gli eredi legittimi ?
La beneficiaria della polizza sono io.
Io ho interpretato la cosa nel senso che la compagnia assicuratrice vuole sapere se dopo la designazione del beneficiario il contraente della polizza abbia dato disposizione diversa in testamento...può essere ?
Ma perché devono avere i dati degli altri eredi non nominati come beneficiari sul contratto ?
 
infatti interessa anche a me, però sò che con testamento puoi cambiare i beneficiari...
 
Salve, leggendo il contratto di una polizza vita a premio unico il cui contraente e assicurato e' mio padre e di cui sono unica beneficiaria caso morte, ho letto che per il riscatto serve : 1) certificato morte 2) documenti beneficiario 3) qualora l'assicurato sia anche contraente il testamento o in assenza atto di notorietà che si e' aperta sucessione con indicati gli eredi legittimi e che non esiste testamento.

La domanda e', ma le polizze vita non escono dall'asse ereditario ? A cosa serve il punto 3 con indicati gli eredi legittimi ?
La beneficiaria della polizza sono io.
Io ho interpretato la cosa nel senso che la compagnia assicuratrice vuole sapere se dopo la designazione del beneficiario il contraente della polizza abbia dato disposizione diversa in testamento...può essere ?
Ma perché devono avere i dati degli altri eredi non nominati come beneficiari sul contratto ?
Credo che sia tutto normale ... se sulla polizza l'indicazione del benficiario in caso morte è:
- nominativa (cioé è/sono indicato/i nome e cognome del/i beneficiario/i) la compagnia deve sapere solo se un testamento possa aver modificato il beneficiario (a meno di "beneficio accettato");
- generica (del tipo "eredi legittimi","i figli" ecc.) in tal caso la polizza viene liquidata con le modalità della successione legittima.

Ciao :)
 
Ma il documento che bisogna produrre lo si deve fare in accordo con gli altri eredi ? ( miei fratelli ) o posso produrlo io senza dire niente a loro che non sono a conoscenza della polizza ?
Altrimenti a cosa servono queste polizze ? Mio padre l'ha stipulata solo perché gli hanno garantito che escono dall'asse ereditario.
Ma se poi devo informare i miei fratelli per riscattarla Allora non ha alcun senso..
 
io penso che intendano che non c'è legittima sulla polizze...
però se a te fanno una polizza e agli altri niente forse non è possibile....
o almeno a me in banca l'hanno detto che avrei avuto rogne con fratelli/sorelle visto che volevo farla....ma sono soldi tracciati, quindi i tuoi fratelli cmq lo verrebbero a sapere se fanno il controllo sul c/c del decuis..
forse può farla chi non ha proprio eredi diretti....e il beneficiario intasca la polizza senza successione....però in effetti è una cosa poco chiara...
 
Ma il documento che bisogna produrre lo si deve fare in accordo con gli altri eredi ? ( miei fratelli ) o posso produrlo io senza dire niente a loro che non sono a conoscenza della polizza ?
Altrimenti a cosa servono queste polizze ? Mio padre l'ha stipulata solo perché gli hanno garantito che escono dall'asse ereditario.
Ma se poi devo informare i miei fratelli per riscattarla Allora non ha alcun senso..
Premesso che la materia è più complessa e meriterebbe (soprattutto nella stipula di contratti assicurativi) un'attenzione e competenza che spesso mancano ... e ci aggiungo anche che non sono espertissimo in materia ma ne so qualcosina ... fatta la doverosa premessa ...

Dipende dalla modalità con cui è indicato il beneficiario in polizza ...
- se sulla polizza il beneficiario è indicato come "mia figlia Sw29" allora alla compagnia è sufficiente dichiarare che non esiste testamento (in quanto per testamento si possono cambiare i beneficiari di una polizza)e non sei tenuta ad informare i tuoi fratelli (ti ricordo che, in ogni caso, qualora il capitale della polizza leda la quota di legittima degli altri eredi e questi ultimi ne vengano a conoscenza possono invocare l'azione di riduzione).

Quanto sopra sarebbe reso ancora più semplice se oltre alla designazione "nominativa" del beneficiario si fosse provveduto "all'accettazione del beneficio", in tal caso il beneficiario può essere cambiato solo con l'accettazione del benficiario stesso.

- se sulla polizza il beneficiario è indicato con formule generiche (e magari la designazione è stata fatta "a voce" in vita dal de cuius, situazione che nella realtà capita spesso di incontrare) allora la situazione si complica un pò ...
- se fosse "gli eredi legittimari" (coniuge, figli) la quota va divisa fra questi
- se fosse "gli eredi legittimi" (i parenti fino al 6° grado compresi i legittimari) allora il numero si allarga ...
- e così via

In definitiva è vero che le polizze non rientrano nell'asse ereditario ma non è vero che tal circostanza pssa essere utilizzata per danneggiare terzi (in questo caso lesione della quota di legittima).

Se la situazione familiare e patrimoniale presenta delle problematiche ti consiglierei di rivolgerti ad un legale ... tieni anche presente che può capitare che il tuo interlocutore in banca non sia esperto della materia.



io penso che intendano che non c'è legittima sulla polizze...
però se a te fanno una polizza e agli altri niente forse non è possibile....
o almeno a me in banca l'hanno detto che avrei avuto rogne con fratelli/sorelle visto che volevo farla....ma sono soldi tracciati, quindi i tuoi fratelli cmq lo verrebbero a sapere se fanno il controllo sul c/c del decuis..
forse può farla chi non ha proprio eredi diretti....e il beneficiario intasca la polizza senza successione....però in effetti è una cosa poco chiara...
La quota di legittima non può essere lesa, neanche con una polizza assicurativa... diciamo che la polizza assicurativa può essere utilizzata "in allegria" sulla quota disponibile, in tal caso modificando le quote previste dalla successione testamentaria.

Circa i controlli sul c/c ... a quanto mi risulta gli eredi possono richiedere il saldo alla data del decesso ma non la movimentazione pregressa ... per avere accesso a tali dati credo che occorra un'azione legale.

Diciamo che su polizze, eredi, asse ereditario, impignorabilità, testamento, eredi ecc. ecc. se ne parla spesso a sproposito e senza o con poca cognizione di causa (è il mio caso).

Spero di non aver scritto qualche inesattezza ed invito a verificare quanto ho riportato sopra.

Ciao :)
 
La quota di legittima è applicabile unicamente sui premi versati. Possono rivendicarla solo moglie e figli. La legittima non è applicabile al capitale assicurato (sia caso vita che caso morte). Quindi in questo senso non segue l'asse ereditario e non è pignorabile nè sequestrabile.

Esempio: se papà avesse pagato 10k in premi ed il capitale assicurato fosse 100k, gli eredi (moglie e altri figli) potrebbero reclamare la loro quota sui 10k dei premi ma non sui 100k.

I 100k sarebbero esclusivamente a beneficio del beneficiario specificato in polizza.

E' necessario il testamento, o l'atto notorio in mancanza del testamento ,per verificare che il de cuius non abbia modificato i beneficiari inseriti in polizza.
 
Premesso che la materia è più complessa e meriterebbe (soprattutto nella stipula di contratti assicurativi) un'attenzione e competenza che spesso mancano ... e ci aggiungo anche che non sono espertissimo in materia ma ne so qualcosina ... fatta la doverosa premessa ...

Dipende dalla modalità con cui è indicato il beneficiario in polizza ...
- se sulla polizza il beneficiario è indicato come "mia figlia Sw29" allora alla compagnia è sufficiente dichiarare che non esiste testamento (in quanto per testamento si possono cambiare i beneficiari di una polizza)e non sei tenuta ad informare i tuoi fratelli (ti ricordo che, in ogni caso, qualora il capitale della polizza leda la quota di legittima degli altri eredi e questi ultimi ne vengano a conoscenza possono invocare l'azione di riduzione).

Quanto sopra sarebbe reso ancora più semplice se oltre alla designazione "nominativa" del beneficiario si fosse provveduto "all'accettazione del beneficio", in tal caso il beneficiario può essere cambiato solo con l'accettazione del benficiario stesso.

- se sulla polizza il beneficiario è indicato con formule generiche (e magari la designazione è stata fatta "a voce" in vita dal de cuius, situazione che nella realtà capita spesso di incontrare) allora la situazione si complica un pò ...
- se fosse "gli eredi legittimari" (coniuge, figli) la quota va divisa fra questi
- se fosse "gli eredi legittimi" (i parenti fino al 6° grado compresi i legittimari) allora il numero si allarga ...
- e così via

In definitiva è vero che le polizze non rientrano nell'asse ereditario ma non è vero che tal circostanza pssa essere utilizzata per danneggiare terzi (in questo caso lesione della quota di legittima).

Se la situazione familiare e patrimoniale presenta delle problematiche ti consiglierei di rivolgerti ad un legale ... tieni anche presente che può capitare che il tuo interlocutore in banca non sia esperto della materia.



La quota di legittima non può essere lesa, neanche con una polizza assicurativa... diciamo che la polizza assicurativa può essere utilizzata "in allegria" sulla quota disponibile, in tal caso modificando le quote previste dalla successione testamentaria.

Circa i controlli sul c/c ... a quanto mi risulta gli eredi possono richiedere il saldo alla data del decesso ma non la movimentazione pregressa ... per avere accesso a tali dati credo che occorra un'azione legale.

Diciamo che su polizze, eredi, asse ereditario, impignorabilità, testamento, eredi ecc. ecc. se ne parla spesso a sproposito e senza o con poca cognizione di causa (è il mio caso).

Spero di non aver scritto qualche inesattezza ed invito a verificare quanto ho riportato sopra.

Ciao :)



io sapevo che gli eredi possono vedere la movimentazione pregressa fino a 10 anni prima....ma alcuni hanno pareri contrastanti....
 
Dipende dalla modalità con cui è indicato il beneficiario in polizza ...
- se sulla polizza il beneficiario è indicato come "mia figlia Sw29" allora alla compagnia è sufficiente dichiarare che non esiste testamento (in quanto per testamento si possono cambiare i beneficiari di una polizza)e non sei tenuta ad informare i tuoi fratelli (ti ricordo che, in ogni caso, qualora il capitale della polizza leda la quota di legittima degli altri eredi e questi ultimi ne vengano a conoscenza possono invocare l'azione di riduzione).

Si, io sono indicata come unica beneficiaria caso morte.
I miei fratelli si sono già divisi un appartamento lasciato da mia madre da cui io non ho avuto nulla.
Puoi immaginare che i rapporti non siano ottimi , quindi spero di poter riscattare in futuro la polizza senza dire niente a loro.
 
La quota di legittima è applicabile unicamente sui premi versati. Possono rivendicarla solo moglie e figli. La legittima non è applicabile al capitale assicurato (sia caso vita che caso morte). Quindi in questo senso non segue l'asse ereditario e non è pignorabile nè sequestrabile...
Giusta precisazione OK!
Si, io sono indicata come unica beneficiaria caso morte.
I miei fratelli si sono già divisi un appartamento lasciato da mia madre da cui io non ho avuto nulla.
Puoi immaginare che i rapporti non siano ottimi , quindi spero di poter riscattare in futuro la polizza senza dire niente a loro.
Potresti rendere il beneficio "accettato".
Se i tuoi fratelli "si sono divisi un appartamento" con una donazione puoi farti rivalere (credo che potresti anche "far casino" in caso di compravendita "fittizia")... forse un parere da un legale potrebbe esserti utile ... :yes:

Peccato queste discussioni in famiglia:mad:

In bocca al lupo ... OK!

Ciao :)
 
Giusta precisazione OK!
Potresti rendere il beneficio "accettato".
Se i tuoi fratelli "si sono divisi un appartamento" con una donazione puoi farti rivalere (credo che potresti anche "far casino" in caso di compravendita "fittizia")... forse un parere da un legale potrebbe esserti utile ... :yes:

Peccato queste discussioni in famiglia:mad:

In bocca al lupo ... OK!

Ciao :)


Sono 10 anni che non ci parliamo.
Io sono la maggiore, loro all'epoca ancora studuavano e hanno usato i soldi ricavati per laurearsi e crearsi una carriera.
Io invece già lavoravo e mi convinsero a rinunciare alla mia quota.
Ora i ruoli si sono invertiti, loro sono economicamente benestanti , io e mio marito siamo semplici operai.
 
tiro su questo thread interessante di qualche anno fa, per fare una domanda molto semplice: se all'assicuratore basta conoscere il beneficiario (esplicitamente designato) e sapere che nel testamento non vi siano state disposizioni diverse, perché nei fac simile di atto notorio consegnati dall'assicuratore occorre indicare gli altri eredi? o dire se qualcuno ha impugnato il testamento? o se qualcun altro può vantare diritti di riserva?
 
tiro su questo thread interessante di qualche anno fa, per fare una domanda molto semplice: se all'assicuratore basta conoscere il beneficiario (esplicitamente designato) e sapere che nel testamento non vi siano state disposizioni diverse, perché nei fac simile di atto notorio consegnati dall'assicuratore occorre indicare gli altri eredi? o dire se qualcuno ha impugnato il testamento? o se qualcun altro può vantare diritti di riserva?

Semplifichiamo,nel caso discusso,se la beneficiaria è individuata,basta produrre un atto notorio affermando che il de cuius non ha lasciato testamento.

I diritti di collazione vengono dopo, caso mai.fra l'altro la beneficiaria dice che i fratelli sono stati mantenuti agli studi,e quanto altro
 
Semplifichiamo,nel caso discusso,se la beneficiaria è individuata,basta produrre un atto notorio affermando che il de cuius non ha lasciato testamento.

grazie mander per la risposta...e tutte le altre dichiarazioni che compaiono sul fac simile? si possono omettere? non è che l'assicurazione - per deresponsabilizzarsi completamente - le pretende? :mmmm:
 
grazie mander per la risposta...e tutte le altre dichiarazioni che compaiono sul fac simile? si possono omettere? non è che l'assicurazione - per deresponsabilizzarsi completamente - le pretende? :mmmm:

La materia è regolata dal cod civile e non si sgarra.Le prodedure in fase di liquidazione debbono stabilire in modo univoco il/ì beneficiari.

Vero invece quanto detto da chi mi ha preceduto,al momento della stipula ne' il contraente/assicurato e nemmeno l'intermediario pensano che l'evento possa verificarsi davvero.
 
I motivi non li so, ma nel mio caso decesso senza testamento l' assicurazione ha voluto:
1) certificato morte
2) atto notorio o dichiarazione di notorietà da cui si evincono senza dubbio gli eredi
3) documento di tutti gli eredi
4) copia scheda istat da cui si evince la causa del decesso
 
I motivi non li so, ma nel mio caso decesso senza testamento l' assicurazione ha voluto:
1) certificato morte
2) atto notorio o dichiarazione di notorietà da cui si evincono senza dubbio gli eredi
3) documento di tutti gli eredi
4) copia scheda istat da cui si evince la causa del decesso

a scanso di equivoci mi riferisco a una polizza di cui è beneficiaria una persona ben individuata e non gli "eredi"...
 
a scanso di equivoci mi riferisco a una polizza di cui è beneficiaria una persona ben individuata e non gli "eredi"...

In questo caso valgono gli art.1920 e 21,che puoi rileggerti il cui sunto è:


a) il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo iure proprio ed è un diritto autonomo ed estraneo al diritto successorio;
b) il diritto alla prestazione nasce direttamente in capo al beneficiario come autonomo suo credito verso l’assicuratore che rinviene la sua fonte direttamente nel contratto di assicurazione e, quindi, senza passare per il patrimonio dello stipulante;
c) il diritto alla prestazione esiste fin dal momento della designazione in quanto diritto acquisito inter vivos;
d) la designazione conferisce al beneficiario, ed a lui soltanto, la somma assicurata.
 
a scanso di equivoci mi riferisco a una polizza di cui è beneficiaria una persona ben individuata e non gli "eredi"...

Quindi, in caso di decesso del contraente/assicurato - senza lasciare testamento- , con beneficiario indicato nominativamente in polizza, per la richiesta di pagamento si può sostituire il facsimile della dichiarazione sostitutiva, indicando solo che non è stato lasciato testamento senza che sia necessario comunicare alla compagnia chi sono tutti gli eredi legittimi da parte del beneficiario?
 
mi accodo a questa discussione per chiedere: e se gli eredi non sono a conoscenza di una polizza vita? L'assicurazione può far finta di nulla?

Oppure, caso 2) se gli eredi hanno sentito solo un acenno da parte del futuro defunto, ma non hanno i riferimenti, che fanno, bussano a tutte le compagnie?
 
Indietro