Notifica sentenza esecutiva e atto di precetto

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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La notifica della sentenza esecutiva deve essere fatta prima della notifica del precetto tenuto conto che ci sono 30 gg per ricorrere in appello....

oppure può essere anche notificata contestualmente ?

in tal caso qual'è la differenza in caso di ricorso in appello ?
 
479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Se la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 677], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [c.p.c. 475] e del precetto [c.c. 2943; c.p.c. 480, 481, 482, 502, 615, 617].

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (1).

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

-----------------------


Non c'è nessuna differenza per l'appello: in ogni caso se si vuole la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, bisogna chiederla al giudice dell'appello.
 
479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Se la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 677], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [c.p.c. 475] e del precetto [c.c. 2943; c.p.c. 480, 481, 482, 502, 615, 617].

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (1).

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

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Non c'è nessuna differenza per l'appello: in ogni caso se si vuole la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, bisogna chiederla al giudice dell'appello.


quando arriva il precetto si è intimati a pagare entro 10 giorni prima che arrivi l'UG per il pignoramento...
dunque non ci sarebbero i tempi per fare ricorso in appello (30gg) e ottenere la sospensiva ?
perchè in teoria l'UG si potrebbe presentare all'undicesimo giorno per eseguire il pignoramento..
 
quando arriva il precetto si è intimati a pagare entro 10 giorni prima che arrivi l'UG per il pignoramento...
dunque non ci sarebbero i tempi per fare ricorso in appello (30gg) e ottenere la sospensiva ?
perchè in teoria l'UG si potrebbe presentare all'undicesimo giorno per eseguire il pignoramento..

Se chi ha in mano il titolo esecutivo è deciso ad arrivare al pignoramento nel più breve termine (quello da te indicato), non hai praticamento modo per bloccarlo; puoi solo sperare di arrivare a bloccare il processo esecutivo se riesci ad ottenere la sospensiva.
 
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