Incasso di un assegno bancario in filiale: presupposti giuridici

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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Dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736sugli assegni:
Art. 31
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al
pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

Le domande sono:

1) se ricevo un assegno e mi reco presso una filiale qualunque della banca del traente, la banca è obbligata per legge a pagarmi a vista l'assegno ? Oppure deve essere esattamente la filiale della banca ha il conto il traente? (ma in questo caso dove sta scritto che deve esser così) ?

2) In questo caso (incasso diretto in contanti presso la banca del traente) non si applica la clausola "salvo buon fine"? (mi pare inapplicabile..)
 
Dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736sugli assegni:


Le domande sono:

1) se ricevo un assegno e mi reco presso una filiale qualunque della banca del traente, la banca è obbligata per legge a pagarmi a vista l'assegno ? Oppure deve essere esattamente la filiale della banca ha il conto il traente? (ma in questo caso dove sta scritto che deve esser così) ?

2) In questo caso (incasso diretto in contanti presso la banca del traente) non si applica la clausola "salvo buon fine"? (mi pare inapplicabile..)

Dalle esperienze in merito, sono riuscito a farmi pagare un assegno, non circolare, senza accredito su CC, solo nella stessa agenzia del titolare del conto.
 
Io ho provato un paio di volte a cambiare un assegno di una filiale in un'altra. una volta mi è andata bene per 2 semplici motivi: il cassiere mi conosceva almeno di vista e l'importo era minimo. Un'altra volta un altro cassiere si è rifiutato visto che non mi conosceva e non conosceva neanche il traente. Trovando un cassiere che conoscevo ho chiesto il perchè di questo diverso trattamento e mi ha detto che va un po' a discrezione del cassiere, in quanto se poi l'assegno è scoperto ci va di mezzo lui.

Tutte le volte comunque mi chiedo quale sia il problema per un cassiere accedere al conto del traente (stesso gruppo bancario) e verificare se sia coperto... probabilmente sono io che la faccio troppo semplice
 
Tutte le volte comunque mi chiedo quale sia il problema per un cassiere accedere al conto del traente (stesso gruppo bancario) e verificare se sia coperto... probabilmente sono io che la faccio troppo semplice


Se ti impegni forse c'arrivi, mica è difficile :wall:

:D
 
Si ma non si può risolvere tutto con la discrezione del cassiere...io voglio capire se la banca è obbligata o no a cambiare l'assegno. Dalla legge mi pare di sì...
 
NO, la legge non obbliga la banca a pagare in contanti allo sportello.
 
E il "pagate a vista" scritto su ogni assegno e l'articolo della legge che ho appena linkato?

L'altro giorno c'era due cinesi sconosciuti al cassiere che volevano cambiare un assegno della stessa banca ma di una piazza diversa


cosa pensi abbia fatto il cassiere? :mmmm:
 
L'altro giorno c'era due cinesi sconosciuti al cassiere che volevano cambiare un assegno della stessa banca ma di una piazza diversa


cosa pensi abbia fatto il cassiere? :mmmm:

Avrebbe dovuto identificarli e censirli tramite carta d'identità e codice fiscale, verificare che i beneficiari erano effettivamente loro, verificare i fondi presenti sul conto del traente e pagare l'assegno...

Sul fatto che ci sia l'obbligo di pagare nella stessa filiale del trante mi pare che non ci piove... In altra filiale non so...
 
Avrebbe dovuto identificarli e censirli tramite carta d'identità e codice fiscale, verificare che i beneficiari erano effettivamente loro, verificare i fondi presenti sul conto del traente e pagare l'assegno...

Sul fatto che ci sia l'obbligo di pagare nella stessa filiale del trante mi pare che non ci piove... In altra filiale non so...



Tu vivi forse nel paese degli onesti, ma non lo siamo.

Non mi stanno simpatici i cassieri delle banche e le banche stesse , ma in queste occasioni hanno ragione alla grande.

OK!
 
Si ma a me non interessa quello che pensano i cassieri...io voglio capire la legge cosa impone...
Se mi si dice dove sta scritto che le banche hanno discrezionalità e possono rifiutarsi di pagare un assegno di un loro cliente OK...
 
L'assegno è un contratto tra cliente e Banca. Il beneficiario non può pretendere nulla, se non versarlo sul suo conto e pretendere che la SUA banca chieda il pagamento dell'assegno alla banca del traente. Ci sono diverse sentenze che lo dicono, la banca non ha alcun obbligo verso un qualsivoglia beneficiario per il cambio allo sportello.
 
di avvocati che credono di insegnare le norme bancarie ai bancari ne ho visti tanti...cosa usa per argomentare a suo favore?

Leggi non è molto lungo...(avv Jet).

Cmq mi pare forse di aver capito qualcosa.
Ok la banca non ha nessuna obbligazione contrattuale verso il beneficiario dell'assegno.
Ma ha l'obbligo contrattuale verso il suo correntista di pagare l'assegno se coperto, ad un beneficiario identificato con tutti i crismi.

Quindi se non paga un'assegno coperto viola il contratto con il suo correntista. In questo caso il beneficiario non può agire legalmente verso la banca (vedi le sentenze che danno torto ai beneficiari verso le banche), ma cmq la banca ha violato il contratto verso il suo correntista (quest'ultimo potrebbe rivalersi, ipotesi remotissima).
Sarebbe l'equivalente di non pagarlo se il beneficiario lo versasse nella sua banca...
 
Leggi non è molto lungo...(avv Jet).

Cmq mi pare forse di aver capito qualcosa.
Ok la banca non ha nessuna obbligazione contrattuale verso il beneficiario dell'assegno.
Ma ha l'obbligo contrattuale verso il suo correntista di pagare l'assegno se coperto, ad un beneficiario identificato con tutti i crismi.

Quindi se non paga un'assegno coperto viola il contratto con il suo correntista. In questo caso il beneficiario non può agire legalmente verso la banca (vedi le sentenze che danno torto ai beneficiari verso le banche), ma cmq la banca ha violato il contratto verso il suo correntista (quest'ultimo potrebbe rivalersi, ipotesi remotissima).
Sarebbe l'equivalente di non pagarlo se il beneficiario lo versasse nella sua banca...

come già scritto nel link che ho postato, l'identificazione mediante documento di identità allo sportello non è sufficiente ed espone il cassiere a potenziali problemi (e di certo non rischia soldi e richiami per uno sconosciuto). Nel caso del versamento, la banca negoziatrice si assume la responsabilità dell'identificazione del beneficiario, eliminando tale "ostacolo" per la corretta e pacifica soluzione della vicenda.
 
Ma nel 2010 chi non ha un c/c su cui versare gli assegni (tolti plurifalliti e pluriprotestati)? Mi pare una discussione artificiosa...
Ad ogni modo confermo quanto detto da wizard10, chi dice il contrario è in fallo.

edit: piccola nota personale: purtroppo siamo arrivati a questo punto per colpa dei soliti furbastri che cercano di metterlo nel c agli altri, per cui a causa dei soliti "furbetti" alla fine ci riemettono gli onesti.
 
Ultima modifica:
non è tenuta a pagare nemmeno presso lo stesso sportello dove è il conto su cui è tratto l'assegno

Sono un artigiano e per il mio lavoro vengo pagato con assegni. Mi capita spesso di presentarmi allo sportello dove il conto del cliente è appoggiato, ma mi viene negato il pagamento per contanti, nonostante sia disposto a esibire anche due documenti di identità. Questo atteggiamento delle banche mi costringe ad accreditare gli assegni sul mio conto e attendere la disponibilità della somma. Ho intenzione di rivolgermi all' ombudsman bancario per essere risarcito dei danni, ma soprattutto per vedere sancito il mio diritto a riscuotere gli assegni. Ho delle possibilità di vittoria ? G.R., Ancona

Reputiamo che le probabilità di successo in questo caso siano molto poche, visto l' orientamento dell' ombudsman in materia. Il collegio ha più volte rilevato (esempi le decisioni 26 e 3051 del 2006) come sia pacifico, sia in giurisprudenza sia in dottrina, il principio dell' insussistenza di un' obbligazione cambiaria a carico della banca trattaria in favore del portatore di un assegno. In sostanza, la banca è tenuta a eseguire il pagamento di un assegno su ordine e per conto di chi lo ha emesso (che è il suo cliente) e non di chi lo riceve. Di qui la mancanza, in via di principio, di un diritto del portatore dell' assegno sulla provvista e di un obbligo cambiario dello sportello. Ma ammettiamo che la banca, nonostante la legge non glielo imponga, sia disposta a pagare l' assegno. In questo caso, l' identificazione del beneficiario tramite i documenti di riconoscimento previsti dalla legge non è sufficiente. Il collegio, infatti, ha anche rilevato che l' articolo 1992 del Codice civile dispone che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito senza colpa grave. Per non incorrere in tale responsabilità la banca è tenuta alla verifica dell' integrità fisica del titolo e alla identificazione del possessore presentatore del titolo di credito o per conoscenza personale o con l' intervento di un notaio, mentre non è sufficiente il documento di identificazione.


Non mi convince la risposta data al quesito: "Perché la banca non cambia gli assegni allo sportello". Se questa è tenuta a eseguire il pagamento di un assegno su ordine e per conto di chi lo ha emesso (il suo cliente) e non di chi lo riceve, di fatto vi è la mancanza di un diritto del portatore e di un obbligo cambiario dello sportello. È chiaro che l' identificazione è un altro problema che può richiedere regole rigorose. E che si potrebbe, per esempio, risolvere con l' intervento di un notaio. O no ? C.R., Solopaca (Benevento)

Nella risposta citata dal lettore avevamo spiegato l' orientamento dell' Ombusdman in materia. Detto orientamento deriva da numerose sentenze della Cassazione (esempi: 5 agosto 1974, n. 7307; 14 marzo 1997, n. 2303; 18 agosto 1997, n. 7658) che obbligano la banca a identificare il cliente mediante le cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all' importo e alla natura del documento. Vi è anche costante giurisprudenza in materia, che prevede come l' obbligazione a pagare da parte della banca sussista unicamente nei confronti del proprio cliente e non già del portatore, trovando origine nel rapporto di provvista e nella convenzione di assegno. Di conseguenza, in caso di negoziazione di titoli di non irrilevante valore, l' identificazione va effettuata per conoscenza personale o con l' intervento di un notaio. Ciò per adempiere all' obbligazione senza colpa grave (come previsto nell' art. n. 1.992 cc.). L' intervento di un notaio previsto dal lettore può sì essere utile a risolvere la questione, ma va considerata la praticità, vista l' attesa per la disponibilità del professionista e i relativi costi.
 
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