Il contratto di comodato di beni immobili, se stipulato in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, sessanta giorni se formato all'estero) dall'art. 5, comma 4, parte prima della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986, per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 168,00.
Se, invece, si tratta di comodato pefezionato con contratto verbale, non è richiesta la registrazione.
Tieni presente anche che, chi cede la proprietà o consente a qualunque altro titolo l’uso di un fabbricato o parte di esso, per un periodo superiore ad un mese, deve darne comunicazione al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risulta l’immobile oppure, ove questo manchi, al Sindaco.
L’obbligo in particolare spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. Ti allego il relativo modulo, scaricato dal sito della Polizia di Stato.
Buona giornata.