prestazioni occasionali

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

fede24

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1)Qual'è il reddito massimo(da non superare) affinchè alcune prestazioni effettuate possano essere considerate prestazioni occasionali?
2)Chi rientra nelle prestazioni occasionali non deve fatturare?
3)Chi rientra nelle prestazioni occasionali non è soggetto all'iva?
4)Chi rientra nelle prestazioni occasionali non è soggetto alla ritenuta d'acconto?
5)Chi rientra nelle prestazioni occasionali deve versare i contributi alla gestione separata dell'inps(inarcassa)? Qaul'è l'aliquota gestione separata e quella che invece si paga normalmente?

Grazie
 
1)Qual'è il reddito massimo(da non superare) affinchè alcune prestazioni effettuate possano essere considerate prestazioni occasionali?
2)Chi rientra nelle prestazioni occasionali non deve fatturare?
3)Chi rientra nelle prestazioni occasionali non è soggetto all'iva?
4)Chi rientra nelle prestazioni occasionali non è soggetto alla ritenuta d'acconto?
5)Chi rientra nelle prestazioni occasionali deve versare i contributi alla gestione separata dell'inps(inarcassa)? Qaul'è l'aliquota gestione separata e quella che invece si paga normalmente?

Grazie

Em... tante domande...
Magari provo a segnalarti il riferimento normativo: è L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e ovviamente il noto art. 4 della legge n. 30.

Per completezza rispondo alle tue domande:
quesito 1): il compenso complessivo annuo, dallo stesso committente, non deve superare i 5.000€
quesito 2): nessuna fattura, devi rilasciare ovviamente una ricevuta.
quesito 3): niente IVA.
quesito 4): la ritenuta non la fai tu ma il tuo committente.
quesito 5): non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.

Spero di essere stato di aiuto, altrimenti chiedi altro e aspetta altri del FOL.
 
Em... tante domande...
Magari provo a segnalarti il riferimento normativo: è L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e ovviamente il noto art. 4 della legge n. 30.

Per completezza rispondo alle tue domande:
quesito 1): il compenso complessivo annuo, dallo stesso committente, non deve superare i 5.000€
quesito 2): nessuna fattura, devi rilasciare ovviamente una ricevuta.
quesito 3): niente IVA.
quesito 4): la ritenuta non la fai tu ma il tuo committente.
quesito 5): non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.

Spero di essere stato di aiuto, altrimenti chiedi altro e aspetta altri del FOL.

OK!
AGGIUNGO: la prestazione occasionale non deve superare 30 giorni
 
Em... tante domande...
Magari provo a segnalarti il riferimento normativo: è L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e ovviamente il noto art. 4 della legge n. 30.

Per completezza rispondo alle tue domande:
quesito 1): il compenso complessivo annuo, dallo stesso committente, non deve superare i 5.000€
quesito 2): nessuna fattura, devi rilasciare ovviamente una ricevuta.
quesito 3): niente IVA.
quesito 4): la ritenuta non la fai tu ma il tuo committente.
quesito 5): non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.

Spero di essere stato di aiuto, altrimenti chiedi altro e aspetta altri del FOL.

Mi sei stato molto utile grazie, quindi il prestatore occasionale non paga contributi, giusto?
 
OK!
AGGIUNGO: la prestazione occasionale non deve superare 30 giorni

Si però mi riferivo ad un titolare di ditta individuale il quale effettuava una prestazione occasionale che però non riguardava minimamente il proprio lavoro, questo reddito:

1) Andrà ad accumularsi al reddito della propria ditta oppure potra configurarsi separatamente e quindi tassato (o non tassato fino a 5.000€) come reddito occasionale?
 
si però mi riferivo ad un titolare di ditta individuale il quale effettuava una prestazione occasionale che però non riguardava minimamente il proprio lavoro, questo reddito:

1) andrà ad accumularsi al reddito della propria ditta oppure potra configurarsi separatamente e quindi tassato (o non tassato fino a 5.000€) come reddito occasionale?

non è reddito di impresa, va indicato a parte in unico, nel quadro relativo ai redditi diversi ed ai fini irpef si somma agli altri redditi ....... fede fai delle domande assurde .... riposati ancora un po :D:D:D
 
ti ha ben risposto l'amico recycling, che ringrazio anche per il bollino datomi...
 
quesito 1): il compenso complessivo annuo, dallo stesso committente, non deve superare i 5.000€

in realtà non è che le prestazioni occasionali non possano essere superiori ai 5K€: se superano complessivamente questa soglia (complessivamente si intende la somma delle prestazioni occasionali anche se per committenti diversi) è dovuta l'iscrizione all'inps ed il pagamento dei contributi
 
io però non ho capito questa domanda

5)Chi rientra nelle prestazioni occasionali deve versare i contributi alla gestione separata dell'inps(inarcassa)?
ma l'inarcassa non era la cassa ingegneri e architetti, ora Cassa Naz. Previdenza Assistenza Ingegneri e Architetti :confused::confused::confused:

:rolleyes:
 
in realtà non è che le prestazioni occasionali non possano essere superiori ai 5K€: se superano complessivamente questa soglia (complessivamente si intende la somma delle prestazioni occasionali anche se per committenti diversi) è dovuta l'iscrizione all'inps ed il pagamento dei contributi

Proprio qui volevo arrivare, se una fa prestazioni occasionali per 20.000€ in un anno(pur pagando i contributi e facendo quindi iscrizione inps) è credibile che siano prestazioni occasionali?Se si riferissero a delle tipologie di lavoro sempre
diverso?

Quello che voglio dire è che se così fosse ognuno potrebbe dire di essere un lavoratore occasionale senza aprire partita iva o tenere contabilità etc.
 
Nessuno che può chiarire il mio quesito qui sopra?
 
Nessuno che può chiarire il mio quesito qui sopra?

art 4 e 5 testo unico I.v.a. ....... se hai voglia di leggere trovi la risposta :D:D:D


(


Articolo 4
Esercizio di imprese
1. Per esercizio di imprese si intende l`esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l`esercizio di attività, organizzate in forma d`impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell`articolo 2195 del codice civile (1).
2. Si considerano in ogni caso effettuate nell`esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all`art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di attività commerciali o agricole.
3. Si considerano effettuate in ogni caso nell`esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell`esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell`esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell`esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (2).
5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore (3); c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all`oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d`Italia e dall`Ufficio italiano dei cambi (3-bis); la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l`applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all`ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate (4).
6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all`articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell`interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l`attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma (5).
7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell`atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell`associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell`ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l`organismo di controllo di cui all`articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l`effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d`età il diritto di voto per l`approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell`associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all`articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell`assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (6).
8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (5).
9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all`articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell`imposta sul valore aggiunto (7).
(1)
Comma così sostituito dall`articolo 1, comma 2, d.lgs 2 settembre 1997 n. 313; decorrenza dal 1° gennaio 1998.
(2)
Comma così modificato dall`articolo 5, comma 2, d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460.
(3)
Lettera così modificata dall`articolo 31, comma 30, legge 23 dicembre 1998 n. 448; decorrenza dal 1° gennaio 1999.
(3-bis)

Paragrafo così modificato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.

(4)
Comma modificato dall`articolo 1, comma 2, d.lgs. 2 settembre 1997,n. 313 e successivamente dall`articolo 5, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
(5)
Comma aggiunto dall`articolo 5, comma 2, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
(6)
Comma aggiunto dall`articolo 5, comma 2, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente modificato dall`articolo 5, comma 3, d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422; decorrenza 24 dicembre 1998.
(7)
Comma aggiunto dall`articolo 6, comma 2, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.



Articolo 5
Esercizio di arti e professioni
1. Per esercizio di arti e professioni si intende l`esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l`esercizio in forma associata delle attività stesse.
2. Non si considerano effettuate nell`esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all`art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell`esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall`attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
 
OK!
AGGIUNGO: la prestazione occasionale non deve superare 30 giorni

Ma i 30 giorni intesi come il periodo che passa dal primo giorno in cui si è prestato il lavoro occasionale all'ultimo? Oppure i 30 giorni sono intesi come la somma dei giorni della effettiva prestazione complessiva?
Esempio: presto il lavoro occasionale un giorno oggi 18/01/10, e un altro giorno il 15/12/10. Si può parlare di rapporto occasionale?
E se presto il mio lavoro un giorno ogni settimana sì e una no? (=26 giorni lavorativi/anno)? :mmmm:
 
aggiungo un quesito io: se come nel mio caso la prestazione occasionale è retribuita ad ore, poniamo che la si completi in circa 100 ore di lavoro effettivo, purchè sia completata secondo gli accordi entro la fine dell'anno, potendo scegliere se effettuare 8 ore al giorno e lavorare 13 giorni è occasionale, oppure un'ora per cento giorni in questo caso non è più occasionale.. ho capito bene?
 
Vorrei sapere qual'è la percentuale di contributi che si pagano rispettivamente con inps e gestione separata

Grazie
 
Vorrei sapere qual'è la percentuale di contributi che si pagano rispettivamente con inps e gestione separata

Grazie

se fai un piccolo sforzo e vai sul sito dell'inps trovi tutto, troppi lungo da scrivere, tra aliquota contributi, minimali, massimali,ecc ecc ecc
 
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