milegio ha scritto:
Sta a te leggere bene il contratto e capire se la terza opzione e' realmente prevista e in che termini (ma vedrai che e' possibile, in quanto una decina d'anni fa venivano emesse piu' o meno tutte con le stesse caratteristiche).
I 5 anni che indichi dovrebbero essere una scadenza indicativa ma dovresti poter ottenere la liquidazione della polizza in qualsiasi momento senza penali (leggi il contratto).
Mi sembra di avere capito dalle vostre risposte (gentilissimi...) che la cosa migliore sarebbe il congelamento...
scorrendo il contratto mi sembra di avere identificato la possibilità nel punto 1 del capitolo opzioni..
Voi esperti mi potete confermare???
Veramente non conviene il vitalizio? io ho 46 anni, il capitale assicurato riportato in polizza era di lire 21.305.928, i coefficienti di opzione riportati sul contratto sono i seguenti con le misteriore sigle:
"coefficienti di opzione per ogni 1000 lire di capitale assicurato citati nelle condizioni di polizza e relativi alle tabelle:
A 32,6880 B 32,6670 C 32,5040 D 58,9470 E 0,0000 R 0,0000
ecco le condizioni scannerizzate dal librozzo che mi era stato puntinato assieme al contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
dell'assicurazione mista a premio annuo costante e a indicizzazione del capitale
TARIFFA 3/C
A) Tasso di riferimento per l'adeguamento delle prestazioni
Si definisce rendimento MONETA FORTE il tasso pari ad almeno l'80% del rendimento netto della speciale gestione patrimoniale denominata MONETA FORTE, di cui al punto 3) dell'allegato regolamento della gestione, riferito al terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto della polizza.
Si definisce tasso dì riferimento per l'adeguamento dei premi e delle prestazioni il maggior valore tra il suddetto rendimento MONETA FORTE e la misura minima, determinata in base alla variazione annuale dell'indice ufficiale del costo della vita con i seguenti criteri:
1) se, da un anno al successivo, la variazione in aumento è superiore od uguale al 6%, la misura minima è pari al 75% della variazione percentuale effettivamente verifìcatasi aumentata di 1.5 punti, con un massimo del 21%;
2) se, da un anno al successivo, la variazione in aumento è compresa tra il 3% ed il 6%, la misura minima è pari al 6%;
3) se, da un anno al successivo, la variazione in aumento è inferiore al 3%, la misura minima è pari all'effettiva variazione percentuale verificatasi aumentata di 3 punti, con un minimo del 4%.
Per variazione annuale dell'indice ufficiale del costo della vita si intende il rapporto tra il numero indice mensile del terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della polizza ed il numero indice adottato alla ricorrenza annuale precedente diminuito dell'unità; in ogni caso se l'indice ufficiale del costo della vita risulta inferiore all'indice adottato alla ricorrenza annuale precedente, la variazione viene posta, convenzionalmente, uguale a O e l'indice viene sostituito, agli effetti della determinazione delle successive variazioni, dall'indice adottato alla ricorrenza annuale precedente.
Per indice ufficiale del costo della vita si intende il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati risultante dal Notiziario ISTAT pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Qualora il tasso di riferimento debba essere riferito a periodi inferiori all'anno, lo stesso viene determinato con i criteri di cui sopra considerando il tasso di rendimento netto della gestione MONETA FORTE e la variazione dell'indice ufficiale del costo della vita relativi alla frazione di anno interessata, espressa in mesi interamente trascorsi.
B) Adeguamento del capitale
Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto ed alla scadenza viene attribuita una maggiorazione di capitale ottenuta moltiplicando il capitale iniziale, ridotto nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni della durata pagamento premi, per una percentuale pari al tasso di riferimento di cui al punto A).
L'ammontare di tali maggiorazioni si adegua annualmente di una percentuale pari al tasso di riferimento di cui al punto A).
C) Riduzione
Per i contratti con durata pagamento premi inferiore a 5 anni, a parziale di quanto disposto al secondo comma dell'ari. 7 delle Condizioni Generali di j il contralto rimane in vigore se risultano pagate almeno due annualità di prt
A specifica di quanto disposto al secondo comma dell'ari. 7 delle Cor Generali di polizza, il valore del capitale ridotto, valutato alla ricorrenza i della data di effetto della polizza che precede la data di scadenza dell'ultima premio corrisposta (*), risulta così determinato:
1) si calcola la differenza tra il capitale iniziale assicurato, ridotto nella zione in cui il numero dei premi corrisposti sta al numero dei premi pai l'importo di un premio annuo netto, ridotto nella proporzione in cui il num premi non corrisposti sta al numero dei premi pattuiti, il risultato di tale dii viene diminuito di una percentuale pari ad una volta e mezzo il numero de non corrisposti;
2) all'ammontare di cui al punto 1) si somma l'importo di tutte le maggie di capitale attribuite negli anni precedenti, in vigore alla suddetta ricorrenza a
II valore del capitale ridotto viene adeguato annualmente di una percentu al tasso di riferimento di cui al punto A).
D) Riscatto
Per i contratti con durata pagamento premi inferiore a 5 anni, a parziale di quanto disposto al primo comma dell'ari. 8 delle Condizioni Generali di l'Istituto consente quanto previsto allo stesso articolo qualora siano state cor almeno due annualità di premio.
A specifica di quanto disposto al punto A) dell'ari. 8 delle Condizioni ( di polizza, il valore di riscatto è pari all'importo del capitale ridotto, in vig data di richiesta del riscatto, determinato con i criteri di cui al punto C).
E) Riallivazione
In deroga al primo e secondo comma dell'ari. 6 delle Condizioni Gen polizza, il contratto può essere riattivato nel termine massimo di un anno di denza della prima rata di premio non pagata, fermo restando che nell'inter polizza - - esclusi i primi trenta giorni - - rimane sospesa nei suoi effetti e e scorsi sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, tivazione viene subordinata al risultato soddisfacente, ad esclusivo £ dell'Istituto, di una nuova visita medica.
La riattivazione deve avvenire mediante il versamento, oltre che delle premio non pagate alle rispeltive scadenze, anche degli interessi sulle stesse premio, calcolati in base al saggio annuo di riattivazione per il periodo, esp mesi interamente trascorsi, tra le rispettive date di scadenza ed il giorno pre la data di riattivazione.
Il saggio annuo percentuale di riattivazione è pari al tasso di riferimenti al punto A) aumentato di un punto, con un minimo pari al saggio legale, e alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza precedente la data denza della rata di premio non pagata (**); qualora la riattivazione avve primo anno di assicurazione il tasso annuo di riferimento è ottenuto nell'ipo la data di effetto della polizza sia di un anno antecedente a quella effettiva.
La riattivazione del contratto risoluto o ridotto per mancato pagamento i mi, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazione
(*) Oppure alla data stessa di scadenza dell'ultima rata dì premio corrisposta se questa coincide con uni annuale della data di effetto.
(**) Oppure alla data stessa dì scadenza della rata di premio se questa coincide con una ricorrenza ar data di effetto.
ite ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto e Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
Opzioni
In sede di emissione, il Contraente può optare per la conversione del capitale, liquidabile, in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, in una rendita vitalizia immediata sulla testa del Beneficiano designato pagabile a rate •anticipate secondo la rateazione prescelta. La data di decorrenza della rendita è ncidente con la data del decesso dell'Assicurato. L'importo della rendita si ottiene Itiplicando il capitale liquidabile in caso di morte per il coefficiente determinato la base dell'età del Beneficiario alla suddetta data, riportato nella tabella da alle-•e alla polizza su richiesta del Contraente. La rendita si adegua di una percentuale iua pari al tasso di riferimento di cui al punto A).
In qualsiasi momento prima della scadenza contrattuale, in caso di vita n'Assicurato rinunciando alla liquidazione del capitale, il Contraente può scegliere a delle seguenti combinazioni:
1) proseguimento dell'assicurazione fino ad una nuova scadenza indicata dal mtraente, da stabilirsi comunque in modo che la durata risulti non inferiore ai 5 ni; il proseguimento avverrà con un capitale assicurato, sia in caso di morte che caso di vita alla nuova scadenza, pari a quello assicurato alla scadenza originaria,
adeguato annualmente di una percentuale pari al tasso di riferimento di cui al punto ). In caso di richiesta di riscatto nel corso del proseguimento dell'assicurazione, ene liquidato un importo pari al capitale in vigore alla data di richiesta del riscatto;
2) conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia adeguabile secondo coefficiente della tabella A riportato in polizza, determinato in base all'età a sca-
snza dell'Assicurato;
3) conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia di maggiore importo, spetto a quella di cui al punto 2), ma a più bassa indicizzazione secondo il coefficiente ella tabella D riportato in polizza, determinato in base all'età a scadenza dell'Assicurato;
4) conversione del capitale assicurato in una rendita in parti della gestione FondoINA, disciplinata dall'allegato Regolamento di gestione. Il valore netto unitario di iascuna parte viene calcolato in base al punto 6) del citato Regolamento. Il numero delle parti in cui è espressa la rendita viene ottenuto dividendo il capitale assicurato dia scadenza per il valore netto unitario di ciascuna parte in vigore alla stessa data : moltiplicando il rapporto per il coefficiente della tabella A riportato in polizza, letermìnato in base all'età dell'Assicurato alla scadenza; il controvalore in lire delle 3arti in cui è espressa la rata di rendita viene determinato sulla base del valore netto -irritano delle parti alla data del primo giorno del mese precedente a quello di scadenza di ciascuna rata; detto valore netto unitario non può comunque risultare inferiore a quello in vigore alla data di scadenza capitalizzato al tasso del 4% per il periodo intercorrente tra tale data e quella di scadenza di ciascuna rata dì rendita;
5) conversione del capitale assicurato in una rendita garantita per un minimo di 5 o 10 anni (indipendentemente cioè dall'esistenza in vita dell'Assicurato) e successivamente vitalizia secondo i coefficienti delle tabelle B e C riportati in polizza, determinati in base all'età a scadenza;
6) conversione del capitale assicurato in una rendita su due teste, la propria e quella di altro vitaliziando dello stesso o dell'altro sesso, interamente o parzialmente reversibile al sopravvivente, secondo i coefficienti da determinarsi in base all'aliquota di reversibilità ed alla combinazione dell'età delle due teste alla data di scadenza.
Le rendite di opzione di cui ai punti 2), 5) e 6), si adeguano di una percentuale annua pari al tasso di riferimento di cui al punto A), mentre quella di cui al punto 3) si adegua di una percentuale annua pari al tasso di riferimento di cui al punto A) diminuito di 4 punti e scontato al tasso del 4% per il periodo di un anno.