Assicurazione vita con rinuncia ereditá

Marco7514

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13/2/18
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Salve, il mio dilemma é un pó complesso, mia madre é venuta a mancare 5 anni fa e visto che aveva debiti e 0 crediti io e le mie sorelle abbiamo rinunciato all'ereditá, un mese fa é morto mio nonno, vedovo, mio zio che abitava con lui ci ha detto che mio nonno aveva una polizza vita, se nei beneficiari era menzionata mia mamma e mio zio, noi abbiamo diritto alla parte di mia madre oppure no avendo rinunciato precedentemente all'ereditá? Se invece i beneficiari fossero gli eredi legittimi e noi rinunciamo all'ereditá di mio nonno perdiamo anche il premio associrativo? Scusate il dilungamento ma é una situazione bella intrecciata :wall:
 
Salve, il mio dilemma é un pó complesso, mia madre é venuta a mancare 5 anni fa e visto che aveva debiti e 0 crediti io e le mie sorelle abbiamo rinunciato all'ereditá, un mese fa é morto mio nonno, vedovo, mio zio che abitava con lui ci ha detto che mio nonno aveva una polizza vita, se nei beneficiari era menzionata mia mamma e mio zio, noi abbiamo diritto alla parte di mia madre oppure no avendo rinunciato precedentemente all'ereditá? Se invece i beneficiari fossero gli eredi legittimi e noi rinunciamo all'ereditá di mio nonno perdiamo anche il premio associrativo? Scusate il dilungamento ma é una situazione bella intrecciata :wall:

Ciao Marco, il beneficiario di una polizza vita riceve il beneficio indipendentemente dalla scelta di rinunciare all’eredità. Avete diritto a quei soldi sia nel caso in cui come beneficiaria sia indicata tua madre sia nel caso in cui siano indicati gli eredi legittimi anche nel caso in cui rinunciaste all'eredità di tuo nonno.
 
Anche se precedentemente abbiamo rinunciato all'ereditá di mia madre e lei è la beneficiaria mike?
 
Grazie mille mike mi 6 stato molto di aiuto OK!
 
Non è purtroppo così semplice.
Devo premettere due cose:
1) il beneficiario è titolare di un diritto autonomo che trae origine dal contratto assicurativo al momento della stipula ed i cui effetti si realizzano alla morte del contraente (il nonno), quindi, anche in caso di premorienza di un beneficiario, il diritto al pagamento viene mantenuto e trasmesso ai di lui eredi, perchè si considera acquisito al momento della stipula della polizza e non alla morte del contraente (altrimenti avrebbe diritto solo lo zio), anche se alcuni sostengono che il diritto non sia trasmissibile agli eredi ma non è questo il punto
2) l’indicazione in polizza del termine "eredi " come beneficiari ha l’esclusiva funzione di individuare/identificare chi sono i soggetti a cui pagare la polizza, quindi è assolutamente vero che le somme pagabili non rientrano nell'asse ereditario

quindi diciamo che effettivamente il diritto a ricevere il pagamento della polizza si trasmette agli eredi del beneficiario ma è ampiamente dibattuto, invece, come questo avvenga, cioè se la trasmissione del diritto agli eredi (tu e le tue sorelle) del beneficiario premorto (vostra madre) avvenga iure hereditatis (come eredi legittimi del beneficiario) o iure proprio  (subentrando come beneficiari).
Normalmente questo non comporta grandi problemi, si trasmette comunque con quote diverse, ma voi avete rinunciato all'eredità, quindi nel primo caso sareste esclusi, nel secondo invece avreste diritto alla suddivisione fra tutti voi, zio tu e sorelle, in parti uguali.
Sappiatelo perchè potreste dover affrontare una lite
 
Non è purtroppo così semplice.
Devo premettere due cose:
1) il beneficiario è titolare di un diritto autonomo che trae origine dal contratto assicurativo al momento della stipula ed i cui effetti si realizzano alla morte del contraente (il nonno), quindi, anche in caso di premorienza di un beneficiario, il diritto al pagamento viene mantenuto e trasmesso ai di lui eredi, perchè si considera acquisito al momento della stipula della polizza e non alla morte del contraente (altrimenti avrebbe diritto solo lo zio), anche se alcuni sostengono che il diritto non sia trasmissibile agli eredi ma non è questo il punto
2) l’indicazione in polizza del termine "eredi " come beneficiari ha l’esclusiva funzione di individuare/identificare chi sono i soggetti a cui pagare la polizza, quindi è assolutamente vero che le somme pagabili non rientrano nell'asse ereditario

quindi diciamo che effettivamente il diritto a ricevere il pagamento della polizza si trasmette agli eredi del beneficiario ma è ampiamente dibattuto, invece, come questo avvenga, cioè se la trasmissione del diritto agli eredi (tu e le tue sorelle) del beneficiario premorto (vostra madre) avvenga iure hereditatis (come eredi legittimi del beneficiario) o iure proprio  (subentrando come beneficiari).
Normalmente questo non comporta grandi problemi, si trasmette comunque con quote diverse, ma voi avete rinunciato all'eredità, quindi nel primo caso sareste esclusi, nel secondo invece avreste diritto alla suddivisione fra tutti voi, zio tu e sorelle, in parti uguali.
Sappiatelo perchè potreste dover affrontare una lite

Secondo me hai solo creato confusione:

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione [1411].questo è l'ultimo comma dell'art 1910 del c.c.

Significa che a prescindere l'assicuratore deve comunque pagare.
 
...prego....peccato che il terzo sia morto
io non ho scritto che non deve pagare, si tratta solo di capire se deve pagare tutto allo zio o anche ai nipoti, ma se questo ti crea confusione ....
 
Ultima modifica:
...prego....peccato che il terzo sia morto
io non ho scritto che non deve pagare, si tratta solo di capire se deve pagare tutto a tuo zio o anche a voi ma se questo ti crea confusione ....
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A me di sicuro non crea nessuna confusione,se siamo d'accordo.a prescindere dalle tue circonlocuzioni, che l'assicuratore debba pagare
 
per tutti i problemi complessi c'è sempre qualcuno con la risposta semplice, veloce e sbagliata
sapere solo che l'assicuratore deve comunque pagare a qualcuno non è una risposta alla domanda fatta
 
Ciao @skipper1971 non credo di aver dato una risposta semplicistica ed errata per furia o quantomeno non l'ho certo fatto in malafede.
Non sono un legale e forse chi ha aperto il 3d farebbe bene a rivolgersi ad un avvocato ma, da quanto ne so io, i figli dovrebbero subentrare al beneficio che era della madre (iure proprio)e quindi aver diritto a ricevere la quota che spettava alla madre nonostante la rinuncia all'eredità.
 
Ciao @skipper1971 non credo di aver dato una risposta semplicistica ed errata per furia o quantomeno non l'ho certo fatto in malafede.
Non sono un legale e forse chi ha aperto il 3d farebbe bene a rivolgersi ad un avvocato ma, da quanto ne so io, i figli dovrebbero subentrare al beneficio che era della madre (iure proprio)e quindi aver diritto a ricevere la quota che spettava alla madre nonostante la rinuncia all'eredità.

Mike chi dovrebbe opporsi,lo zio e perchè se ha gli stessi diritti degli eredi della sorella defunta.
 
Mike chi dovrebbe opporsi,lo zio e perchè se ha gli stessi diritti degli eredi della sorella defunta.

Ciao mander, secondo quanto sostiene Skipper lo zio potrebbe opporsi arrogandosi l'intero beneficio di polizza avendo i figli della sorella defunta rinunciato all'eredità di quest'ultima
 
Ciao mander, secondo quanto sostiene Skipper lo zio potrebbe opporsi arrogandosi l'intero beneficio di polizza avendo i figli della sorella defunta rinunciato all'eredità di quest'ultima

Stiamo parlando di un diritto de iure e de facto,che nulla a che vedere con il diritto ereditario,quando premuore uno dei chiamati.
 
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