Non è purtroppo così semplice.
Devo premettere due cose:
1) il beneficiario è titolare di un diritto autonomo che trae origine dal contratto assicurativo al momento della stipula ed i cui effetti si realizzano alla morte del contraente (il nonno), quindi, anche in caso di premorienza di un beneficiario, il diritto al pagamento viene mantenuto e trasmesso ai di lui eredi, perchè si considera acquisito al momento della stipula della polizza e non alla morte del contraente (altrimenti avrebbe diritto solo lo zio), anche se alcuni sostengono che il diritto non sia trasmissibile agli eredi ma non è questo il punto
2) l’indicazione in polizza del termine "eredi " come beneficiari ha l’esclusiva funzione di individuare/identificare chi sono i soggetti a cui pagare la polizza, quindi è assolutamente vero che le somme pagabili non rientrano nell'asse ereditario
quindi diciamo che effettivamente il diritto a ricevere il pagamento della polizza si trasmette agli eredi del beneficiario ma è ampiamente dibattuto, invece, come questo avvenga, cioè se la trasmissione del diritto agli eredi (tu e le tue sorelle) del beneficiario premorto (vostra madre) avvenga iure hereditatis (come eredi legittimi del beneficiario) o iure proprio (subentrando come beneficiari).
Normalmente questo non comporta grandi problemi, si trasmette comunque con quote diverse, ma voi avete rinunciato all'eredità, quindi nel primo caso sareste esclusi, nel secondo invece avreste diritto alla suddivisione fra tutti voi, zio tu e sorelle, in parti uguali.
Sappiatelo perchè potreste dover affrontare una lite