Eredi. Ovvero un soggetto che non esiste in caso vita. Comunque l'assicuratore mi ha assicurato (
) che è normale, perchè i contratti a capitalizzazione hanno come beneficiario il contraente e si indicano gli eredi perchè in caso morte subentrano nel contratto ed hanno facoltà di portarlo a scadenza.
Una supercaz.zola, non gli costava nulla scrivere nero su bianco: contraente. Ma è sostanzialmente corretto.
Abbi pazienza,credo tu abbia le idee confuse in materia,chiunque può essere beneficiario di una polizza :
Dispositivo dell'art. 1920 Codice Civile
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo [741], [1411] (1).
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [587] (2); essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente [628] (3). Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione [1411] (4).
Note
(1) Tale stipula costituisce, appunto, un contratto a favore di terzo (1411 ss. c.c.).
(2) La designazione è un negozio unilaterale (1324 c.c.) non recettizio verso il beneficiario ma che deve essere comunicato all'assicuratore. Essa può anche essere revocata (v. 1921 c.c.).
(3) Il beneficiario, però, deve essere determinato o determinabile al momento della morte dello stipulante, cioè quando gli deve essere corrisposta l'indennità.
(4) Il diritto del terzo nasce con la designazione e non con la stipulazione come nella ordinaria disciplina del contratto a favore di terzo (1411, 2 c.c.). Una volta che si verifica l'evento morte questo diritto diventa esigibile. Inoltre esso è acquistato non a titolo successorio, anche se il terzo dovesse essere erede dello stipulante, ma per effetto del contratto di assicurazione: ciò significa che la somma dovuta a titolo di indennità non entra nel patrimonio ereditario ma viene trasferita direttamente dall'assicuratore al beneficiario (v. 1923 c.c.).
Ratio Legis
Nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo l'indennizzo deve essere corrisposto dopo la morte dello stipulante: ciò spiega le regole, di cui alla norma, volte a garantire il rispetto della sua volontà nell'individuazione del beneficiario.