Polizze vita valide per la successione?

lambda

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Mio zio, ormai ottantenne, è stato invitato da un amico che lavora mi pare alle generali, ad aprire una importante polizza vita per fare in modo che un domani i suoi nipoti, no figli tralasciamo i particolari, possano ricevere in eredità una importante somma di denaro senza problemi di donazioni e successioni. non ci sono problemi di questioni con i figli .
Mi chiede consiglio. Io non so nulla di vero se non il fatto grossolano che rifuggo ad occhi chiusi dalle polizze di ogni ordine e grado.
Tuttavia un po' di spirito critico mi impone un qualche dubbio.
Ma fa che esiste qualche tipo di polizza conveniente alla cosa?
Con le poste?
A mio zio l'idea delle poste piace, io di solito ne fuggo, ma è meglio documentarsi.
Grazie a chi saprà aiutarci.
 
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niente da fare

chi crede di sistemarsi solo perché ha messo i soldi in una polizza sta tranquillo senza sapere cosa rischia invece
 
niente da fare

chi crede di sistemarsi solo perché ha messo i soldi in una polizza sta tranquillo senza sapere cosa rischia invece

hai ragione probabilmente, infatti solo perchè emessa dalle poste si sente sicuro. Ma il problema è quello della successione, lo risolverebbe?
 
mi riferivo appunto alla successione, non alla sicurezza delle polizze: non lo evita affatto, gli aventi diritto possono reclamare
 
mi riferivo appunto alla successione, non alla sicurezza delle polizze: non lo evita affatto, gli aventi diritto possono reclamare
In caso di assicurazione vita credo che gli eredi non abbiano nessun diritto perchè è un credito del beneficiario nei confronti della compagnia assicuratrice. Bisognerebbe vedere se ci siano dei precedenti nella giurisprudenza.

Sicuramente non ne possono vantare se si tratta di un'assicurazione caso morte:

a) il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo iure proprio ed è un diritto autonomo ed estraneo al diritto successorio;
b) il diritto alla prestazione nasce direttamente in capo al beneficiario come autonomo suo credito verso l’assicuratore che rinviene la sua fonte direttamente nel contratto di assicurazione e, quindi, senza passare per il patrimonio dello stipulante;
c) il diritto alla prestazione esiste fin dal momento della designazione in quanto diritto acquisito inter vivos;
d) la designazione conferisce al beneficiario, ed a lui soltanto, la somma assicurata.

Ci sono cmq prodotti particolarmente adatti ad una situazione come quella esposta.

cit: Le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario, infatti, come riportato nell’art. 1920 - 3° comma del codice civile, nel caso delle polizze vita l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi nel senso che il beneficiario (o i beneficiari) non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.

Ciao :)
 
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In caso di assicurazione vita credo che gli eredi non abbiano nessun diritto perchè è un credito del beneficiario nei confronti della compagnia assicuratrice.
Ciao :)

Vero. Non possono vantare nessun diritto verso l'assicurazione. Però possono cmq, se a conoscenza della polizza che viene cmq liquidata al beneficiario senza "passare" per la successione, fare successivamente causa per lesione di legittima in caso questa ci sia, ma solo per rivalersi sulle somme pagate per la polizza. Questo perchè non possono in nessun caso essere usate come strumento per diseredare.
 
...Tralascio che non ci sono problemi di questioni con i figli...
E' vero che le polizze vita non rientrano nell'asse ereditario ... ma è altrettanto vero che, a quanto mi risulta, NESSUNA legge permette di fare il "furbo" o di danneggaire deliberatamente qualcuno ...

Per cui una polizza vita va benissimo se, non danneggio nessuno ed è sottoscritta in modalità "congrua e compatibile" con lo stato patrimoniale, la situazione famialiare, i diritti degli eredi ecc. ecc., ma se i presupposti non sono questi la (pseudo)tranquillità dipenderà dall'avvocato ... :cool:

Solo per la frase che hi riportato sopra mi sento di esprimere qualche perplessità che una polizza vita, nel caso in question, consenta massima libertà ... poi le variabili sono diverse e, ahimè, vanno considerate caso per caso.

E' come per la famosa (o famigerata) insequestrabilità ed impignorabilità ... non è vero che le polizze sono SEMPRE insequestrabili ed impignorabili ... ma è altrattanto vero che non è vero che non lo siano MAI ... :cool:

Tieni presenete che quanto sopra sono mie opinioni personali e che non sono né un avvocato, né un giudice, né un notaio.

Ciao :)
 
Vi ringrazio tutti, ma mi sono reso conto di non aver riportato dei particolari.
I figli sono due con due figli ciascuno. Mio zio, in accordo con i figli, vorrebbe lasciare direttamente ai nipoti maggiorenni, in parti uguali, in modo che questi possano poi avere una somma che giustificherebbe l'acquisto, almeno in parte di qualche immobile.
Non si vuole danneggiare nessuno, solo creare dei presupposti per aiutare a formare un gruzzolo nella legalità ai nipoti, senza passare per i figli.
L'obiettivo ripeto è di dare a questi autonomia, non so per comprare una macchina, che con il redditometro è diventato un problema.
 
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Vi ringrazio tutti, ma mi sono reso conto di non aver riportato dei particolari.
I figli sono due con due figli ciascuno. Mio zio, in accordo con i figli, vorrebbe lasciare direttamente ai nipoti maggiorenni, in parti uguali, in modo che questi possano poi avere una somma che giustificherebbe l'acquisto, almeno in parte di qualche immobile.
Non si vuole danneggiare nessuno, solo creare dei presupposti per aiutare a formare un gruzzolo nella legalità ai nipoti, senza passare per i figli.
L'obiettivo ripeto è di dare a questi autonomia, non so per comprare una macchina, che con il redditometro è diventato un problema.

se lo zio è in buona salute, assicurazione vita caso morte;
se non lo è assicurazione vita e basta.

ciao :)
 
In caso di assicurazione vita credo che gli eredi non abbiano nessun diritto perchè è un credito del beneficiario nei confronti della compagnia assicuratrice. Bisognerebbe vedere se ci siano dei precedenti nella giurisprudenza.

Sicuramente non ne possono vantare se si tratta di un'assicurazione caso morte:

a) il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo iure proprio ed è un diritto autonomo ed estraneo al diritto successorio;
b) il diritto alla prestazione nasce direttamente in capo al beneficiario come autonomo suo credito verso l’assicuratore che rinviene la sua fonte direttamente nel contratto di assicurazione e, quindi, senza passare per il patrimonio dello stipulante;
c) il diritto alla prestazione esiste fin dal momento della designazione in quanto diritto acquisito inter vivos;
d) la designazione conferisce al beneficiario, ed a lui soltanto, la somma assicurata.

Ci sono cmq prodotti particolarmente adatti ad una situazione come quella esposta.


Mi interesserebbe sapere di più su questi prodotti "particolarmente adatti". Potresti dare qualche altra indicazione?

Grazie
 
le polizze vita non servono a nulla in questo caso se non a far guadagnare l'assicuratore (compagnia ed agente...). avendo chiaramente un caso di lesione di legittima (i figli) è da vedere cosa accadrà quando morirà realmente...
ad oggi gli conviene fare un testamento con tutta la quota disponibile a favore dei nipoti e fin qui è tranquillo, per il resto è meglio siano i suoi figli a rinunciare a favore dei nipoti...
sempre che accadrà realmente
 
Per cui una polizza vita va benissimo se, non danneggio nessuno ed è sottoscritta in modalità "congrua e compatibile" con lo stato patrimoniale, la situazione famialiare, i diritti degli eredi ecc. ecc., ma se i presupposti non sono questi la (pseudo)tranquillità dipenderà dall'avvocato ... :cool:

e dall'avvocato della controparte interessata a prendersi la polizza :rolleyes:
 
a 80 anni una temporanea caso morte gli costa troppo...

poche compagnie la fanno oltre una certa età, infatti

ma soprattutto, una polizza del genere è evidentemente fatta non per coprire il rischio ma solo per eludere la normativa, ed ecco che torniamo al discorso legale :yes:
 
Dispositivo dell'art. 1920 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo[741]. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente [628]. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona (1). Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione [1411] (2).

Note
(1) Nel contratto la designazione può avvenire anche in modo generico (es.: i figli, la moglie) purché al momento in cui è dovuta l'indennità sia possibile individuare in modo preciso il beneficiario.

(2) Quando il beneficiario è stato designato al momento della conclusione del contratto e non c'è stata variazione per volontà del contraente, il soggetto acquista un diritto proprio alle somme assicurate. Si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente; di conseguenza, i suoi eredi non potranno rifarsi su tale somma per soddisfare i loro diritti. È possibile che l'indicazione del beneficiario avvenga durante il contratto; in tal caso il contratto nasce come contratto stipulato a favore del contraente.

ciao :)
 
Dispositivo dell'art. 1920 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo[741]. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente [628]. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona (1). Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione [1411] (2).

Note
(1) Nel contratto la designazione può avvenire anche in modo generico (es.: i figli, la moglie) purché al momento in cui è dovuta l'indennità sia possibile individuare in modo preciso il beneficiario.

(2) Quando il beneficiario è stato designato al momento della conclusione del contratto e non c'è stata variazione per volontà del contraente, il soggetto acquista un diritto proprio alle somme assicurate. Si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente; di conseguenza, i suoi eredi non potranno rifarsi su tale somma per soddisfare i loro diritti. È possibile che l'indicazione del beneficiario avvenga durante il contratto; in tal caso il contratto nasce come contratto stipulato a favore del contraente.

ciao :)

si si, stipula una polizza vita con lesione di legittima e ne parliamo :D
ormai c'è una giurisprudenza abbastanza consolidata in questo campo
 
se si fa una temporanea caso morte (da giovani) con beneficiari terzi è ok, perchè il premio presumibilmente sarà basso e non lederà nulla...
ma i versamenti nelle classiche polizze finanziarie (i premi)vengono considerati soldi ricadenti nella legittima a tutti gli effetti
 
si si, stipula una polizza vita con lesione di legittima e ne parliamo :D
ormai c'è una giurisprudenza abbastanza consolidata in questo campo

Forse ti riferisci a unit e index linked, tant'è che anche la cassazione si è pronunciata per la sequestrabilità dei capitali "distratti" con questi strumenti.

Per quanto ne so io i capitali erogati quale indennizzo a fronte di polizze vita sulla vita che prevedono un capitale definito in caso morte sono impignorabili e insequestrabili al 100% e non ledono il diritto di legittima.

Cosa diversa è una polizza vita che preveda in caso di decesso la restituzione dei premi versati rivalutati.
 
Tra un pò mi si fonde il multi-quote ... :p
...se non lo è assicurazione vita e basta...
Corretto ... va considerato anche:
- la non-lesione della quota di legittima, che in questo caso non ci sarebbe visto l'accordo dei genitori dei nipoti e dando per scontato l'assenza di altri eredi;
- l'eventuale danno all'erario
le polizze vita non servono a nulla in questo caso se non a far guadagnare l'assicuratore (compagnia ed agente...). avendo chiaramente un caso di lesione di legittima (i figli) è da vedere cosa accadrà quando morirà realmente...
ad oggi gli conviene fare un testamento con tutta la quota disponibile a favore dei nipoti e fin qui è tranquillo, per il resto è meglio siano i suoi figli a rinunciare a favore dei nipoti...
sempre che accadrà realmente
Non servono a nulla è la solita esagerazione ... servono a determinate condizioni ... del resto anche l'arsenico è presente in molti medicinali ... nelle giuste dosi ... :cool:
e dall'avvocato della controparte interessata a prendersi la polizza :rolleyes:
Giusto ... :clap: OK!
Dispositivo dell'art. 1920 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo[741]. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente [628]. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona (1). Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione [1411] (2).

Note
(1) Nel contratto la designazione può avvenire anche in modo generico (es.: i figli, la moglie) purché al momento in cui è dovuta l'indennità sia possibile individuare in modo preciso il beneficiario.

(2) Quando il beneficiario è stato designato al momento della conclusione del contratto e non c'è stata variazione per volontà del contraente, il soggetto acquista un diritto proprio alle somme assicurate. Si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente; di conseguenza, i suoi eredi non potranno rifarsi su tale somma per soddisfare i loro diritti. È possibile che l'indicazione del beneficiario avvenga durante il contratto; in tal caso il contratto nasce come contratto stipulato a favore del contraente.

ciao :)
Corretto purchè ci si ricordi che esistono delle condizioni ... :cool:
Forse ti riferisci a unit e index linked, tant'è che anche la cassazione si è pronunciata per la sequestrabilità dei capitali "distratti" con questi strumenti.

Per quanto ne so io i capitali erogati quale indennizzo a fronte di polizze vita sulla vita che prevedono un capitale definito in caso morte sono impignorabili e insequestrabili al 100% e non ledono il diritto di legittima.

Cosa diversa è una polizza vita che preveda in caso di decesso la restituzione dei premi versati rivalutati.
Se c'è un indennizzo parliamo di caso morte e credo che il carico sia molto oneroso oltre al fatto che non tutte le compagnie assicurano chi ha un'età avanzata ...
Per il resto non c'è una distinzione tra unit, index o gestione separata ... la discrimanante è "la congruità e la logica dell'operazione" ... credo ...

Ciao :)
 
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