Visualizza versione completa : impignorabilità e insequestrabilità polizze vita
buon giorno
volevo chiedere il parere di qualcuno su questi due aggettivi di polizza vita...
in tutti i casi vale una cosa del genere?
in teoria se uno otterrebbe una somma di denaro e la investirebbe subito in una polizza vita tipo piano di accumulo a premio unico,
la giustizia potrebbe INVALIDARE L' INSEQUESTRABILITà?
domanda strana ma mi serve per capire bene la materia di studio inuniversità.
grazie :bow:
ciò che rileva (innanzi tutto) è la mala fede
un esempio molto banale:
caso A
sei un imprenditore e oggi sottoscrivi una polizza vita; fra dieci anni fallisci; la polizza non si tocca
caso B
sei sempre un imprenditore e oggi sottoscrivi una polizza; fra due mesi porti i libri in tribunale :rolleyes: beh direi che qui è evidente che anche la polizza è aggredibile
poi cmq il discorso si può approfondire
ciò che rileva (innanzi tutto) è la mala fede
un esempio molto banale:
caso A
sei un imprenditore e oggi sottoscrivi una polizza vita; fra dieci anni fallisci; la polizza non si tocca
caso B
sei sempre un imprenditore e oggi sottoscrivi una polizza; fra due mesi porti i libri in tribunale :rolleyes: beh direi che qui è evidente che anche la polizza è aggredibile
poi cmq il discorso si può approfondire
grazie dei pareri arowana ma cmq credo anchio che il discorso è approfondibile...
in teoria dovrebbe essere insequestrabile e impignorabile A PRIORI....
a questo punto la mala o buona fede da cosa è stabilita?
dal pensiero del giudice?
comincio a far ricerche sul web se hai info postale!
Dottor Procton
28-07-07, 14:15
interessante questo argomento...spero che continui OK!
http://www.investire.aduc.it/php/mostra.php?id=132296
http://www.investire.aduc.it/php/mostra.php?id=132296
grazie mille per il tuo intervento
ma cosa significa questo?
Da questo ragionamento giuridico ne consegue che se vi sono contratti di assicurazione in corso alla data di dichiarazione di fallimento dell'assicurato o del contraente che non sono ancora stati attivati dal verificarsi dell'evento assicurato, il curatore fallimentare puo' esercitare il diritto di riscatto e far ricomprendere le somme percepite dell'attivo fallimentare.
grazie mille per il tuo intervento
ma cosa significa questo?
Da questo ragionamento giuridico ne consegue che se vi sono contratti di assicurazione in corso alla data di dichiarazione di fallimento dell'assicurato o del contraente che non sono ancora stati attivati dal verificarsi dell'evento assicurato, il curatore fallimentare puo' esercitare il diritto di riscatto e far ricomprendere le somme percepite dell'attivo fallimentare.
penso si riferisca a casi come questo (è sempre un esempio banale ;) ):
tu imprenditore sottoscrivi una polizza che vede come soggetto assicurato tua moglie (cioè: se lei muore, i beneficiari della polizza incassano); dopo due mesi porti i libri in tribunale; il contrtto di assicurazione è ancora in corso e non si è attivato perchè la moglie dell'imprenditore è ancora in vita; qui il curatore può rivalersi
vBulletin® v3.7.2, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.