fleursdumal
18-07-02, 12:29
PRIVACY: BORSA; ORDINI TELEFONICI CONTENGONO DATI PERSONALI
#BNK#ITALY#EU#STK
(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Monito del Garante per la Privacy
sulle operazioni di Borsa: le registrazioni delle telefonate con
le quali un cliente ordina alla sua banca l'acquisto o la
vendita di pacchetti di azioni contengono dati personali.
L'interessato puo' quindi chiedere di sapere se esse esistano
nel 'database' della banca e per quanto tempo vengono
conservate.
Il pronunciamento dell'Autorita' Garante (composta da Stefano
Rodota', Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan)
nasce dal caso di un cliente di un istituto di credito, il quale
aveva chiesto di accedere al contenuto delle registrazioni di
alcune telefonate avute con la banca nel corso del 1999. Non
avendo ricevuto risposta alla sua richiesta, aveva chiesto al
Garante di intervenire per tutelare i suoi diritti.
All'invito formulato dall'Autorita', spiega il Garante,
l'istituto bancario aveva fornito le informazioni richieste
dichiarando che le registrazioni magnetiche degli ordini e delle
autorizzazioni erano conservati, a norma di legge, per almeno
due anni e che ogni registrazione riguardante il periodo
indicato dall'interessato non era piu' conservata. Tuttavia,
poiche' le spiegazioni sono state fornite solo dopo la
presentazione del ricorso, il Garante ha posto a carico della
banca meta' dell'ammontare delle spese sostenute per il ricorso
stesso, determinato nella misura forfettaria di 250 euro.
#BNK#ITALY#EU#STK
(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Monito del Garante per la Privacy
sulle operazioni di Borsa: le registrazioni delle telefonate con
le quali un cliente ordina alla sua banca l'acquisto o la
vendita di pacchetti di azioni contengono dati personali.
L'interessato puo' quindi chiedere di sapere se esse esistano
nel 'database' della banca e per quanto tempo vengono
conservate.
Il pronunciamento dell'Autorita' Garante (composta da Stefano
Rodota', Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan)
nasce dal caso di un cliente di un istituto di credito, il quale
aveva chiesto di accedere al contenuto delle registrazioni di
alcune telefonate avute con la banca nel corso del 1999. Non
avendo ricevuto risposta alla sua richiesta, aveva chiesto al
Garante di intervenire per tutelare i suoi diritti.
All'invito formulato dall'Autorita', spiega il Garante,
l'istituto bancario aveva fornito le informazioni richieste
dichiarando che le registrazioni magnetiche degli ordini e delle
autorizzazioni erano conservati, a norma di legge, per almeno
due anni e che ogni registrazione riguardante il periodo
indicato dall'interessato non era piu' conservata. Tuttavia,
poiche' le spiegazioni sono state fornite solo dopo la
presentazione del ricorso, il Garante ha posto a carico della
banca meta' dell'ammontare delle spese sostenute per il ricorso
stesso, determinato nella misura forfettaria di 250 euro.